Le novità in materia di “Pubblico Impiego” introdotte dalla “Legge di stabilità” e dal “Decreto Precari”

La “Legge di stabilità 2014” ha introdotto, tra l’altro, importanti novità in materia di “Pubblico Impiego” anche con riferimento agli Enti Locali, che vengono di seguito sinteticamente riportate:

  • stabilizzazione dei “lavoratori socialmente utili” (comma da 209 a 212);
  • regime derogatorio per le attività socialmente utili (comma 214);
  • stabilizzazioni negli Enti territoriali delle Regioni a statuto speciale (comma 213);
  • tempi e procedure per il finanziamento delle spese per accertamenti medico-legali (comma 339);
  • proroga del blocco dei rinnovi, parte “economica” e indennità di vacanza contrattuale (comma 452);
  • avvio della contrattazione collettiva per la parte “normativa” (comma 453);
  • proroga del blocco del “Fondo del salario accessorio” (comma 456);
  • riduzione dei compensi professionali per gli Avvocati della P.A. (comma 457);
  • estensione del perimetro della spesa aggregata di personale ed impatti sull’incidenza della spesa del personale sulla spesa corrente (comma 557 e 558).

Il Legislatore, con riferimento al “Pubblico Impiego”, ha introdotto delle disposizioni finalizzate principalmente a:

  • razionalizzare la spesa per i “lavoratori socialmente utili” e stabilizzare il “precariato”, introducendo regimi incentivanti e derogatori ad alcune limitazioni in materia assunzionale;
  • rilegificare alcune materie che erano state oggetto di regolamentazione da parte del Dpr. n. 122/13;
  • ridurre la voce di spesa riferita ai compensi professionali liquidati a seguito di Sentenza favorevole per le Pubbliche Amministrazioni ai sensi del Regio Decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, o di altre analoghe disposizioni legislative o contrattuali;
  • rafforzare il concetto di spesa aggregata di personale, prevedendo specifiche disposizioni operative (comma 557) e l’inclusione delle spese sostenute dalle Aziende speciali e dalle Istituzioni nel computo dell’incidenza della spesa del personale sulla spesa corrente prevista dall’art. 76, comma 7 del Dl. n. 112/08 (comma 558).

Per quanto concerne la stabilizzazione dei precari, il Legislatore, al fine di favorire una maggiore e più ampia valorizzazione della professionalità acquisita dal personale con contratto di lavoro a tempo determinato, e con l’intento di ridurre il numero dei contratti a termine, aveva previsto, all’interno del Dl. n. 101/13, una specifica “Riserva concorsuale” a favore di soggetti puntualmente individuati dalla norma[1]. In particolare, i tratti salienti del Dl. n. 101/13 prevedono[2]:

  • Facoltà e non obbligo. La stabilizzazione non costituisce un obbligo per le Amministrazioni, ma una mera facoltà/opportunità. La norma prevede infatti che “le Amministrazioni pubbliche possono bandire…omissis…”;
  • Limitazioni. Devono necessariamente essere rispettate le seguenti limitazioni:

o   il limite finanziario fissato dall’art. 35, comma 3-bis del Dlgs n. 165/01, che è rappresentato dal 50% delle facoltà assunzionali (o in alternativa il 50% delle risorse assunzionali relative agli anni 2013, 2014, 2015 e 2016, anche complessivamente considerate);

o   la garanzia dell’adeguato accesso dall’esterno, attraverso previsioni negli atti di programmazione del fabbisogno di personale[3];

o   i vincoli assunzionali previsti dalla normativa vigente. Tali vincoli sono riepilogati in Tabella 1, cui si rimanda;

o   l’espletamento della procedura di cui all’art. 35, comma 4, del Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Si tratta della “Programmazione triennale del fabbisogno di personale”;

  • Procedura concorsuale. La procedura per il reclutamento di personale deve necessariamente seguire i canoni della concorsualità. La norma parla infatti di “bandireprocedure concorsuali, per titoli ed esami, per assunzioni a tempo indeterminato di personale non dirigenziale.” Risulta pertanto rispettato il requisito della concorsualità, che impone a ciascuna Amministrazione la necessaria “verifica attitudinale” attraverso specifiche prove selettive;
  • Finestra temporale. L’avvio delle procedure selettive per la stabilizzazione e l’utilizzo delle relative graduatorie può essere effettuato durante l’arco temporale compreso tra il quadriennio 2013-2016;
  • Modalità di assunzione a tempo parziale. Salvo diversa motivazione da ricercare nell’effettivo fabbisogno di personale, di norma, i bandi per l’assunzione a tempo indeterminato di cui al comma 6 devono essere a tempo parziale (comma 7)[4].

