Con la Circolare n. 23/E del 24 luglio 2014, l’Agenzia delle Entrate – Direzione centrale Normativa, è tornata sul regime speciale Iva ex art. 74 del Dpr. n. 633/72 per il commercio di prodotti editoriali.
Tale regime interessa direttamente anche i Comuni, sia a mero scopo conoscitivo, quando operano in veste di acquirenti di tali prodotti, sia sostanzialmente, quando operano in veste di cedenti nell’ambito di una attività organizzata in forma d’impresa.
Frequenti sono i casi di pubblicazioni editoriali di Comuni cedute all’interno dei desk museali, nell’ambito di manifestazioni turistiche o di eventi particolari, e spesso l’attività non viene (erroneamente) considerata rilevante Iva sebbene i prodotti (o buona parte di essi) non venga ceduta gratuitamente bensì al prezzo di copertina, oppure pur gestendo le operazioni in Iva non si beneficia del regime agevolativo, laddove possibile.
E’ utile pertanto, seguendo il dettagliato documento in commento, ricordare il regime fiscale in questione, soffermandosi anche sulle ultime novità normative (sebbene parrebbero non interessare, almeno a prima vista, la maggior parte degli Enti Locali che operano in veste di editori).
Si rimanda altresì ai contenuti della nota Circolare n. 328/E del 1997, altro importante documento di prassi che ha trattato in maniera molto approfondita le questioni legate all’Iva applicata al regime dell’editoria.
Nelle premesse, la Circolare n. 23/E in commento ricorda che l’art. 19, comma 1, lett. a), del Dl n. 63/13, convertito con modificazioni dalla Legge n. 90/13, ha modificato l’art. 74, comma 1, lett. c), del Dpr. n. 633/72, che reca disposizioni particolari per il commercio, nel territorio dello Stato, di giornali quotidiani, di periodici, di libri, dei relativi supporti integrativi e di cataloghi.
Si tratta di un regime semplificato di imposizione e riscossione dell’Iva (c.d. “monofase”) che deroga alle ordinarie disposizioni contenute nei Titoli I e II del medesimo Decreto, in considerazione della peculiarità del Settore dell’editoria e delle difficoltà per i relativi operatori ad applicare le disposizioni
ordinarie.
In base al regime speciale, l’Iva è determinata in relazione al numero delle copie vendute ovvero in relazione al numero delle copie consegnate o spedite diminuito – di una certa percentuale – a titolo della forfettizzazione delle resa, ed è assolta dall’editore sulla base del prezzo di vendita al pubblico del prodotto editoriale, comprensiva dei valori aggiunti conseguiti da tutti i soggetti che intervengono in tutte le fasi di produzione e di distribuzione dei prodotti editoriali.
Ne consegue che il documento di addebito emesso dall’editore e dai successivi cedenti di prodotti editoriali (ad esempio, i distributori e i rivenditori) non ha rilevanza ai fini della rivalsa, né ai fini della detrazione da parte degli acquirenti. Resta salva tuttavia, per effetto della previsione dell’art. 19, comma 3, lett. a), la detraibilità dell’Imposta relativa all’acquisto o all’importazione di beni e servizi afferenti le operazioni di commercializzazione dei prodotti editoriali, ancorché quest’ultime, siano equiparate, ai sensi dell’art. 74, comma 2, del Dpr. n. 633/72, alle operazioni non soggette ad Iva.
Il regime speciale in commento trova fondamento negli artt. 394 e 395 (ex art. 27, par. da 1 a 5, Direttiva 17 maggio 1977, n. 77/388/Cee, c.d. “Sesta Direttiva”) della Direttiva del Consiglio n. 2006/112/Ce del 28 novembre 2006 relativa al sistema comune Iva (c.d. “Direttiva Iva”).
