La rappresentanza in giudizio dell’Ente Locale

Nell’Ordinanza n. 8532 del 27 marzo 2019 della Corte di Cassazione, i Giudici di legittimità chiariscono che l’Ente Locale può stare in giudizio anche mediante il Dirigente dell’Ufficio “Tributi”, o, in mancanza di tale figura dirigenziale, tramite il titolare della Posizione organizzativa comprendente l’Ufficio “Tributi”. Ai fini della rappresentanza in giudizio del Comune, l’autorizzazione alla lite non costituisce più atto necessario per la proposizione o della resistenza all’azione, laddove lo Statuto comunale, o anche i Regolamenti, nei limiti in cui ad essi espressamente rinvii lo stesso Statuto, possono affidarla ai Dirigenti, nell’ambito dei rispettivi Settori di competenza, od anche, con riguardo all’intero contenzioso, al Dirigente dell’Ufficio “Legale”.

Il caso

La Corte di Cassazione, con la Sentenza in epigrafe citata, ha chiarito i profili relativi alla rappresentanza in giudizio dell’Ente Locale.

Nel caso di specie, una Società impugnava avvisi di accertamento relativi ad Ici per le annualità 1998-2001, eccependo la duplicazione di calcoli, l’erronea attribuzione della proprietà di taluni immobili, appartenenti invece a terzi, nonché l’erroneo calcolo dell’Imposta dovuta.

La Sentenza della Ctp che aveva respinto il ricorso veniva annullata in sede di appello per violazione del contraddittorio, a causa della mancata comunicazione dell’udienza di trattazione alla contribuente.

Il giudizio veniva riassunto dinanzi alla Ctp, che, questa volta, accoglieva il ricorso della Società, con Sentenza che veniva appellata dall’Amministrazione comunale.

La Ctr accoglieva l’appello, affermando che, sulla base delle visure catastali e degli atti notarili versati in atti, la Società aveva omesso di dichiarare n. 11 immobili nell’anno 1998, n. 3 unità immobiliari nell’anno 1999, n. 8 immobili nell’anno 2001, avendo altresì versato una Imposta inferiore a quella dovuta nell’anno 2000, a seguito della rettifica della rendita catastale.

La contribuente ricorreva infine per la cassazione della Sentenza d’appello, eccependo, per quanto qui di interesse, la violazione dell’art. 11, comma 3, del Dlgs. n. 546/1992, nonché dell’art. 52, comma 5, lett. b), del Dlgs. n. 446/1997, oltre ad “error in procedendoex art. 360 n. 4, del Cpc., per avere il decidente ritenuto validamente costituito il Comune a mezzo del Dirigente dell’Ufficio “Gestione dei provvedimenti di controllo fiscale e del contenzioso”, quando, al contrario, il citato art. 11 prevede che il Comune stia in giudizio attraverso il Dirigente dell’Ufficio “Tributi”, ovvero, per gli Enti Locali privi della figura dirigenziale, mediante il titolare della posizione organizzativa in cui è collocato detto ufficio.

Epoiché l’Ufficio “Tributi” era compreso nel Dipartimento “Risorse economiche”, secondo la ricorrente, l’atto d’appello poteva essere sottoscritto solo dal Dirigente del Dipartimento medesimo, a nulla rilevando i poteri attribuiti con Deliberazione di Giunta comunale, superata da successiva Delibera, con cui il Comune aveva introdotto un Regolamento di organizzazione, che aveva recepito l’art. 34 dello Statuto, stabilendo, all’art. 2, che il Dirigente responsabile dell’unità organizzazione determinasse il promovimento delle azioni necessarie alla tutela degli interessi dell’Amministrazione.

In particolare, secondo la Società contribuente, i Giudici regionali non avevano accertato, né la violazione dell’art. 2 del predetto Regolamento, né la circostanza che il Comune aveva affidato ad una Società esterna la gestione dei servizi inerenti alle attività di liquidazione e riscossione dei tributi e di altre entrate e attività complementari ed accessorie, indirizzate al supporto delle attività di gestione tributaria.

