La Legge n. 147/13 (“Legge di Stabilità 2014”) apporta numerose novità in materia di tributi locali, in primo luogo con l’introduzione della Iuc (“Imposta unica comunale”); si opera uno stravolgimento della fiscalità locale attraverso la rideterminazione del campo di applicazione Imu, l’abrogazione della Tares e la contestuale introduzione della Tasi e della Tari.

Dal punto di vista prettamente terminologico e lessicale, la denominazione “Iuc” non appare del tutto condivisibile: essendo infatti composto da 3 Tributi diversi, fra cui un’Imposta (Imu) e una Tassa (Tari), avrebbe dovuto più correttamente essere denominato “Tributo unico comunale”.

Ma veniamo ad una breve analisi critica della nuova normativa tributaria iniziando dal nuovo prelievo, la Tasi, poiché per quanto riguarda la Imu vi è una sostanziale riproposizione del Tributo già esistente, e per quanto concerne la Tari, essa ricalca negli elementi principali la previgente Tares.

Ebbene, riguardo alla Tasi (“Tributo per i servizi indivisibili”), occorre inizialmente stabilirne la natura e i presupposti impositivi. Esso è destinato alla copertura dei “servizi indivisibili”, ovvero dei servizi erogati alla collettività per i quali non è possibile individuare la misura degli stessi usufruita da ogni singolo soggetto (es. Pubblica sicurezza, Illuminazione pubblica, Manutenzione stradale e Verde pubblico ecc.).

La qualificazione dell’entrata con la dizione generica “tributo” ovvero un prelievo coattivo di ricchezza per l’esercizio delle funzioni di un Ente pubblico ci fa capire come sia problematico l’inquadramento giuridico di quest’entrata.

Da un lato, si penserebbe ad un’Imposta, il cui prelievo serve a finanziare servizi generali non divisibili e non individualizzabili, ed è quantificata relativamente alla capacità contributiva, che può manifestarsi in modo diretto (ad esempio, attraverso il reddito ed il patrimonio) oppure indiretto, attraverso consumi, trasferimento di beni, ecc.. Fra le Imposte rientra l’Imu, collegata al possesso di un elemento patrimoniale.

Più difficile inquadrarla come Tassa, che è una tipologia di tributo che si ricollega ad una sorta di “controprestazione” per un servizio pubblico ricevuto (anche se non vi è alcun rapporto sinallagmatico fra Ente e contribuente). Si pensi alla Tassa rifiuti, alle Tasse per concessioni od autorizzazioni, ecc.. Nel caso che ci occupa, pare trattarsi di una sorta di “Addizionale Imu” in quanto labase imponibile non è direttamente collegata alla capacità di usufruire dei relativi servizi.

La riforma della fiscalità locale apporta modifiche anche alla procedura di riscossione, rinvia al 2015 l’entrata in vigore dell’Imu secondaria e conferma la possibilità, per i Comuni, di introdurre l’Imposta di scopo.

Di seguito andiamo ad analizzare le novità, evidenziando e sviluppando le criticità delle novelle normative.

Norme in materia di Iuc

La “Legge di stabilità 2014” ha nuovamente riformato ampiamente la normativa in materia di tributi di competenza dei Comuni, facendo confluire la già esistente Imu e i neo-istituiti “Tributo per i servizi indivisibili” (Tasi) e “Tassa sui rifiuti” (Tari), all’interno della “Imposta unica comunale” (Iuc).

La citata Imposta è composta dall’Imu, dovuta dai possessori di immobili (escluse le abitazioni principali non classificate nelle Categorie catastali “A/1”, “A/9” e “A/10” – per le quali permane in vigore l’applicazione dell’Imu sulle abitazioni principali e la detrazione di Euro 200), dalla Tari, dovuta dall’utilizzatore dell’immobile e finalizzata a coprire i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, e dalla Tasi, dovuta sia dal possessore che dall’utilizzatore dell’immobile e destinata a finanziare i servizi indivisibili dei Comuni.

Prima di inoltrarci nel commento delle varie discipline che regolano i Tributi componenti la Iuc, analizziamo le disposizioni, in materia di accertamento e versamento, previste dal Legislatore per l’Imposta.