Sul tema delle stabilizzazioni dei “precari” e sulla disciplina speciale introdotta con il Dl n. 101/13, è intervenuto anche il Dipartimento della Funzione pubblica che, nella propria Circolare n. 5/13, ha dettato indirizzi applicativi univoci per un’applicazione uniforme e mirata della disciplina prevista dal citato Decreto-legge.

Con la Legge n. 147/13, il Legislatore interviene nuovamente sulle stabilizzazione deilavoratori socialmente utili”. Il Dl. n. 101/13, prevede all’art. 4, comma 8, in capo alle Regioni, l’onere di predisporre un elenco regionale degli stessi lavoratori previsti dall’art. 1, comma 209 della “Legge di stabilità 2014” (art. 2, comma 1, del Dlgs. n. 81/00, e art. 3, comma 1, del Dlgs. n. 280/97), redatto secondo criteri di priorità volti a favorire l’anzianità anagrafica. Da tale elenco gli Enti territoriali con vuoti in organico[5], nel rispetto del loro fabbisogno e nell’ambito dei vincoli finanziari fissati dall’art. 35, comma 3-bis, del Dlgs. n. 165/01, procedono fino al 31 dicembre 2015, in deroga a quanto disposto dall’art. 12, comma 4, del Dlgs. n. 468/97, all’assunzione a tempo indeterminato, anche con contratti di lavoro a tempo parziale, dei soggetti collocati nell’elenco regionale, indirizzando una specifica richiesta alla Regione competente.

Con l’art. 1, comma 209,[6] della Legge n. 147/13, il Legislatore ha introdotto, previa emanazione di un Dpcm. (entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della “Legge di stabilità 2014”), la previsione di risorse per il finanziamento delle stabilizzazioni dei citati lavoratori. La previsione di tali risorse finalizzate a razionalizzare la spesa ed a superare le situazioni di precarietà si contrappone con misure rigide atte a vietare la stipulazione di nuove convenzioni per l’utilizzazione di “lavoratori socialmente utili” di cui al comma 209, a pena di nullità delle medesime (comma 210[7]).

La misura massima degli incentivi assegnati ai Comuni per le assunzioni previste al comma 209 è pari ad Euro 18 milioni, nel caso di assunzione a tempo indeterminato e full-time (art. 7, comma 1, del Dlgs. n. 81/00). E’ tuttavia previsto un regime derogatorio per tali assunzioni (comma 211[8]) che non rientrano nelle limitazioni assunzionali. Occorre in ogni caso che sia rispettato il Patto di stabilità interno e le limitazioni previste dall’art. 1, comma 557, della Legge n. 296/06[9]. La manovra prevede altresì che la distribuzione dei citati incentivi per le assunzioni deve avvenire sulla base dei criteri e delle modalità stabilite con Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze e con il Ministro per la Pubblica Amministrazione e la Semplificazione, privilegiando tuttavia i Comuni che assumano nei limiti delle facoltà assunzionali stabilite dalla normativa vigente.

Il regime derogatorio prevede comunque una serie di oneri in capo ai Comuni che procedono alle assunzioni secondo le modalità previste dai citati commi della “Legge di stabilità 2014”. In particolare, essi sono tenuti a dimostrare, attraverso idonea documentazione, l’effettiva sussistenza di necessità funzionali e organizzative per le assunzioni, valutando:

  • la dimensione demografica dell’Ente,
  • l’entità del personale in servizio e la correlata spesa,
  • l’effettiva sostenibilità dell’onere a regime, assicurando la graduale riduzione del personale di cui all’art. 9, comma 28, del Dl. n. 78/10, convertito con modificazioni dalla Legge n. 122/10, tenuto conto delle proiezioni future della spesa di personale a seguito di cessazione.

Con riferimento al personale degli Enti Terroriali delle Regioni a statuto speciale, l’art. 1, comma 213[10] della “Legge di stabilità 2014” prevede specifiche disposizioni finalizzate a favorire processi di stabilizzazione.

Per quanto concerne le attività socialmente utili, ilcomma 214 introduce invece, nelle more dell’adozione del Dpcm. di cui al comma 209, un regime derogatorio che prevede la facoltà di prorogare, alla scadenza, i rapporti di lavoro a tempo determinato[11], in deroga ai seguenti limiti:

  • incidenza della spesa del personale sulla spesa corrente (art. 76, comma 7, del Dl. n. 112/08);
  • 50% della spesa a tempo determinato sostenuta nel 2009 (art. 9, comma 28, del Dl. n. 78/10).

 

Rimangono tuttavia vigenti, e non rientrano pertanto nel regime derogatorio, i vincoli previsti dal Patto di stabilità.