La decisione

Secondo la Suprema Corte, la censura era infondata.

I Giudici di legittimità evidenziano infatti che la Cassazione ha più volte affermato[1] che l’art. 3-bis, comma 1, del Dl. n. 44/2005, sostituendo l’art. 11, comma 3, del Dlgs. n. 546/1992, sul contenzioso tributario, ha disposto che l’Ente Locale nei cui confronti è proposto il ricorso può stare in giudizio anche mediante il Dirigente dell’Ufficio “Tributi” (o, in mancanza di tale figura dirigenziale, mediante il titolare della Posizione organizzativa comprendente l’Ufficio “Tributi”). Il Dl. citato estendeva peraltro ai processi in corso, come nel caso di specie, la suddetta disposizione, relativa alla legittimazione processuale dei Dirigenti locali.

La Corte evidenzia poi che, ai fini della rappresentanza in giudizio del Comune, l’autorizzazione alla lite non costituisce più, in linea generale, atto necessario ai fini della proposizione o della resistenza all’azione, laddove lo Statuto comunale (atto a contenuto normativo, direttamente conoscibile dal giudice), o anche i Regolamenti municipali, nei limiti in cui ad essi espressamente rinvii lo stesso Statuto, possono affidarla ai dirigenti, nell’ambito dei rispettivi settori di competenza, od anche, con riguardo all’intero contenzioso, al Dirigente dell’Ufficio “Legale”, così come può esigere detta autorizzazione (della Giunta o del competente Dirigente), altrimenti non necessaria[2].

Da tale premessa, nel caso in esame, discendeva quindi l’affermazione della capacità processuale del Dirigente del “Servizio riscossione Ici” del Comune, legittimato a proporre appello avverso la Sentenza della Commissione tributaria provinciale senza bisogno dell’autorizzazione di Giunta, non risultando disposizioni in tal senso dallo Statuto comunale, che prevedeva che “il Sindaco è l’Organo responsabile dell’amministrazione del Comune e rappresenta l’Ente”,stabilendo poi, al citato art. 34, che“i Dirigenti promuovono e resistono alle liti anche in materia di tributi comunali ed hanno il potere di conciliare e transigere”.

E infine il Regolamento (disciplina interna del contenzioso dinanzi alle Commissioni tributarie), disponeva che i Dirigenti avessero il potere di decisione autonoma sulla scelta di resistere, intervenire e agire nei giudizi dinanzi alle Commissioni tributarie, valutando tutti gli aspetti della controversia in fatto e in diritto, oltre che il potere di rappresentanza diretta del Comune, anche mediante la sottoscrizione degli atti processuali.

In conclusione, secondo lo Statuto dell’Amministrazione in giudizio, il Sindaco doveva ritenersi principale legittimato a rappresentare il Comune ed a conferire la procura speciale al difensore.

E analoghi poteri di rappresentanza processuale, senza necessità di particolari autorizzazioni, erano tuttavia conferiti anche ai Dirigenti, limitatamente ai giudizi davanti alle Commissioni tributarie[3]. Quanto poi al profilo di illegittimità della procura, sia per la competenza della Concessionaria a riscuotere i tributi, sia per la violazione del Regolamento, la Corte osserva che anche queste censure non meritavano accoglimento.

Difatti, nel caso di riscossione di un’entrata patrimoniale dell’Ente Locale a mezzo dei ruoli del “Servizio di riscossione dei tributi”, legittimato è soltanto il Comune e non anche il soggetto incaricato della riscossione, in quanto esclusivamente l’Ente territoriale è titolare della situazione sostanziale dedotta in giudizio, mentre il Concessionario può considerarsi un mero destinatario del pagamento, ma non è contitolare del diritto di credito, la cui inesistenza costituisce l’oggetto della domanda di accertamento[4].