Le modifiche apportate al regime speciale in commento, a decorrere dal 1° gennaio 2014, riguardano:
• la definizione di “supporto integrativo” [art. 74, comma 1, lett. c), quarto periodo];
• l’applicazione dell’aliquota Iva propria di ciascuno dei beni ceduti con riguardo ai prodotti editoriali ceduti unitamente a beni, diversi dai supporti integrativi, con prezzo indistinto ed in unica confezione [art. 74, comma 1, lett. c), quinto e sesto periodo];
• l’applicazione dell’Iva nei modi ordinari se il costo del “bene”, diverso dal supporto integrativo, ceduto congiuntamente al prodotto editoriale, supera il 50% del prezzo di vendita dell’intera confezione;
• l’abrogazione delle disposizioni per la commercializzazione di libri, giornali quotidiani e periodici, esclusi quelli pornografici congiuntamente a “beni”, diversi dai supporti integrativi, funzionalmente connessi.
La Circolare in commento chiarisce la portata delle novità applicabili alle cessioni di prodotti effettuate dal 1° gennaio 2014, per cui l’Agenzia delle Entrate ha ritenuto utile richiamare i tratti salienti della particolare disciplina in esame.
Sintetizziamo di seguito i tratti salienti, rinviando comunque alla lettura attenta del Documento, disponibile anche sul sito www.entilocaliweb.it.
Ambito soggettivo
Il regime speciale in commento è il regime naturale per il commercio di prodotti editoriali ed è applicato dagli editori. Si intende per “editore” l’operatore che intraprende l’iniziativa economica editoriale. In assenza di uno specifico contratto di editoria, si considera obbligato all’assolvimento dell’Iva l’operatore economico “che assume in concreto il rischio della realizzazione dell’opera per il successivo sfruttamento economico della stessa”.
Ambito oggettivo
Il particolare regime per l’editoria concerne i seguenti beni:
– giornali quotidiani, con esclusione dei notiziari quotidiani e dei dispacci delle Agenzie di stampa;
– periodici, intendendo per tali “i prodotti editoriali registrati come prodotti ai sensi della Legge 8 febbraio 1948, n. 47 e successive modificazioni”, compresi quelli per i quali non può farsi riferimento al requisito della registrazione presso la Cancelleria del Tribunale in quanto esonerati da tale adempimento (esempio, pubblicazioni di provenienza estera). In particolare, si considerano periodici quei prodotti che presentano il requisito della cadenza periodica ed hanno contenuto divulgativo;
– giornali e periodici pornografici, intendendosi per tali i prodotti di carattere osceno vietati ai minori (di anni 16) e, in generale, i prodotti per la cui vendita, ai sensi dell’art. 1 della Legge 17 luglio 1975, n. 355, i titolari e gli addetti a rivendita di giornali e riviste sono stati esonerati da responsabilità penali, purché gli stessi non siano esposti in modo da renderli immediatamente visibili al pubblico;
– cataloghi, intendendosi per tali i prodotti editoriali costituiti dal punto di vista redazionale: dagli elenchi di beni e di prezzi; dalle comunicazioni di natura commerciale; dai depliant; dagli opuscoli e simili aventi funzione meramente pubblicitaria e promozionale;
– libri, intendendo per tali tutti i lavori dell’arte libraria di qualsiasi dimensione, anche se solo illustrati o di carattere informativo, che si caratterizzano per avere una funzione divulgativa e scientifica. Sono, quindi, da ritenere soggetti alla particolare disciplina anche le ristampe di libri di antiquariato, i libri d’arte, compresi quelli editi in occasione di mostre, i libri di immagini e quelli per bambini in genere. Rientrano inoltre nella categoria dei libri tutti gli estratti che, come è noto, sono costituiti da una parte ben definita di una composizione libraria, o di pubblicazione periodica, riproducente, di regola, un’opera dell’ingegno, a differenza della categoria dei depliant, degli opuscoli e simili, aventi, come sopra detto, funzione meramente pubblicitaria e promozionale. Sono esclusi dalla nozione di libri, ai fini che qui interessano, analogamente a quanto si è in passato avuto occasione di precisare, i prodotti editoriali costituiti dai diari scolastici, gli atti o relazioni e bilanci di enti e società e quelli che si presentano oggettivamente costituiti, dal punto di vista redazionale, da una mera serie di elenchi di beni, di prezzi e di altre comunicazioni di natura commerciale;
– supporti integrativi, intendendo per tali – dal 1° gennaio 2014 – “…i nastri, i dischi, le videocassette e gli altri supporti sonori, videomagnetici o digitali ceduti, anche gratuitamente, in unica confezione, unitamente ai libri per le
scuole di ogni ordine e grado e per le università, ivi inclusi i dizionari, e ai libri fruibili dai disabili visivi, a condizione che i beni unitamente ceduti abbiano prezzo indistinto e che, per il loro contenuto, non siano commerciabili separatamente”.
