Corte dei conti Marche, Sentenza n. 48 del 16 aprile 2024
Nella fattispecie in esame, la Sezione rileva che il debito di “custodia” implica che il destinatario dell’incarico sia responsabile della gestione di un deposito o di un magazzino, alimentato direttamente dalla produzione o dall’acquisizione di beni mobili in stock. Questi beni sono destinati a costituire le scorte operative delle diverse unità amministrative di competenza.
D’altra parte, il debito di “vigilanza” si riferisce all’azione del destinatario dell’incarico, che si limita a sorvegliare sull’uso corretto dei beni assegnati agli utilizzatori e sulla gestione delle scorte operative destinate all’uso immediato dell’ufficio. Tuttavia, nel caso in cui le scorte conservate presso gli uffici superino, per qualità e quantità, le necessità ragionevoli per garantire il regolare funzionamento dell’unità interessata, esse non sarebbero destinate al solo funzionamento, bensì a un continuo rifornimento. In questo caso, si configurerebbe una gestione contabile vera e propria, caratterizzata da un debito di custodia. Di conseguenza, sarebbe soggetta alla rendicontazione giudiziale e al necessario giudizio di conto.