La Dichiarazione Iuc dovrà essere presentata entro il 30 giugno dell’anno successivo alla data di inizio del possesso o della detenzione dei locali assoggettabili. Nel caso di pluralità di occupanti, la Dichiarazione può essere presentata anche da uno solo di essi. La Dichiarazione presentata ha efficacia fino a quando non intervengono variazioni, in caso il contribuente è obbligato a presentare una nuova Dichiarazione entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello in cui la variazione si è manifestata. Al fine di favorire il riallineamento dei dati catastali con i dati in possesso dei Comuni, il contribuente è obbligato ad inserire nella Dichiarazione Iuc i dati catastali dell’immobile, il numero civico e il numero dell’interno, se esistente.

L’Imposta viene applicata e riscossa dai Comuni, ad eccezione della Tari corrispettivo – che analizzeremo in seguito – che sarà riscossa dal soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti. In deroga alla disposizione sopra citata e all’art. 52, del Dlgs. n. 446/97, il Comune può decidere di affidare la riscossione della Tari (non corrispettivo) al soggetto affidatario, nel 2013, del “Servizio di gestione dei rifiuti” e la riscossione della Tasi al soggetto affidatario, sempre nel 2013, del “Servizio di riscossione e accertamento Imu”.

Il Comune ha ampia possibilità di decisione in merito alla scadenza e al numero di rate per il versamento della Tari e della Tasi. La “Legge di stabilità”, infatti, ha stabilito solamente il numero minimo di rate per il versamento della Tari e della Tasi, pari a n. 2 semestrali. L’Ente potrà prevedere, tra l’altro, che le rate Tari e Tasi abbiamo una scadenza differenziata tra di loro. La norma garantisce la possibilità di versamento in un’unica soluzione, entro il 16 giugno di ciascun anno, dell’intero Tributo annuale.

Un successivo Decreto del Direttore generale del Dipartimento delle Finanze del Mef stabilità le modalità di rendicontazione e trasmissione dei dati di riscossione, distinti per contribuente, che devono essere utilizzate dai soggetti preposti alla riscossione al fine di inviare i citati flussi ai Comuni di competenza e al Mef.

Il versamento della Tari e della Tasi deve avvenire tramite bollettino postale, Modello “F24”, oppure le altre modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari.

Con Decreto direttoriale Dipartimento Finanze Mef, verranno stabilite le modalità di versamento della Iuc, al fine della semplificazione degli adempimenti da effettuare ad opera del soggetto passivo. E’ importante sottolineare che il citato Decreto direttoriale dovrà stabilire, tra le altre cose, l’invio ai contribuenti, da parte dei Comuni, di modelli di pagamento precompilati.

Adesso passiamo ad analizzare le disposizioni in merito alla gestione e all’attività di accertamento Iuc.

Le attività organizzative e gestionali Iuc sono affidate al Funzionario responsabile designato dall’Ente, al quale spetta anche il compito di sottoscrizione degli atti e la rappresentanza in giudizio per le controversie riguardanti la Iuc. Il Funzionario può inviare questionari ai contribuenti, richiedere dati e notizie a Uffici pubblici in esenzione da spese e diritti e disporre l’accesso ai locali e alle aree assoggettabili all’Imposta per mezzo di personale autorizzato e previo preavviso al contribuente con un anticipo di almeno 7 giorni.

Se il contribuente non collabora con l’Ente o vi sono altri impedimenti alla diretta rilevazione, il Comune può procedere alla determinazione dell’importo dovuto sulla base di presunzioni semplici ex art. 2.729, del Cc., ovvero dotate dei requisiti di gravità, precisione e concordanza.

Per quanto attiene all’attività di accertamento Iuc, il Legislatore ha previsto le seguenti sanzioni:

In merito alle sanzioni applicare in caso di omessa o infedele dichiarazione, giova ricordare che esse sono parametrate al tributo non versato; quindi, in caso di omessa o infedele Dichiarazione Iuc e di corretto versamento dell’importo dovuto a seguito di accertamento, dovrà essere irrogata la sanzione minima di Euro 50,00. La sanzione minima dovrà essere irrogata anche nel caso in cui dai controlli effettuati per omessa dichiarazione emerga un debito d’Imposta inferiore a Euro 50,00 e anche nel caso in cui dai controlli effettuati per infedele dichiarazione emerga un debito d’Imposta inferiore a Euro 100,00.