La manovra interviene altresì sulle spese per accertamenti medico-legali.

Su tale aspetto, è opportuno ricordare che la Corte Costituzionale, nella propria Sentenza n. 207/10, aveva stabilito che gli oneri per gli accertamenti medico legali per i dipendenti assenti per malattia non possono restare a carico delle Aziende sanitarie locali e gravare sul finanziamento del Servizio sanitario nazionale, dichiarando l’illegittimità costituzionale dell’art. 17, comma 23, lett. e), del Dl. n. 78/09, convertito con modificazioni dalla Legge n. 102/09, nella parte in cui aggiunge all’art. 71 del Dl. n. 112/08, convertito con modificazioni dalla Legge n. 133/08, i commi 5-bis e 5-ter.

Con l’art. 1, comma 339[12], della “Legge di stabilità 2014”, il Legislatore definisce tempi e procedure per il riparto tra le Regioni delle risorse finanziarie per la copertura degli oneri relativi agli accertamenti medico legali sui dipendenti assenti per malattia, eseguiti dalle Aziende sanitarie locali.

In aggiunta, vengono previsti 2 vincoli specifici finalizzati a tutelare i saldi di bilancio e la destinazione delle risorse:

–          le risorse in oggetto non possono essere destinate a finalità diversa da quella riguardante gli accertamenti medico-legali sui dipendenti assenti per malattia;

–          gli oneri relativi a tali accertamenti non possono eccedere le risorse medesime.

Come indicato in precedenza, il Legislatore interviene altresì sulla proroga del blocco dei rinnovi stipendiali ai dipendenti pubblici e sull’indennità di vacanza contrattuale. In particolare, il comma 452 della “Legge di stabilità 2014” prevede che, “per gli anni 2015-2017, l’indennità di vacanza contrattuale da computare quale anticipazione dei benefìci complessivi che saranno attribuiti all’atto del rinnovo contrattuale ai sensi dell’art. 47-bis, comma 2, del Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è quella in godimento al 31 dicembre 2013 ai sensi dell’art. 9, comma 17, del Decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla Legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni”.

Con riferimento all’indennità di vacanza contrattuale che costituisce una forma di anticipazione dei benefici economici che saranno attribuiti all’atto del rinnovo contrattuale (art. 47-bis del Dlgs n. 165/01), occorre ricordare che l’art. 9, comma 17, del Dl. n. 78/10, nel prevedere il blocco delle procedure negoziali per il triennio 2010-2012, aveva confermato, per tale periodo, l’erogazione dell’indennità di vacanza contrattuale nelle misure previste a decorrere dall’anno 2010.

Il blocco dei rinnovi degli stipendi dei dipendenti pubblici è stato poi esteso al biennio 2013-2014 dall’art. 1 del Dpr. n. 122/13 che, in attuazione a quanto previsto dall’art. 16, comma 1, del Dl. n. 98/11, convertito con modificazioni dalla Legge n. 111/11, aveva previsto, alla lett. d), che, ”in deroga alle previsioni di cui all’art. 47-bis, comma 2, del Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, ed all’art. 2, comma 35, della Legge 22 dicembre 2008, n. 303, per gli anni 2013 e 2014 non si dà luogo, senza possibilità di recupero, al riconoscimento di incrementi a titolo di indennità di vacanza contrattuale che continua ad essere corrisposta, nei predetti anni, nelle misure di cui all’art. 9, comma 17, secondo periodo, del Decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78. L’indennità di vacanza contrattuale relativa al triennio contrattuale 2015-2017 è calcolata secondo le modalità ed i parametri individuati dai protocolli e dalla normativa vigenti in materia e si aggiunge a quella corrisposta ai sensi del precedente periodo”.

Pertanto, l‘indennità di vacanza contrattuale per il triennio 2015-2017 è quella in godimento al 31 dicembre 2013 e si aggiunge all’indennità di vacanza contrattuale riferita al biennio 2013-2014 che, a sua volta, è riferita alle misure previste per l’anno 2010.

Per quanto concerne la contrattazione collettiva, l’art. 2, comma 453,[13] della Legge n. 147/13, prevede per il 2013 ed il 2014 lo sblocco delle procedure relative alla sola parte “normativa”. Sul punto, ricordiamo che il Dl n. 78/10 aveva bloccato la contrattazione collettiva nazionale, sia per la parte normativa che per la parte economica.