– prodotti editoriali sopra individuati ceduti unitamente a beni diversi dai supporti integrativi, con prezzo indistinto ed in unica confezione, sempreché il costo del bene ceduto, anche gratuitamente, congiuntamente alla pubblicazione non sia superiore al 50% del prezzo dell’intera confezione.
In merito alla natura merceologica dei prodotti editoriali, con la Circolare n. 328/97 ed i successivi documenti di prassi, il regime speciale è stato ritenuto applicabile esclusivamente ai prodotti editoriali cartacei, ovvero stampati, caratterizzati da una fruizione materiale, in quanto acquisiti attraverso i canali tradizionali di diffusione, quali il punto di vendita o la spedizione presso il domicilio dell’utente. Ciò ha indotto l’Agenzia delle Entrate a ritenere, in passato, che il regime speciale non tornasse applicabile ai prodotti editoriali realizzati su supporti fisici, ad esempio cd-rom, diversi dalla carta stampata.
Con la Direttiva del Consiglio n. 2009/47/Ce, del 5 maggio 2009, è stato tuttavia modificato l’Allegato III della Direttiva Iva, contenente l’elenco delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi che possono essere assoggettate ad aliquota Iva ridotta di cui all’art. 98 della Direttiva Iva.
In particolare, è stato modificato il n. 6 del citato Allegato III, che adesso contempla la fornitura di libri “su qualsiasi tipo di supporto fisico”.
Appare utile evidenziare che la relazione di accompagnamento alla proposta di Direttiva (COM(2008)428) cui è seguita l’adozione della Direttiva 2009/47/Ce del Consiglio, chiarisce che le modifiche all’Allegato III hanno natura di “adeguamenti, essenzialmente per motivi di razionalizzazione e semplificazione, che inducono rettifiche e precisazioni nonché vari miglioramenti tecnici nella formulazione”. Tra gli adeguamenti tecnici, in particolare, è previsto che, “per motivi di neutralità è necessario estenderla (la categoria dei libri) in modo da includere anche i libri registrati su cd, cd-rom o qualsiasi altro supporto fisico analogo che riproduca essenzialmente le stesse informazioni contenute nei libri stampati”.
Con la Risoluzione n. 223/09 è stato quindi riconosciuto che, in conformità alla Direttiva 2009/47Ce del Consiglio, l’aliquota ridotta del 4% è consentita per la fornitura di libri su qualsiasi tipo di supporto fisico.
Fermo restando quanto sopra anticipato, ai fini dell’aliquota Iva applicabile ai libri su cd o qualsiasi altro supporto fisico si è dell’avviso, coerentemente alla ratio di semplificazione del regime speciale in commento, che lo stesso sia applicabile anche ai libri registrati su cd, cd-rom o qualsiasi supporto fisico analogo, che riproduca (in formato video o audio) essenzialmente le stesse informazioni contenute nei libri stampati. Tale estensione risponde in particolare ad un’esigenza logico sistematica di applicazione dello stesso regime speciale Iva per i per i prodotti editoriali riconducibili alla categoria dei libri commercializzati sia stampati sia registrati su qualsiasi tipo di supporto fisico.
Restano esclusi dall’applicazione del regime speciale i supporti fisici che riproducono esclusivamente suoni e voci (cd musicale), senza alcun collegamento ad un libro stampato.
Del pari, il regime speciale in commento non trova applicazione per l’editoria c.d. on line.
