Iva su automezzi per disabili: possibile chiedere nota di credito a storno Iva ordinaria anche con certificazione prodotta successivamente

L’Agenzia delle Entrate, con la Risposta all’Istanza di Interpello n. 533 del 20 dicembre 2019, ha chiarito che, nel caso di acquisto di attrezzature per disabili, laddove sia stata applicata dal fornitore l’aliquota Iva ordinaria per carenza in mano all’acquirente, al momento dell’acquisto, della certificazione richiesta per beneficiare dell’aliquota ridotta, nel caso tale certificazione venga prodotta successivamente ma sia comunque riferita ad una data antecedente l’acquisto, se non sono ancora decorsi 12 mesi dalla data di emissione della fattura è possibile emettere nota di credito a storno dell’Iva fatturata in eccesso, ai sensi dell’art. 26, comma 2, del Dpr. n. 633/1972.

Con riferimento al caso specifico, l’Agenzia ha ricordato che l’art. 1 della Legge n. 97/1986 ha introdotto un’aliquota Iva ridotta per le cessioni o importazioni di veicoli adattati ai disabili in condizioni di ridotte o impedite capacità motorie, anche prodotti in serie, in funzione delle suddette limitazioni fisiche. Tale agevolazione, inizialmente prevista per i soli disabili muniti di patente speciale, è stata estesa dall’art. 8, comma 3, della Legge n. 449/1997, ai medesimi soggetti di cui all’art. 3 della Legge n. 104/1992, con ridotte o impedite capacità motorie permanenti, ancorché non muniti di patente speciale ed ai familiari di cui essi risultino fiscalmente a carico. Con l’art. 50, comma 1, della Legge n. 342/2000, la predetta agevolazione è stata trasfusa nel n. 31), della Tabella A, Parte II, allegata al Dpr. n. 633/1972, che prevede l’aliquota Iva del 4% per le cessioni di autoveicoli di cui all’art. 54, comma 1, lett. a), c) e f), del Dlgs. n. 285/1992 (nuovo “Codice della Strada”), di cilindrata fino a 2.000 centimetri cubici se con motore a benzina e 2.800 centimetri cubici se con motore diesel, nuovi o usati, adattati per la locomozione di soggetti con ridotte o impedite capacità motorie permanenti di cui al citato art. 3 della Legge n. 104/1992, ovvero ai familiari di cui essi sono fiscalmente a carico. Infine, l’art. 30, comma 7, della Legge n. 388/2000, ha ulteriormente ampliato la platea dei beneficiari, inserendo tra questi anche i soggetti con disabilità psichica di gravità tale da aver determinato il riconoscimento dell’indennità di accompagnamento e gli invalidi con grave limitazione della capacità di deambulazione o affetti da pluriamputazioni, a prescindere dall’adattamento del veicolo.

Con la Circolare n. 46/2001 è stato poi precisato che la documentazione necessaria per fruire dei benefici fiscali in favore di soggetti con disabilità psichica è la seguente:

– verbale di accertamento emesso dalla Commissione di cui all’art. 4 della Legge n. 104/1992, da cui risulti che il soggetto si trova in situazione di grave disabilità, ai sensi dell’art. 3 della medesima legge, derivante da disabilità psichica;

– certificato di attribuzione dell’indennità di accompagnamento, di cui alle Leggi n. 18/1980 e n. 508/1988, emesso dalla Commissione per l’accertamento dell’invalidità civile di cui alla Legge n. 295/1990 (oggi emesso dall’Inps in base all’art. 20, comma 1, del Dl. n. 78/2009, convertito con modificazioni dalla Legge n. 102/2009).

La Circolare n. 21/2010 ha, inoltre, chiarito che, con riguardo alle persone con sindrome di Down, la certificazione emessa dal medico di medicina generale ai sensi dell’art. 94, comma 3, della Legge n. 289/2002, è valida anche ai fini del riconoscimento delle agevolazioni fiscali previste dall’art. 30, comma 7, della Legge n. 388/2000, fermo restando “che per poter beneficiare delle predette agevolazioni fiscali, i soggetti affetti da sindrome di down, al pari degli altri soggetti affetti da disabilità psichica, dovranno essere riconosciuti anche in possesso dei requisiti per ottenere l’indennità di accompagnamento”.

Per l’applicazione dell’Iva con aliquota ridotta, la citata Circolare n. 46/E del 2001 ha chiarito che, in base all’art. 1 del Dm. 16 maggio 1986, di attuazione della Legge n. 97/1986 – come già sostenuto con la Circolare n. 197/E del 1998 con riferimento alle ipotesi di disabilità per ridotte o impedite capacità motorie permanenti – anche in caso di agevolazioni in favore di soggetti con disabilità psichica, le certificazioni devono essere esibite al venditore all’atto dell’acquisto del veicolo.

Nel caso oggetto dell’Interpello, al momento dell’acquisto di una autovettura per disabili non è stata esibita la documentazione prevista, per cui correttamente il fornitore ha emesso fattura applicando l’aliquota Iva ordinaria del 22%. Ciononostante, afferma l’Agenzia, non si può trascurare che alla data dell’acquisto di fatto sussistevano i presupposti per poter fruire dei benefici fiscali previsti dall’art. 30, comma 7, della Legge n. 388/2000, seppure riconosciuti successivamente, come risultante dal verbale dell’Inps di accertamento di invalidità totale, che riconosce l’indennità di accompagnamento a decorrere dalla di presentazione della domanda all’Inps, antecedente alla vendita dell’autovettura.

In proposito l’Agenzia ha ritenuto, con specifico e limitato riferimento al quesito posto, “che i tempi ordinariamente richiesti per la conclusione del procedimento amministrativo, quando esulano dalla sfera di iniziativa e controllo dell’interessato, di norma non possono pregiudicare la fruizione dell’agevolazione”. Conseguentemente, nel caso in esame, il fornitore può emettere una nota di credito ai sensi dell’art. 26, comma 2, del Dpr. n. 633/1972, nel termine di un anno dall’effettuazione dell’operazione imponibile, come previsto dal comma 3 dello stesso art. 26.

Più in generale, l’Agenzia ha ritenuto che “il cliente abbia l’onere di fare presente al venditore – in modo che se ne tenga eventualmente conto nel regolamento del rapporto fra le parti – che ha avviato il procedimento ma non dispone ancora della documentazione necessaria per beneficiare dell’agevolazione per circostanze che esulano dalla propria sfera di iniziativa e controllo”.