L’art. 1 del Dpr. n. 122/13, in attuazione a quanto previsto dall’art. 16, comma 1, del Dl. n. 98/11, convertito con modificazioni dalla Legge n. 111/11, aveva già disposto, alla lett. c), che ”si dà luogo, alle procedure contrattuali e negoziali ricadenti negli anni 2013-2014 del personale dipendente dalle Amministrazioni pubbliche così come individuate ai sensi dell’art. 1, comma 2, della Legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive modificazioni, per la sola parte normativa e senza possibilità di recupero per la parte economica. Per il medesimo personale non si da’ luogo, senza possibilità di recupero, al riconoscimento degli incrementi contrattuali eventualmente previsti a decorrere dall’anno 2011”.

Pertanto, l’attuale intervento legislativo costituisce una rilegificazione della materia in precedenza regolata dal Dpr. n. 122/13.

A seguire si riporta l’art. 9, comma 17, del Dl. n. 78/10, che, nella versione coordinata con le modifiche apportate dalla “Legge di stabilità 2014”, prevede che “non si dà luogo, senza possibilità di recupero, alle procedure contrattuali e negoziali relative al triennio 2010-2012 del personale di cui all’art. 2, comma 2 e art. 3 del Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni. Si dà luogo alle procedure contrattuali e negoziali ricadenti negli anni 2013 e 2014 del personale dipendente dalle Amministrazioni pubbliche di cui all’art. 1, comma 2, del Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, per la sola parte normativa e senza possibilità di recupero per la parte economica. E’ fatta salva l’erogazione dell’indennità di vacanza contrattuale nelle misure previste a decorrere dall’anno 2010 in applicazione dell’art. 2, comma 35, della Legge 22 dicembre 2008, n. 203”.

Un altro tassello della “Legge di stabilità 2014” in materia di “Pubblico impiego” è rappresentato dal blocco del “Fondo” relativo al salario accessorio, ambito in ragione del quale occorre ricordare che la disposizione contenuta nell’art. 9, comma 2-bis del Dl. n. 78/10, prevedeva, nella versione originaria, quale termine ultimo degli effetti contenitivi dei fondi sul salario accessorio dei dipendenti pubblici il 31 dicembre 2013. Tale “scadenza” è stata successivamente oggetto di regolamentazione da parte del Dpr. n. 122/13 che, a norma dell’art. 16, commi 1, 2 e 3, del Dl. n. 98/11, convertito con modificazioni dalla Legge n. 111/11, aveva prorogato il blocco dei fondi per il trattamento accessorio fino al 31 dicembre 2014.

Con l’art. 1, comma 456,[14] della “Legge di stabilità 2014”, il Legislatore interviene nuovamente sulle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio prevedendo, all’interno dell’art. 9, comma 2-bis, del citato Dl. n. 78/10:

–          la conferma delle riduzioni fino al 31 dicembre 2014;

–          l’introduzione, a decorrere dal 1° gennaio 2015, di un regime “permanente” di riduzione analogo a quello stabilito per il triennio 2011-2013 (in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio).

A seguire si riporta l’art. 9, comma 2-bis, del Dl. n. 78/10, che, nella versione coordinata con le modifiche apportate dalla “Legge di stabilità 2014”, prevede che, “a decorrere dal 1° gennaio 2011 e sino al 31 dicembre 2014 l’ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle Amministrazioni di cui all’art. 1, comma 2, del Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo dell’anno 2010 ed è, comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio. A decorrere dal 1° gennaio 2015, le risorse destinate annualmente al trattamento economico accessorio sono decurtate di un importo pari alle riduzioni operate per effetto del precedente periodo”.

Anche i compensi professionali per gli Avvocati della P.A. vengono assoggettati a misure restrittive.

In particolare, l’art. 1, comma 457, della “Legge di stabilità 2014” prevede che, “a decorrere dal 1° gennaio 2014 e fino al 31 dicembre 2016, i compensi professionali liquidati, esclusi, nella misura del 50%, quelli a carico della controparte, a seguito di Sentenza favorevole per le Pubbliche Amministrazioni ai sensi del Regio Decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito con modificazioni dalla Legge 22 gennaio 1934, n. 36, o di altre analoghe disposizioni legislative o contrattuali, in favore dei dipendenti delle Pubbliche Amministrazioni di cui all’art. 1, comma 2, del Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, ivi incluso il personale dell’Avvocatura dello Stato, sono corrisposti nella misura del 75%. Le somme provenienti dalle riduzioni di spesa di cui al presente comma sono versate annualmente dagli Enti e dalle Amministrazioni dotate di autonomia finanziaria ad apposito capitolo di bilancio dello Stato. La disposizione di cui al precedente periodo non si applica agli Enti territoriali e agli Enti, di competenza regionale o delle Province autonome di Trento e di Bolzano, del Servizio sanitario nazionale”.