Per tutti i predetti prodotti editoriali, costituisce “condizione imprescindibile per l’applicazione del regime speciale l’indicazione del prezzo di vendita al pubblico, comprensivo dell’imposta, sulla pubblicazione o su apposito allegato”.
In assenza di prezzo di vendita al pubblico, non si applica il regime speciale.
Giova evidenziare che l’indicazione del prezzo di vendita al pubblico va apposto anche per le copie distribuite gratuitamente (condizione che deve risultare da apposita scritta impressa sul prezzo di vendita). Ciò si verifica, ad esempio, quando la distribuzione gratuita del prodotto editoriale è funzionale ad una strategia di mercato. In tali casi, sono applicabili i principi fissati dalla Circolare n. 63/90, secondo cui le copie cedute gratuitamente (le c.d. “copie di cortesia”) rientrano nel computo della base imponibile che sconta l’Iva secondo il regime speciale in commento.
E’ chiaro che, nel caso dell’Ente Locale, se la finalità principale è quella di realizzare alcuni prodotti editoriali per regalarli a scopo promozionale (es. libro di fotografie storiche della città o del paese), l’eventuale vendita saltuaria di qualcuno di essi potrebbe non configurare attività rilevante Iva per mancanza del requisito dell’abitualità ai sensi dell’art. 4 del Dpr. n. 633/72, per cui non ci si pone nemmeno il problema dell’applicazione del regime speciale.
Esclusione dall’ambito oggettivo di applicazione del regime speciale
Il regime speciale monofase non trova applicazione per:
– le cessioni di prodotti editoriali – sopra definiti – unitamente a beni diversi dai supporti integrativi, con prezzo indistinto ed in unica confezione, laddove il costo del bene ceduto, anche gratuitamente, congiuntamente alla pubblicazione sia superiore al cinquanta per cento del prezzo dell’intera confezione;
– i prodotti editoriali oggetto di cessione intra-Ue e quelli esportati, in quanto operazioni non imponibili;
– le prestazioni di intermediazione con rappresentanza relative alle operazioni di commercializzazione dei prodotti editoriali;
– le attività diverse dalla commercializzazione di prodotti editoriali (ad esempio, attività diverse quelle di distribuzione gratuita di periodici o giornali in esecuzione di contratti di pubblicità stipulati fra lo stesso editore e gli inserzionisti pubblicitari. In tali casi, la pubblicazione funge da veicolo per la trasmissione di messaggi pubblicitari e l’editore si pone come obiettivo l’elevata diffusione della pubblicità, nell’ambito del sinallagma contrattuale instaurato, non con i lettori fruitori finali del prodotto edito, ma con gli inserzionisti);
– prodotti editoriali elettronici ossia, i prodotti diffusi per via telematica ed oggetto di “commercio elettronico diretto”. Le operazioni di commercializzazione di tali prodotti editoriali elettronici sono da considerare, ai fini Iva, come prestazioni di servizi di cui all’art. 3 del Dpr. n. 633/72, alle quali non torna applicabile il regime speciale di cui all’art. 74, comma 1, lett. c), del Dpr. n. 633/72.
Per le suddette cessioni e prestazioni trovano applicazioni le ordinarie disposizioni di determinazione dell’Iva.
Aliquota applicabile
Alle cessioni e importazioni dei prodotti editoriali è applicabile l’aliquota ridotta del 4%, ai sensi del n. 18) della Tabella A, Parte II, allegata al Dpr. n. 633/72.
L’aliquota ridotta è consentita anche per la fornitura di libri su qualsiasi tipo di supporto fisico (ad esempio cd-rom). Resta ferma, in ogni caso, l’applicazione dell’aliquota ordinaria per la commercializzazione di giornali quotidiani, periodici e cataloghi, registrati su cd, cd-rom o qualsiasi altro supporto fisico analogo. L’aliquota ordinaria è infine applicabile anche ai prodotti editoriali elettronici, da considerare, ai fini Iva, come prestazioni di servizi di cui all’art. 3 del Dpr. n. 63/72.
