“Attuazione della Direttiva (UE) 2019/1152 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 giugno 2019, relativa a condizioni di lavoro trasparenti e prevedibili nell’Unione europea”. Questo l’oggetto del Dlgs. n. 104 del 27 giugno 2022, pubblicato sulla G.U. n. 176 del 29 luglio 2022.
La norma disciplina, tra le altre cose, gli obblighi informativi che gravano in capo al datore di lavoro. Tra questi vengono ricompresi:
- contratti di lavoro subordinato, anche agricolo, a tempo indeterminato e determinato, anche a tempo parziale;
- contratti di lavoro somministrato o intermittente;
- rapporti di collaborazione coordinata e continuativa;
- contratti di prestazione occasionale;
- rapporti di lavoro dei dipendenti delle P.A. e di Enti pubblici economici;
- informazioni su lavoratori domestici, marittimi e della pesca, fatta salva la disciplina speciale vigente in materia;
Il Provvedimento disciplina inoltre l’elenco delle informazioni minime che devono essere formalizzate nel contratto di lavoro (artt. 4 – 6) e comunicate al lavoratore mediante consegna di copia del contratto o della comunicazione di instaurazione del rapporto. Prevede altresì quali debbano essere le prescrizioni minime relative alle condizioni di lavoro in materia di: periodo di prova (art. 7), cumulo di impieghi (art. 8), prevedibilità minima del lavoro (art. 9), possibilità per il lavoratore con un’anzianità di almeno 6 mesi di chiedere gli venga riconosciuta una forma di lavoro con condizioni più prevedibili, sicure e stabili (art. 10) e la garanzia che la formazione obbligatoria sia gratuita e considerata orario di lavoro (art. 11).
Infine, sono stabilite misure di tutela in caso di violazione degli obblighi sanciti dal Decreto.