A parere di chi scrive, l’ambito soggettivo di applicazione del citato comma 457 include anche le Regioni e le Autonomie locali, essendo tale Comparto specificatamente ricompreso tra le “Pubbliche Amministrazioni di cui all’art. 1, comma 2, del  Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165”.

Inoltre, con il riferimento al “Regio Decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito con modificazioni dalla Legge 22 gennaio 1934, n. 36, o di altre analoghe disposizioni legislative o contrattuali”, il Legislatore interviene anche nei confronti dei compensi professionali dovuti dagli Enti Locali a seguito di Sentenza favorevole e disciplinati dall’art. 27 del Ccnl. sottoscritto il 14 settembre 2000 per il personale non dirigente e dall’art. 37 del Ccnl. sottoscritto il 23 dicembre 1999 per il personale dirigente.

Secondo la sintassi letterale del dispositivo, appare evidente come gli effetti della norma siano diversi a seconda della fattispecie a cui fanno riferimento:

­   Sentenze favorevoli con le spese legali a carico della controparte;

­   Sentenze favorevoli con compensazione delle spese legali.

Nella prima ipotesi, occorre liquidare i compensi professionali nella misura dell’87,50%, con un’economia di spesa pari al 12,50%.

Nella seconda ipotesi, invece, occorre liquidare i compensi professionali nella misura del 75%, con un’economia di spesa pari al 25% del citato compenso.

 

Un’ulteriore riflessione necessita sulla destinazione delle economie realizzate a seguito dell’applicazione di tale disposizione. In particolare, il secondo periodo dell’art. 1, comma 457, della “Legge di stabilità 2014” prevede che “le somme provenienti dalle riduzioni di spesa di cui al presente comma sono versate annualmente dagli Enti e dalle Amministrazioni dotate di autonomia finanziaria ad apposito capitolo di bilancio dello Stato”.Il periodo successivo prevede che “la disposizione di cui al precedente periodo non si applica agli Enti territoriali e agli Enti, di competenza regionale o delle Province autonome di Trento e di Bolzano, del Servizio sanitario nazionale.” Appare pertanto evidente come le Autonomie locali, qualificandosi come “Enti territoriali”, non sono destinatarie del secondo periodo della citata norma, con la naturale conseguenza che le somme provenienti dalle riduzioni di spesa di cui al comma 457 dell’art. 1 della “Legge di stabilità 2014” costituiscono delle economie di bilancio dell’Ente con relativo miglioramento dei saldi finanziari.

Occorre altresì effettuare un ulteriore approfondimento in merito alla decorrenza dell’efficacia della disposizione, in quanto non appare scontato che l’applicazione della riduzione prevista da tale comma produca effetti nei confronti di tutte le liquidazioni che saranno operate nel triennio 2014-2016 (criterio di cassa), oppure solamente nei confronti dei compensi maturati a seguito di Sentenze favorevoli perfezionatesi in tale arco temporale (criterio di competenza).

Stando al significato letterale, la disposizione, come già indicato, riferendosi ai “compensi professionali liquidati”, sembrerebbe collegare l’ambito oggettivo di applicazione della riduzione in questione (del 25% o del 12,5%) al momento della liquidazione[15], ovvero alla fase in cui si procede alla puntuale determinazione della somma dovuta e l’obbligazione diviene effettivamente esigibile. Tuttavia, permane un’alea nei confronti di quei compensi professionali “maturati” entro il 31 dicembre 2013, ma per i quali verrà emesso il provvedimento di liquidazione nel triennio 2014-2016. In passato, problematiche simili erano emerse, ad esempio, con l’art. 61 del Dl. n. 112/08 che riduceva allo 0,5% la percentuale destinata ad incentivare i Tecnici interni all’Ente per le attività di progettazione effettuata ai sensi dell’art. 92, comma 5, della Legge n. 163/06. Tale modifica normativa, che aveva innescato alcuni elementi di incertezza in merito all’individuazione degli atti da assoggettare alla nuova percentuale, si è poi conclusa con il permanere di tesi contrapposte tra la Ragioneria generale dello Stato – che, nella Circolare n. 36/08, riteneva che la riduzione del compenso incentivante dovesse trovare applicazione per tutti i compensi comunque erogati a decorrere dal 1° gennaio 2009 – e la Sezione Autonomie della Corte dei conti che, nella Deliberazione n. 7/09, sosteneva invece che, ai fini della nascita del diritto all’incentivo, quello che rilevava è il compimento effettivo dell’attività e pertanto, i compensi erogati dal 1° gennaio 2009, ma relativi ad attività realizzate prima di tale data, restano assoggettati alla previgente disciplina. Sul punto, pertanto, non è da escludere un chiarimento da parte degli Uffici competenti.