Invece, quanto alla dedotta violazione dell’art. 2 del Regolamento comunale, l’art. 1 del medesimo Regolamento recitava che, “nel rispetto delle direttive emanate dalla Giunta comunale, l’azione per il promovimento o la resistenza in giudizio nonché l’azione per la conciliazione o la transazione nelle liti in cui l’Amministrazione Comunale è parte attiva è esercitata – secondo le modalità e nei casi specificati dal presente regolamento – dal Dirigente responsabile dell’Unità Organizzativa competente nella materia afferente al caso trattato ovvero dal corrispondente Dirigente apicale ovvero dall’Avvocato Capo dell’Avvocatura comunale”.

Premesso che la proposizione del ricorso contro l’atto impositivo consentiva al Dirigente di stare in giudizio anche in grado d’appello, trattandosi sempre di resistere al ricorso originariamente proposto dal contribuente[5], occorreva inoltre rilevare come detto Regolamento non subordinasse la rappresentanza in giudizio del dirigente ad alcuna autorizzazione (né poteva il Regolamento derogare allo Statuto), disciplinando solo l’organizzazione interna degli Uffici e prevedendo un mero potere consultivo del dirigente apicale.

Osservazioni

In conclusione,la rappresentanza processuale del Comune spetta istituzionalmente al Sindaco, cui compete in via esclusiva il potere di conferire al difensore la procura alle liti, senza necessità di autorizzazione della Giunta municipale, salvo che una disposizione statutaria la richieda espressamente, spettando in tal caso alla parte interessata provare la carenza di tale autorizzazione, producendo idonea documentazione.

Nel quadro delle Autonomie locali, ai fini della rappresentanza in giudizio del Comune, l’autorizzazione alla lite da parte della Giunta comunale non costituisce dunque più atto necessario ai fini della proposizione o della resistenza all’azione, salva restando la possibilità per lo Statuto comunale – competente a stabilire i modi di esercizio della rappresentanza legale dell’Ente, anche in giudizio (ex art. 6, comma 2, del Tuel) – di prevedere l’autorizzazione della Giunta, ovvero di richiedere una preventiva determinazione del competente Dirigente, ovvero, ancora, di postulare l’uno o l’altro intervento in relazione alla natura o all’oggetto della controversia.

Solo nel caso in cui l’autonomia statutaria si sia così indirizzata, l’autorizzazione giuntale o la Determinazione dirigenziale devono essere allora considerati atti necessari, per espressa scelta statutaria, ai fini della legittimazione processuale dell’Organo titolare della rappresentanza[6].

Pertanto, in mancanza di una disposizione statutaria che la richieda espressamente, l’autorizzazione alla lite da parte della Giunta municipale non costituisce atto necessario ai fini della promozione di azioni o della resistenza in giudizio da parte del Sindaco. Ciò discende del resto anche dall’interpretazione dell’art. 11, comma 3, del Dlgs. n. 546/1992, in base al quale per Organo di rappresentanza previsto dal proprio ordinamento, quale Organo legittimato alla costituzione dell’Ente, deve intendersi l’Organo di rappresentanza previsto dall’ordinamento disciplinato dal Dlgs. n. 267/2000, laddove quest’ultimo, all’art. 50, comma 2, dispone infatti che “il Sindaco ed il Presidente della Provincia rappresentano l’Ente”.

di Giovambattista Palumbo


[1] Sentenze Corte di Cassazione nn. 19445/15, n. 14637/07, n. 6727/07.

[2] Sentenze Corte di Cassazione nn. 17550/02, 12868/05, 13710/05.

[3] Cfr. Sentenze Corte di Cassazione nn. 26719/16, 19445/15, e n. 1915/07.

[4] Ordinanza Corte di Cassazione n. 18105/17.

[5] Sentenze Corte di Cassazione nn. 19445/15, 10832/12, 6807/09, n. 14637/07.

[6] Cfr. Sentenza Corte di Cassazione n. 12868/05.