Iva sui buoni pasto: un chiarimento sul regime da applicare nei rapporti tra Società e datori di lavoro e tra somministratori e Società

L’Agenzia delle Entrate, con la Risoluzione n. 75/E del 1° dicembre 2020, ha fornito chiarimenti in merito al trattamento Iva dei servizi sostitutivi di mensa aziendale resi a mezzo di buoni pasto.
Con la richiesta di consulenza giuridica in esame, l’Associazione istante riferisce che le proprie Società consociate vendono servizi sostitutivi di mensa aziendale, resi a mezzo di buoni pasto, ai datori di lavoro committenti e stipulano delle convenzioni con una serie di soggetti commerciali, tra cui le mense aziendali ed interaziendali, autorizzati all’accettazione degli stessi, che somministreranno alimenti e/o bevande a favore dei dipendenti legittimati a fronte dell’accettazione di detti buoni.
Una volta accettati ed onorati i buoni pasto, le mense aziendali ed interaziendali presentano gli stessi a rimborso alle consociate, previa emissione di fattura.
L’Associazione ha chiesto delucidazioni in merito alla determinazione della base imponibile oggetto di fatturazione da parte delle mense aziendali ed interaziendali convenzionate nei confronti delle Società emittenti i buoni pasto.
L’Agenzia delle Entrate ha ricordato che il Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico n. 122/2017 regolamenta i servizi sostitutivi di mensa aziendale, in attuazione dell’art. 144, comma 5, del Dlgs. n. 50/2016.
Le disposizioni del citato Decreto Mise prevedono che l’attività di emissione di buoni pasto è finalizzata a rendere, per il tramite di esercizi convenzionati, il servizio sostitutivo di mensa aziendale (artt. 1 e 2). Con il Decreto Mise sono stati individuati gli esercizi commerciali presso i quali potrà essere erogato il servizio sostitutivo di mensa reso attraverso i buoni pasto, le caratteristiche dei buoni pasto, il contenuto degli accordi stipulati tra le società di emissione di buoni pasto e i titolari degli esercizi convenzionabili.
In particolare, il Decreto Mise, all’art. 2, stabilisce, tra l’altro, che:
– per attività di emissione di buoni pasto si intende l’attività finalizzata a rendere, per il tramite di esercizi convenzionati, il servizio sostitutivo di mensa aziendale;
– per servizi sostitutivi di mensa resi a mezzo dei buoni pasto si intendono le somministrazioni di alimenti e bevande e le cessioni di prodotti alimentari pronti per il consumo effettuate dagli esercenti le attività elencate all’art. 3;
– per buono pasto si intende il documento di legittimazione, anche in forma elettronica, avente le caratteristiche di cui all’art. 4, che attribuisce, al titolare, ai sensi dell’art. 2002 Cc., il diritto ad ottenere il servizio sostitutivo di mensa per un importo pari al valore facciale del buono e, all’esercizio convenzionato, il mezzo per provare l’avvenuta prestazione nei confronti delle società di emissione;
– per valore facciale del buono pasto si intende il valore della prestazione indicato sul buono pasto, inclusivo dell’Iva di cui all’art. 6.
Il successivo art. 4 del Decreto Mise regolamenta le caratteristiche dei buoni pasto, individuando dettagliatamente i requisiti prescritti sia per i buoni pasto in forma cartacea che elettronica.
Il Decreto disciplina, altresì, il contenuto e le clausole di regolamentazione degli accordi stipulati tra le Società di emissione di buoni pasto e i titolari degli esercizi convenzionabili (art. 5).
Atteso quanto sopra, l’Agenzia ha evidenziato che il Servizio sostitutivo di Mensa aziendale, attraverso l’erogazione dei buoni pasto, comporta che, giuridicamente, si instaurino 2 diversi rapporti contrattuali tra i soggetti coinvolti:
1) il primo rapporto tra la Società emittente i buoni pasto e il datore di lavoro;
2) il secondo rapporto tra la Società emittente e la Mensa aziendale ed interaziendale che accetta i buoni pasto.
Per quanto concerne il primo rapporto (tra la Società emittente i buoni pasto e il datore di lavoro) l’Agenzia ha fatto presente che alla somministrazione di alimenti e bevande presso la Mensa aziendale si applica l’aliquota agevolata del 4%, ricorrendo i presupposti previsti dal n. 37) della Tabella A, Parte II, del Dpr. n. 633/1972. In particolare, l’art. 75, comma 3, della Legge n. 413/1991, ha stabilito che l’aliquota Iva del 4%, prevista per le somministrazioni di alimenti e bevande rese nelle mense aziendali, deve ritenersi applicabile anche se le somministrazioni stesse sono rese in dipendenza di contratti, anche di appalto, aventi ad oggetto servizi sostitutivi di mensa aziendale, sempreché siano commesse da datori di lavoro.
Come chiarito con la Risoluzione n. 35/E del 2001, l’applicazione dell’aliquota ridotta del 4% riguarda tutte le prestazioni aventi ad oggetto somministrazioni fornite al personale dipendente nei locali ivi indicati. In particolare, con il documento di prassi sopra citato si è ritenuto che il Legislatore fiscale abbia voluto oggettivamente agevolare in senso ampio l’attività di somministrazione ai dipendenti, purché realizzata nel locale “Mensa aziendale”.
La Risoluzione n. 202/E del 2002, con riferimento ad una questione correlata a quella in disamina – in tema di esonero dall’emissione dello scontrino – ha precisato il significato da attribuire alla locuzione “mense aziendali”, intendendosi per tali quelle la cui gestione è data in appalto ad un’impresa specializzata ovvero effettuata direttamente dall’azienda, indipendentemente dal luogo in cui è situata la mensa; inoltre l’appaltatore deve assumere l’obbligo di fornire la prestazione esclusivamente ai dipendenti del soggetto appaltante.
Con riferimento al primo rapporto, l’Agenzia ha fatto presente che la base imponibile da assoggettare ad Iva con l’aliquota ridotta del 4% è costituita dal prezzo convenuto tra le parti, non rilevando la circostanza che tale prezzo sia pari, inferiore o superiore al valore facciale indicato nel buono pasto.
Per quanto concerne il secondo rapporto (tra la società emittente e la mensa aziendale ed interaziendale che accetta i buoni pasto), la misura dell’aliquota applicabile sarà del 10%, ai sensi del disposto di cui al n. 121) della Tabella A, Parte III, del Dpr. n. 63/1972 (vedasi Risoluzione n. 63/E del 20015 e Risoluzione n. 49/E del 2006). A tal riguardo, l’Agenzia ha osservato che, in linea generale, a titolo di corrispettivo, le società di emissione dei buoni pasto applicano una percentuale di “sconto incondizionato” (sconto/convenzione tra società di somministrazione pasti e società di gestione dei ticket), sul valore nominale dei buoni pasto. In tal caso, la base imponibile va determinata applicando la percentuale di sconto convenuta al valore facciale del buono pasto, scorporando, quindi, dall’importo così ottenuto, l’Iva in esso compresa, mediante l’applicazione delle percentuali di scorporo dell’Iva indicate all’art. 27, comma 4, del Dpr. n. 633/1972 (vedasi Risoluzione n. 49/E del 1996).
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