Il Legislatore, infine, ha inserito alcune disposizioni finalizzate a rafforzare il concetto di spesa aggregata del personale (comma 557 e 558). In particolare, con l’art. 1, comma 558 della Legge n. 147/13 – che costituisce una naturale conseguenza delle modifiche introdotto con il comma 557 – il Legislatore introduce delle novità in merito alle modalità di determinazione dell’incidenza della spesa del personale sulla spesa corrente prevista dall’art. 76, comma 7, del Dl. n. 112/08, prevedendo l’inclusione delle spese sostenute anche dalle Aziende speciali e dalle Istituzioni. Entro il 30 giugno 2014, al fine di tenere conto degli effetti del computo della spesa di personale in termini aggregati, con Dpcm. sarà modificata la percentuale relativa all’incidenza della spesa del personale sulla spesa corrente.

Pertanto, a seguito delle modifiche introdotte dalla “Legge di stabilità 2014”, la versione coordinata dell’art. 76, comma 7 del Dl. n. 112/08 prevede che[16] ”è fatto divieto agli Enti nei quali l’incidenza delle spese di personale è pari o superiore al 50% delle spese correnti di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo e con qualsivoglia tipologia contrattuale; i restanti Enti possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite del 40% della spesa corrispondente alle cessazioni dell’anno precedente. Ai soli fini del calcolo delle facoltà assunzionali, l’onere per le assunzioni del personale destinato allo svolgimento delle funzioni in materia di Polizia locale, di Istruzione pubblica e del Settore sociale è calcolato nella misura ridotta del 50%; le predette assunzioni continuano a rilevare per intero ai fini del calcolo delle spese di personale previsto dal primo periodo del presente comma. Ai fini del computo della percentuale di cui al primo periodo si calcolano le spese sostenute anche dalle Aziende speciali, dalle Istituzionie Società a partecipazione pubblica locale totale o di controllo che sono titolari di affidamento diretto di servizi pubblici locali senza gara, ovvero che svolgono funzioni volte a soddisfare esigenze di interesse generale aventi carattere non industriale, ne’ commerciale, ovvero che svolgono attività nei confronti della pubblica amministrazione a supporto di funzioni amministrative di natura pubblicistica. Entro il 30 giugno 2014, con Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la Pubblica Amministrazione e la Semplificazione, di concerto con i Ministri dell’Economia e delle Finanze e dell’Interno, d’intesa con la Conferenza unificata, è modificata la percentuale di cui al primo periodo, al fine di tenere conto degli effetti del computo della spesa di personale in termini aggregati. La disposizione di cui al terzo periodo non si applica alle Società quotate su mercati regolamentari. Per gli Enti nei quali l’incidenza delle spese di personale è pari o inferiore al 35% delle spese correnti sono ammesse, in deroga al limite del 40% e comunque nel rispetto degli obiettivi del Patto di stabilità interno e dei limiti di contenimento complessivi delle spese di personale, le assunzioni per turn-over che consentano l’esercizio delle funzioni fondamentali previste dall’art. 21, comma 3, lett. b), della Legge 5 maggio 2009, n. 42; in tal caso le disposizioni di cui al secondo periodo trovano applicazione solo in riferimento alle assunzioni del personale destinato allo svolgimento delle funzioni in materia di Istruzione pubblica e del Settore sociale”.

 

[1] Con riferimento al personale destinatario della “Riserva concorsuale”, il comma 6 dell’art. 4 del Dl n. 101/13 prevede le seguenti figure non dirigenziali:

  • coloro che sono in possesso dei requisiti di cui all’art. 1, commi 519 e 558, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296.
  • coloro che sono in possesso dei requisiti di cui all’art. 3, comma 90, della Legge 24 dicembre 2007, n. 244.
  • coloro che alla data di pubblicazione della Legge di conversione del presente Decreto (30 ottobre 2013) hanno maturato, negli ultimi 5 anni, almeno 3 anni di servizio con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato alle dipendenze dell’Amministrazione che emana il bando.

[2] Il Dl. n. 101/13 prevede inoltre:

  • una deroga a favore del personale non dirigente delle Province, in possesso dei requisiti di cui al primo periodo della citato comma 6. Tale dipendente, può infatti partecipare ad una procedura selettiva anche se indetta da un’Amministrazione avente sede nel territorio provinciale, anche se non dipendente dall’Amministrazione che emana il bando;
  • una esclusione nei confronti dei servizi prestati presso Uffici di diretta collaborazione degli Organi politici che non sono ritenuti validi ai fini del conteggio circa la sussistenza o meno dei requisiti per l’accesso alle prove concorsuali;
  • una possibilità di proroga – nelle more delle procedure di cui al comma 6-quater – dei contratti di lavoro a tempo determinato fino alla conclusione delle procedure di selezione e comunque non oltre il 31 dicembre 2016.