Con riguardo alle prestazioni relative alla composizione, montaggio, duplicazione, legatoria e stampa dei prodotti editoriali, torna applicabile l’aliquota ridotta del 4%, ai sensi del n. 35) dell’allegata Tabella A, Parte II, allegata al Dpr. n. 633 del 1972.
Le predette prestazioni esulano dal campo di applicazione del regime speciale in commento. Per esse, pertanto, è ininfluente la circostanza che il soggetto committente sia qualificabile come editore; nel caso in cui il Comune realizzi prodotti editoriali da distribuire gratuitamente, sulla fornitura si applicherà ugualmente l’aliquota agevolata.
Criteri di determinazione dell’Imposta
L’Imposta può applicarsi, secondo il metodo-base, in relazione al numero delle copie consegnate o spedite, diminuito a titolo di forfetizzazione della resa del 70% per i libri e dell’80% per i giornali quotidiani e periodici, esclusi quelli pornografici e quelli ceduti unitamente a beni diversi dai supporti integrativi.
E’ possibile optare, distintamente per ciascuna testata o titolo, per l’applicazione dell’Imposta in base al criterio delle copie vendute. Quest’ultimo criterio – come verrà precisato in seguito – deve essere obbligatoriamente adottato per la determinazione dell’Imposta dovuta dall’editore per la commercializzazione di cataloghi, giornali e periodici pornografici, giornali quotidiani, periodici e libri ceduti unitamente a beni diversi dai supporti integrativi.
Determinazione dell’Imposta in base alle copie vendute
L’imposta va obbligatoriamente determinata in base alle copie vendute, nelle seguenti ipotesi:
a) cessioni di giornali e periodici pornografici;
b) cessioni di cataloghi;
c) cessioni di prodotti editoriali da parte di associazioni dilettantistiche, associazioni senza scopo di lucro che abbiano esercitato l’opzione per avvalersi del regime di favore di cui alla Legge n. 398/91 determinando in modo forfettario la detrazione dell’Iva;
d) cessioni di giornali quotidiani, periodici (anche pornografici) e libri unitamente a beni diversi dai supporti integrativi, con applicazione – dal 1° gennaio 2014 – dell’aliquota propria di ciascuno dei beni ceduti.
In tali ipotesi, l’Imposta dovuta dall’editore è calcolata sulla base del prezzo di vendita al pubblico, assumendo come momento impositivo quello dell’effettiva vendita. Pertanto, al momento della consegna dei prodotti editoriali ad un distributore, in esecuzione di contratti estimatori o similari, ai sensi e per gli effetti del Regolamento recante norme per il riordino della disciplina delle presunzioni di cessione e di acquisto, di cui al Dpr. n. 441/97, gli editori devono annotare in apposito registro tenuto a norma dell’art. 39 del Dpr. n. 633/72 per ciascun numero di pubblicazione: data di consegna; descrizione del fascicolo costituito dal prodotto editoriale e da altri beni; quantità consegnate; data della restituzione; quantità restituite; quantità cedute; prezzo di copertina e base imponibile.
Circa gli adempimenti contabili, la Circolare n. 23/E rinvia ai chiarimenti forniti dalla precedente Circolare n. 328/97, soffermandosi poi sulle novità 2014 legate al caso particolare di cessioni di giornali quotidiani, periodici (esclusi quelli pornografici) e libri unitamente a beni diversi dai supporti integrativi;
Determinazione dell’Imposta con forfetizzazione della resa
La determinazione dell’Imposta in base al criterio della forfetizzazione della resa trova applicazione per le:
a) cessioni di libri (con forfetizzazione della resa nella misura del 70%);
b) cessioni di giornali quotidiani e periodici (con forfetizzazione della resa nella misura dell’80%) diversi da quelli pornografici e da quelli ceduti unitamente a beni diversi dai supporti integrativi;
c) cessioni – dal 1° gennaio 2014 – di libri per le scuole di ogni ordine e grado e libri per le Università ceduti unitamente a supporti integrativi, (con forfetizzazione della resa nella misura del 70%).
