Lavoro “agile”: i chiarimenti dell’Inps in merito al concetto di “prevalenza in servizio” dei lavoratori

Il lavoro “agile” post-emergenziale nelle intenzioni del Governo, delineate nel Decreto ministeriale sul rientro in servizio dell’8 ottobre 2021 e le Linee-guida sul lavoro “agile” di fine novembre, e in attesa della specifica disciplina di questa modalità lavorativa da parte dei Ccnl. 2019-2021, presuppone un’adeguata rotazione del personale, in considerazione della necessaria prevalenza di prestazione lavorativa in presenza.
A tal proposito l’Inps, con il Messaggio Hermes n. 1409/2022, ha chiarito che il requisito della prevalenza della prestazione in presenza si considera soddisfatto se, nell’ambito dei giorni lavorativi al netto delle assenze autorizzate a qualsiasi titolo, ricadenti nel periodo mensile o plurimensile considerato, le giornate svolte in presenza risultano superiori rispetto a quelle svolte in modalità agile.
A titolo esemplificativo, considerando una mensilità di 22 giorni lavorativi, la suddetta condizione risulta soddisfatta se il dipendente lavora in presenza 12 giorni, potendo potenzialmente essere resi in modalità agile i restanti 10 giorni. Sempre nello stesso esempio, nel caso di un dipendente che nel mese si assenta a vario titolo (malattia, ferie eccetera), supponiamo per 8 giornate, la condizione è soddisfatta se il dipendente lavori in ufficio per 8 giorni e i restanti 6 in modalità “agile”.
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