[3] “Tenuto conto del principio costituzionale del prevalente accesso attraverso concorso pubblico, cioè senza riserve e limitazioni nella partecipazione, che le Amministrazioni devono garantire a fronte di procedure di reclutamento riservate, le procedure di stabilizzazione possono essere avviate dalle Amministrazioni purché nella programmazione triennale del fabbisogno siano previste forme di assunzione che tendano a garantire l’adeguato accesso dall’esterno in misura non inferiore al 50% dei posti da coprire. A tal fine la mobilità di personale va computata in maniera neutra” (Funzione pubblica, Circolare n. 5/08).

[4] Il comma 7 prevede infatti che, ”per meglio realizzare le finalità del comma 6 sono di norma adottati bandi per assunzioni a tempo indeterminato con contratti di lavoro a tempo parziale, salvo diversa motivazione tenuto conto dell’effettivo fabbisogno di personale e delle risorse finanziarie dedicate”.

[5] Relativamente alle qualifiche di cui all’art. 16 della Legge 28  febbraio  1987,  n. 56 e successive modificazioni

[6] Al fine di razionalizzare la spesa per il finanziamento delle convenzioni con lavoratori socialmente utili e nell’ottica di un definitivo superamento delle situazioni di precarietà nell’utilizzazione di tale tipologia di lavoratori, con Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Mef, d’intesa con il Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali e con il Ministro dell’Interno, da emanare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente Legge, previa ricognizione della normativa vigente in materia, dell’entità della spesa sostenuta a livello statale e locale e dei soggetti interessati, si provvede a individuare le risorse finanziarie disponibili, nei limiti della spesa già sostenuta e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, destinate a favorire assunzioni a tempo indeterminato dei lavoratori di cui all’art. 2, comma 1, del Dlgs. 28 febbraio 2000, n. 81, e di cui all’art. 3, comma 1, del Dlgs. 7 agosto 1997, n. 280, anche se con rapporto di lavoro a tempo determinato, ai sensi del Dl. 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla Legge 30 ottobre 2013, n. 125, e in particolare dell’art. 4, comma 8, del medesimo Dl. n. 101/13.

[7] Dalla data di entrata in vigore della presente legge è vietata la stipulazione di nuove convenzioni per l’utilizzazione di lavoratori socialmente utili di cui al comma 209, a pena di nullità delle medesime.

[8] Le risorse finanziarie, nella misura individuale massima di cui all’art. 7, comma 1, del Dlgs. 28 febbraio 2000, n. 81, sono assegnate ai comuni, che hanno disponibilità di posti in dotazione organica relativamente alle qualifiche di cui all’art. 16 della Legge 28 febbraio 1987, n. 56, e successive modificazioni, per incentivare l’assunzione a tempo indeterminato, anche con contratto di lavoro a tempo parziale, dei soggetti di cui ai commi 209 e 210, anche in deroga alla vigente normativa in materia di facoltà assunzionali, ma in ogni caso nel rispetto del patto di stabilità interno e dell’art. 1, comma 557, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296.

[9] Ai fini del concorso delle Autonomie regionali e locali al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, gli Enti sottoposti al Patto di stabilità interno assicurano la riduzione delle spese di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico delle Amministrazioni e dell’Irap, con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali, garantendo il contenimento della dinamica retributiva e occupazionale, con azioni da modulare nell’ambito della propria autonomia e rivolte, in termini di principio, ai seguenti ambiti prioritari di intervento:

a) riduzione dell’incidenza percentuale delle spese di personale rispetto al complesso delle spese correnti, attraverso parziale reintegrazione dei cessati e contenimento della spesa per il lavoro flessibile;

b) razionalizzazione e snellimento delle strutture burocratico-amministrative, anche attraverso accorpamenti di uffici con l’obiettivo di ridurre l’incidenza percentuale delle posizioni dirigenziali in organico;

c) contenimento delle dinamiche di crescita della contrattazione integrativa, tenuto anche conto delle corrispondenti disposizioni dettate per le Amministrazioni statali.