Per i predetti prodotti editoriali l’Imposta si determina, per ciascuna testata o titolo, sulla base del numero delle copie consegnate o spedite, diminuito di una percentuale (pari al 70% per i libri ed all’80% per i giornali quotidiani e periodici) che rappresenta una forfettizzazione del numero delle copie rese dai rivenditori.
Nella determinazione della base imponibile rilevano tutte le copie di prodotti editoriali consegnate o spedite, anche a titolo gratuito, in abbonamento o in esecuzione di contratti estimatori, escluse quelle esportate, cedute all’interno della Ue, cedute a titolo di campione gratuito, purché riportino la relativa specifica indicazione impressa sia sopra il prezzo di vendita al pubblico che sulla copertina riportante il titolo della pubblicazione, e le relative quantità siano annotate in un apposito registro tenuto ai sensi dell’art. 39 del Dpr n. 633/72.
In particolare, la consegna o la spedizione rilevano ai fini dell’individuazione del momento impositivo e dei conseguenti adempimenti contabili. In proposito, giova richiamare la Circolare n. 328/97- cui si rinvia sul punto – secondo cui “il momento impositivo coincide con quello della consegna o spedizione dei beni da parte dell’editore, anche in esecuzione di contratto estimatorio o di deposito con rappresentanza”. Gli acconti eventualmente corrisposti all’editore, anteriormente alla consegna o spedizione, non sono, invece rilevanti ai fini dell’individuazione del momento impositivo.
Per le consegne o spedizioni in abbonamento, che costituiscono cessioni periodiche o continuative di beni, il momento impositivo si realizza alla data del pagamento, totale o parziale, del corrispettivo; rilevano, in questo caso, eventuali pagamenti, in acconto effettuati anteriormente alla consegna o spedizione dei beni. Circa gli adempimenti contabili, l’Agenzia rimanda ai chiarimenti forniti dalla Circolare n. 328/97.
La Circolare si sofferma poi rapidamente sulla ricommercializzazione della resa e sulle cessioni di carta da macero, mentre viene poi dedicata una ampia parte alle novità 2014 relativi ai libri per le scuole di ogni ordine e grado e libri per le Università ceduti unitamente a supporti integrativi.
Il paragrafo 5 è riferito ai rapporti con l’estero, sia in ambito comunitario che extracomunitario. In questa sede, ci limitiamo a ricordare le disposizioni relative agli acquisti intracomunitari di prodotti editoriali, per i quali occorre distinguere se le pubblicazioni sono destinate o meno alla successiva commercializzazione.
Se i beni non sono destinati alla successiva commercializzazione, l’Iva è dovuta dal cessionario sulla base del prezzo di vendita al pubblico nel territorio dello Stato e non è detraibile, mentre se i beni sono destinati alla successiva commercializzazione, occorre tenere conto del criterio di determinazione dell’imposta adottato dal cessionario.
In particolare, se il cessionario:
• applica il criterio delle copie vendute, l’Imposta è dovuta sul prezzo di vendita al pubblico;
• applica il criterio della forfettizzazione, l’imposta è dovuta sulla base del prezzo di vendita al pubblico applicando la forfetizzazione della resa nella misura prevista dalla legge.
L’Imposta dovuta è assolta con il particolare meccanismo di “inversione contabile” di cui agli artt. 46 e 47 del Dl. n. 331/93, e non è detraibile, così che il cessionario non deve effettuare anche l’annotazione nel registro degli acquisti di cui all’art. 25 del Dpr n. 633/72. Per le successive vendite nel territorio dello Stato, non sussiste l’obbligo di emissione della fattura.
In mancanza di prezzo di vendita al pubblico ovvero su opzione, l’acquisto intra-Ue di prodotti editoriali è equiparato a quello di qualsiasi altro bene ed è pertanto soggetto alle ordinarie disposizioni e agli adempimenti previsti dal Dl. n. 331/93.