Anche per la Iuc è stato previsto l’istituto deflazionistico del contenzioso tributario dell’acquiescenza, per mezzo del quale il contribuente può beneficiare delle riduzione ad un terzo delle sanzioni irrogate.

Precisiamo che nel dettato del comma 699, dell’articolo unico della “Legge di stabilità 2014”, non viene fatto riferimento alcuno al minimo edittale e, quindi, nel caso di irrogazione della sanzione minima di Euro 50,00, il contribuente può aderire all’atto di accertamento attraverso il pagamento dei 1/3 della sanzioni irrogata, in ogni caso.

Al Comune è stata concessa la facoltà di prevedere, tramite apposito Regolamento e nel rispetto della normativa statale, ulteriori circostanze attenuanti o esimenti. Per tutto ciò che non è previsto all’interno della Legge di stabilità per il 2014 il Legislatore ha rinviato all’art. 1, commi da 161 a 170, della Legge. n. 296/06.

Norme in materia di Tari

Come precedentemente accennato il presupposto impositivo della Tari è riconducibile al possesso e alla detenzione a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti. Dal citato presupposto restano escluse le aree pertinenziali o accessorie ai locali tassabili, non operative, e le aree comuni condominiali ex art. 1.117, del Cc., che non siano occupate o detenute in via esclusiva. L’art. 1, comma 669, della Legge n. 147/13 (“Legge di stabilità 2014”), fa riferimento, ai fini della tassazione, agli immobili “a qualsiasi uso adibiti” e ciò fa pensare all’imponibilità anche di immobili esonerati dall’Imu. Ci riferiamo agli Enti pubblici, agli Ospedali, agli Enti non commerciali, agli Enti religiosi, ai fabbricati rurali strumentali ed altri. Rimarrebbero esenti solo i fabbricati classificati nella Categoria “E”. Sul punto, riteniamo necessario un chiarimento ministeriale.

In merito alla corretta identificazione del presupposto impositivo Tari, occorre precisare che, ai fini della sua applicazione, rileva la mera potenzialità di produzione di rifiuti da parte dell’immobile e non l’effettiva utilizzazione dello stesso. A questa conclusione giungiamo grazie al dettato del comma 641, della “Legge di stabilità 2014” (“il presupposto della Tariè il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani”) e alla costante giurisprudenza della Corte di Cassazione[1], la quale ha confermato che il versamento della Tarsu (ma il ragionamento può essere esteso analogicamente anche alla Tari) è dovuto a prescindere dal fatto che il contribuente utilizzi o meno l’immobile.

Il soggetto passivo obbligato al versamento Tari è colui il quale possieda e detenga locali assoggettati delle norme alla Tassa sui rifiuti. L’obbligato, quindi, non è il possessore dell’immobile, bensì l’utilizzatore e, di conseguenza, nel caso di immobile concesso a terzi in locazione, l’obbligato al versamento della Tassa è il locatario. Nel caso di utilizzazione dell’immobile da parte di più soggetti, l’obbligazione diviene solidale paritaria tra tutti gli utilizzatori.

In via generale, quindi, il soggetto passivo d’Imposta coincide con il soggetto tenuto al versamento della Tassa.

Al citato criterio generale per l’individuazione del soggetto passivo e del responsabile del versamento Tari vi sono 2 eccezioni: detenzione dell’immobile per un periodo inferiore a 6 mesi nell’anno solare e locali in multiproprietà o centri commerciali integrati.

Per quanto attiene le detenzioni temporanee, il soggetto passivo non è l’utilizzatore, bensì il possessore dell’immobile a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione o superficie, il quale è anche tenuto al versamento della Tari.

Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati, il responsabile del versamento Tari, sia per i locali e le aree scoperte di uso comune, sia per il locali e le aree scoperte in uso esclusivo ai singoli possessori e detentori, non è l’utilizzatore di ciascun locale, ma il soggetto che gestisce i servizi comuni. I soggetti passivi Tari restano comunque gli utilizzatori dei locali, i quali rimangono destinatari degli altri obblighi e diritti derivanti dalla normativa Tari, per quanto attiene i locali in uso esclusivo.

