Iva: un chiarimento in merito alle sanzioni applicate in caso di illegittima detrazione dell’Imposta addebitata in rivalsa

Iva: un chiarimento in merito alle sanzioni applicate in caso di illegittima detrazione dell’Imposta addebitata in rivalsa

L’Agenzia delle Entrate, con la Risoluzione n. 51 del 3 agosto 2021, ha fornito chiarimenti in ordine all’ambito applicativo dell’art. 6, comma 6, del Dlgs. n. 471/1997, in materia di illegittima detrazione dell’Iva addebitata in rivalsa. Tale norma stabilisce che “chi computa illegittimamente in detrazione l’Imposta assolta, dovuta o addebitatagli in via di rivalsa, è punito con la sanzione amministrativa pari al novanta per cento dell’ammontare della detrazione compiuta. In caso di applicazione dell’Imposta in misura superiore a quella effettiva, erroneamente assolta dal cedente o prestatore, fermo restando il diritto del cessionario o committente alla detrazione ai sensi degli artt. 19 e seguenti del Dpr. n. 633/1972, l’anzidetto cessionario o committente è punito con la sanzione amministrativa compresa fra Euro 250 e Euro 10.000. La restituzione dell’Imposta è esclusa qualora il versamento sia avvenuto in un contesto di frode fiscale”. 

In merito all’ambito applicativo di detta disposizione, si segnala che è intervenuta la Sentenza della Corte di Cassazione 3 novembre 2020, n. 24289, con la quale la Suprema Corte ha chiarito che il cessionario/committente non ha diritto alla detrazione dell’Iva erroneamente corrisposta in riferimento ad un’operazione non imponibile (ovvero, mutatis mutandis, in riferimento ad un’operazione esente); il diritto alla detrazione spetta solo se l’errore commesso dal cedente/prestatore riguarda l’applicazione di un’aliquota maggiore rispetto a quella dovuta. In particolare, la Suprema Corte ha richiamato, preliminarmente, la giurisprudenza della Corte di giustizia della UE, in base alla quale “l’esercizio del diritto di detrazione è circoscritto alle imposte corrispondenti ad un’operazione soggetta all’Iva e versate in quanto dovute (CGUE 13 dicembre 1989, in causa C-342/87, Genius Holding, p.to 13; CGUE 19 settembre 2000, in causa C454/98, Schmeink & , Cofreth AG & , Co. KG; Cofreth e Strobel, p.to 53; CGUE 6 novembre 2003, in cause riunite C-78/02, C-79/02 e C-80/02, Karageorgou e altri, p.to 50; CGUE 15 marzo 2007, in causa C-35/05, Reemtsma Cigarettenfabriken GmbH, p.to 23)”. 

Pronunciandosi, poi, sull’ambito applicativo dell’art. 6, comma 6, del Dlgs. n. 471/1997, ha affermato che “come chiaramente si evince dal tenore letterale della richiamata disposizione” la stessa “trova applicazione solo in relazione alle operazioni imponibili, allorquando sia stata corrisposta l’Iva in base ad un’aliquota superiore a quella effettivamente dovuta e non anche con riferimento alle ipotesi di operazioni non imponibili”. (…) “La menzionata disposizione si applica unicamente alla diversa ipotesi in cui, a seguito di un’operazione imponibile, l’Iva sia stata erroneamente corrisposta sulla base di un’aliquota maggiore rispetto a quella effettivamente dovuta”. 

Pertanto, alla luce dell’orientamento espresso dalla Corte di Cassazione, nella disposizione di cui all’art. 6, comma 6, del Dlgs. n. 471/1997, come riformulato dall’art. 1, comma 935, della Legge n. 205/2017 (“Legge di bilancio 2018”), si distinguono due tipologie di condotte illecite, in relazione a ciascuna delle quali sono previste 2 diverse sanzioni: 

a) una sanzione fissa (compresa fra Euro 250 e Euro 10.000) per il cessionario/committente in caso di applicazione dell’Iva in misura superiore a quella effettiva, erroneamente assolta dal cedente/prestatore, fermo restando il diritto del medesimo cessionario/committente alla detrazione; 

b) una sanzione pari al 90% dell’ammontare della detrazione illegittimamente compiuta dal cessionario/committente negli altri casi in cui l’Iva è stata assolta, dovuta o addebitatagli in via di rivalsa. 

In conclusione, qualora il cessionario/committente abbia pagato al cedente/prestatore – e, di conseguenza, abbia detratto – l’Iva addebitatagli per errore in fattura, pur trattandosi di operazioni esenti o non imponibili, deve essere, dunque, irrogata la sanzione proporzionale di cui alla lett. b), previo recupero dell’Iva indebitamente detratta. 


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