Nelle predette ipotesi, il cessionario assolve l’Iva sugli acquisti intra-Ue sulla base del corrispettivo pagato all’editore o cedente stabilito in altro Stato membro Ue. Conseguentemente, il regime speciale è applicabile alle sole successive cessioni dei prodotti editoriali nel territorio dello stato.
Prodotti editoriali elettronici
Un ultimo paragrafo è dedicato ai prodotti editoriali elettronici, prodotti diffusi per via telematica ed oggetto di “commercio elettronico diretto”. Al riguardo, giova richiamare la Risoluzione n. 186/03, secondo cui la disciplina del commercio elettronico trova applicazione estensiva a tutte le transazioni che avvengono integralmente attraverso le vie telematiche. Con il citato Documento di prassi, concernente prodotti editoriali riconducibili alla categoria dei periodici, è stato evidenziato che “i periodici on line … si caratterizzano … per il fatto di essere fruibili in forma digitale, attraverso le via elettroniche, sulla postazione telematica dell’acquirente: questi potrà decidere se consultare il periodico on line solo a video ovvero procedere anche alla sua materializzazione attraverso la stampa”. Le suddette considerazioni possono estendersi a tutti i prodotti editoriali elettronici.
Le operazioni di commercializzazione di tali prodotti editoriali elettronici sono da considerare, ai fini Iva, come prestazioni di servizi alle quali non torna applicabile il regime speciale dell’editoria. In particolare, la commercializzazione di prodotti editoriali elettronici (ad esempio i c.d. e-book) integra un servizio prestato tramite mezzi elettronici che l’art. 7, comma 1, del Regolamento n. 282/11 definisce come “i servizi forniti attraverso Internet o una rete elettronica e la cui natura rende la prestazione essenzialmente automatizzata, corredata di un intervento umano minimo e impossibile da garantire in assenza della tecnologia dell’informazione”. Rientrano nella categoria dei servizi prestati tramite mezzi elettronici, anche i servizi elencati nell’Allegato I del citato Regolamento che, per quanto di interesse, fa riferimento a:
– “contenuto digitalizzato di libri e altre pubblicazioni elettroniche”;
– “abbonamenti a giornali o riviste on line” .
Per la commercializzazione dei prodotti editoriali elettronici, l’Iva è dovuta secondo le modalità ordinarie, con applicazione dell’aliquota ordinaria.
Particolare osservazione merita infine l’ipotesi di cessioni di prodotti editoriali cartacei che al loro interno contengono una chiave di accesso mediante la quale l’acquirente del prodotto cartaceo può acquisire, tramite collegamento a portale internet, copia in formato elettronico del prodotto cartaceo già acquistato, ovvero aggiornamenti del prodotto cartaceo, intendendosi per aggiornamento il servizio, strettamente correlato al prodotto cartaceo già acquistato, finalizzato a modificare/integrare parte del contenuto del medesimo prodotto cartaceo. Non sono pertanto riconducibili, ai fini in esame, al concetto di aggiornamento servizi diversi, quali ad esempio la fruizione dei servizi di accesso a banche-dati o servizi multimediali.
Sotto il profilo della qualificazione del servizio aggiuntivo, la fornitura on line del testo del libro o dei relativi aggiornamenti è qualificabile come servizio prestato per via elettronica e così, ove in relazione a tale specifico servizio l’acquirente paghi un corrispettivo, lo stesso dovrà essere considerato autonomamente ed assoggettato ad Iva, con applicazione dell’aliquota ordinaria.
Diversamente, ove per l’acquisizione della disponibilità della chiave di accesso contenuta all’interno del prodotto editoriale l’acquirente non debba pagare uno specifico corrispettivo, si è del parere che la vendita del prodotto citato debba, sotto l’aspetto sostanziale, essere valutata unitariamente in considerazione dell’unitaria ragione economica sottesa all’operazione medesima: la cessione al consumatore di un libro cartaceo, integrata dalla possibilità di acquisirne copia e gli aggiornamenti in formato elettronico. In tali casi, quindi, tornano applicabili, ai fini della determinazione dell’Imposta dovuta e dell’aliquota applicabile, le disposizioni riferibili al prodotto editoriale considerato.