Per quanto concerne la superficie imponibile utile ai fini del calcolo della Tari occorre discernere tra unità immobiliari a destinazione ordinaria, dalle altre unità immobiliari.

Per la prima Categoria di unità immobiliari sopra citata, la superficie per il calcolo della Tassa è, fino a quando non verranno completate le operazioni di riallineamento tra i dati catastali relativi alle unità immobiliari a destinazione ordinaria e i dati riguardanti la toponomastica e la numerazione interna ed esterna di ciascun Comune, la superficie calpestabile.

Una volta che le operazioni di riallineamento saranno ultimate, dovrà essere presa in considerazione l’80% della superficie catastale, determinata ai sensi del Dpr. n. 138/98. La nuova superficie imponibile dovrà essere comunicata ai contribuenti con le forme ritenute più idonee, nel rispetto dell’art. 6, dello Statuto dei diritti del contribuente.

Ai fini dell’applicazione della Tassa, i Comuni possono utilizzare le superfici dichiarate ai fini del calcolo dei previgenti prelievi in materia di rifiuti urbani (Tarsu, Tia/1, Tia/2 e Tares).

Per le unità immobiliari a destinazione non ordinaria, la superficie imponibile Tari è quella calpestabile.

Le parti del locale all’interno delle quali vengono prodotti, in via continuativa o prevalente, rifiuti speciali vengono sottratte dalla base imponibile Tari, a patto che l’utilizzatore dimostri di aver correttamente trattato i citati rifiuti speciali, in conformità alla normativa vigente.

Nel caso in cui non risulti agevole individuare le parti del locale in cui vengono prodotti, in via continuativa o prevalente, rifiuti speciali, il Comune deve individuare, all’interno del Regolamento Iuc, le categorie di attività alle quali, in caso di obiettiva difficoltà ad individuare la porzione di locale all’interno della quale vengono prodotti rifiuti speciali, percentuali di riduzione rispetto alla superficie totale su cui l’attività viene svolta.

In merito alla determinazione della tariffa Tari, il Legislatore ha precisato che essa deve essere commisurata su anno solare e che ogni tariffa costituisce un’obbligazione tributaria autonoma. La citata Tariffa deve essere determinata tenendo conto dei criteri definiti nel Dpr. n. 158/98 oppure, in alternativa, il Comune può, sempre nel rispetto del principio di derivazione comunitaria “chi inquina paga”, commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte, nonché al costo del servizio sui rifiuti. Per ogni categoria o sottocategoria di immobili la tariffa è ottenuta attraverso la moltiplicazione del costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata previsto per l’anno successivo e uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti.

E’ opportuno precisare che il Legislatore ha previsto che, a partire dall’anno 2016, il Comune dovrà tener conto anche delle risultanze dei fabbisogni standard, in sede di determinazione dei costi del servizio.

Le tariffe Tari, come tra l’altro già previsto dalla normativa Tares in vigore dopo la conversione del Dl. n. 133/13, devono essere approvate dal Consiglio comunale entro il termine previsto dalle norme statali per l’approvazione del bilancio di previsione. Le tariffe approvate dovranno essere conformi al piano finanziario redatto dal soggetto che svolge il servizio di gestione dei rifiuti e approvato dal medesimo Consiglio comunale o da altra Autorità competente.

I criteri di determinazione delle tariffe devono essere previsti all’interno del Regolamento Iuc, insieme alla classificazione delle attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti.

Il gettito derivante dall’applicazione della tariffa Tari deve garantire la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio del servizio di gestione rifiuti, compresi i costi di smaltimento in discarica. Restano esclusi i costo per lo smaltimento dei rifiuti speciali, sostenuti direttamente dal produttore di questa tipologia di rifiuti.

Viene confermato, anche in vigenza di Tari, il Tributo dovuto per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche. Il costo derivante dalla gestione dei rifiuti prodotti dalle citate istituzioni deve essere portato in diminuzione del costo totale del servizio che verrà successivamente coperto con il gettito della tariffa.