[10] Al comma 9-bis dell’art. 4 del Dl. n. 101/13, convertito con modificazioni dalla Legge n. 125/13, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: “Sono fatte salve le disposizioni previste dall’art. 14, comma 24-ter, del Decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla Legge 30 luglio 2010, n. 122, per consentire l’attuazione dei processi di stabilizzazione di cui al presente articolo, in ogni caso nel rispetto del patto di stabilità interno. A tal fine gli Enti territoriali delle Regioni a statuto speciale calcolano il complesso delle spese per il personale al netto dell’eventuale contributo erogato dalle regioni, attribuite nei limiti dei risparmi di spesa realizzati a seguito dell’adozione delle misure di razionalizzazione e revisione della spesa di cui al primo periodo; la verifica del rispetto delle disposizioni di cui all’art. 1, commi 557 e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e dell’art. 76, commi 4 e 7, del Decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla Legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, è ultimata tenendo conto di dati omogenei. In caso di mancato rispetto del Patto di stabilità interno e successive modificazioni per l’anno 2013, al solo fine di consentire la proroga dei rapporti di lavoro a tempo determinato fino al 31 dicembre 2014, non si applica la sanzione di cui alla lett. d) del comma 26 dell’art. 31 della Legge 12 novembre 2011, n. 183, e successive modificazioni. Per l’anno 2014, permanendo il fabbisogno organizzativo e le comprovate esigenze istituzionali volte ad assicurare i servizi già erogati, la proroga dei rapporti di lavoro a tempo determinato, fermo quanto previsto nei periodi precedenti, può essere disposta in deroga ai termini e vincoli di cui al comma 9 del presente articolo”.

[11] Di cui all’art. 2, comma 551, della Legge n. 244/07, finanziati a valere sulle risorse di cui all’art. 41, comma 16-terdecies, ultimo periodo, del Dl. n. 207/08 convertito con modificazioni dalla Legge n. 14/09.

[12] A decorrere dall’anno 2014, la quota delle risorse di cui all’art. 17, comma 5, del Decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla Legge 15 luglio 2011, n. 111, da attribuire alle Regioni, a fronte degli oneri da sostenere per gli accertamenti medico-legali sui dipendenti assenti dal servizio per malattia effettuati dalle Aziende sanitarie locali, è ripartita annualmente tra le Regioni con Dm. Mef, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano. Il Ministero dell’Economia e delle Finanze provvede alla predisposizione del Decreto di cui al periodo precedente sulla base di una proposta della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, da trasmettere entro il 31 marzo di ciascun anno con riferimento ai dati relativi all’anno precedente. Le singole Regioni provvedono all’assegnazione delle rispettive quote determinate ai sensi del primo e del secondo periodo agli Enti da esse vigilati. Le risorse di cui al presente comma, attribuite alle Regioni e agli Enti da esse vigilati, non possono essere destinate a finalità diverse dagli accertamenti medico-legali sui dipendenti assenti dal servizio per malattia effettuati dalle Aziende sanitarie locali, i cui oneri dovranno essere comunque contenuti nei limiti delle predette risorse.

[13] All’art. 9, comma 17, del Decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla Legge 30 luglio 2010, n. 122, dopo il primo periodo è inserito il seguente: “Si dà luogo alle procedure contrattuali e negoziali ricadenti negli anni 2013 e 2014 del personale dipendente dalle amministrazioni pubbliche di cui all’art. 1, comma 2, del Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, per la sola parte normativa e senza possibilità di recupero per la parte economica”.

[14] All’art. 9, comma 2-bis, del Decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla Legge 30 luglio 2010, n. 122, le parole: “e sino al 31 dicembre 2013” sono sostituite dalle seguenti: “e sino al 31 dicembre 2014”. Al medesimo comma è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “A decorrere dal 1° gennaio 2015, le risorse destinate annualmente al trattamento economico accessorio sono decurtate di un importo pari alle riduzioni operate per effetto del precedente periodo”.

[15] Ai sensi dell’art. 184 del Dlgs n. 267/00, “1. La liquidazione costituisce la successiva fase del procedimento di spesa attraverso la quale, in base ai documenti ed ai titoli atti a comprovare il diritto acquisito del creditore, si determina la somma certa e liquida da pagare nei limiti dell’ammontare dell’impegno definitivo assunto. 2. La liquidazione compete all’ufficio che ha dato esecuzione al provvedimento di spesa  ed è disposta sulla base della documentazione necessaria a comprovare il diritto  del creditore, a seguito del riscontro operato sulla regolarità della fornitura o della  prestazione e sulla rispondenza della stessa ai requisiti quantitativi e qualitativi, ai  termini ed alle condizioni pattuite. 3. L’atto di liquidazione, sottoscritto dal responsabile del servizio proponente, con tutti i relativi documenti giustificativi ed i riferimenti contabili è trasmesso al servizio  finanziario per i conseguenti adempimenti. 4. Il servizio finanziario effettua, secondo i princìpi e le procedure della contabilità pubblica, i controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali sugli atti di liquidazione”.

[16] Le novità introdotte dalla “Legge di stabilità 2014” sono sottolineate.

 di Simone Salvi 

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