Per quanto riguarda la disciplina delle riduzioni e delle esenzioni Tari, viene sostanzialmente riproposta la disciplina Tares in vigore dopo la modifica apportata dall’art. 5, del Dl. n. 102/13.

Nel dettaglio, sono previste le seguenti riduzioni e agevolazioni:

Inoltre, il Comune può prevedere nel proprio Regolamento, nel rispetto dell’art. 52, del Dlgs. n. 446/97, riduzioni ed esenzioni per le seguenti fattispecie:

Ed ancora, come già previsto dall’art. 5, comma 2, del Dl. n. 102/13, in vigenza di Tares, il Comune può istituire agevolazioni diverse da quelle sopra citate. La copertura dei citati provvedimenti agevolativi potrà essere garantita tramite autorizzazioni di spesa che non eccedono il 7% del costo della tariffa.

Il Legislatore ha concesso la possibilità ai Comuni di introdurre riduzioni ed esenzioni che tengano conto altresì della capacità contributiva delle famiglie, anche attraverso l’applicazione dell’indicatore Isee.

La disciplina delle riduzioni tariffarie deve essere inserita all’interno del Regolamento Iuc del Comune, da approvarsi entro il termine previsto dalle norme statali per l’approvazione del bilancio di previsione.

Per quanto concerne le occupazioni temporanee di aree e locali pubblici o di uso pubblico, il Comune può regolamentare le modalità di applicazione della Tari in base a tariffa giornaliera. Il Legislatore ha disposto che un’occupazione di aree o locali pubblici o ad uso pubblico deve considerarsi quale temporanea quando non si protrae per oltre 183 giorni in un anno solare.

La determinazione della tariffa giornaliera Tari è effettuata rapportando a giorno la tariffa annuale e maggiorandola di un importo percentuale non superiore al 100%

Il versamento Tari per queste tipologie di occupazione deve essere effettuato con le modalità previste per la Tosap.

Il Legislatore ha previsto inoltre che la Tari sulle occupazioni temporanee può essere versata con le modalità previste per l’Imu secondaria, ma tale modalità di pagamento potrà essere utilizzata solamente a partire dall’anno 2015, in virtù del rinvio dell’entrata in vigore del citato prelievo.

Il soggetto passivo della Tari per le occupazioni temporanee di locali o aree pubblico o ad uso pubblico assolve gli obblighi dichiarativi attraverso il versamento di quanto dovuto.

Anche in vigenza di Tari, risulta confermato il Tributo provinciale per l’esercizio di funzioni di tutela, protezione e igiene dell’ambiente (Tefa) stabilito, entro il mese di ottobre di ogni anno per l’anno successivo, dalla Giunta provinciale nella misura dall’1% al 5% delle tariffe Tari. E’ opportuno precisare che vengono demandate al Comune tutte le attività di riscossione e accertamento del Tefa e che allo stesso viene riconosciuto lo 0,30% degli importi riscossi.

Entro il 1° luglio 2014 dovrà essere emanato un Regolamento su proposta del Ministero dell’ambiente, di concerto con il Mef e sentita la Conferenza Stato-Città e autonomie locali, in merito ai criteri per la creazione di un sistema di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferita al servizio di raccolta o di sistemi volti ad apportare correttivi ai criteri di ripartizione del costo del servizio. L’obiettivo del citato Regolamento è finalizzato all’attuazione di un modello di tariffa commisurata al servizio effettivamente reso.

I Comuni che hanno previsto sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio di gestione dei rifiuti possono introdurre una tariffa corrispettiva, riscossa direttamente del soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti urbani.

La Tari ha tendenzialmente natura tributaria, ad eccezione del caso in cui venga prevista una tariffa corrispettiva riscossa dal soggetto gestore del servizio di raccolta dei rifiuti; in tal caso è previsto l’assoggettamento ad Iva e la giurisdizione del Giudice ordinario per le controversie.

Norme in materia di Tasi

Il presupposto impositivo Tasi è riconducibile al possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati, compresa l’abitazione principale come definita in materia di Imu, e aree scoperte, comprese quelle edificabili, a qualsiasi uso adibiti.

L’abitazione principale, esclusa dall’Imu, torna quindi ad essere tassata da questo nuovo Tributo. Considerando l’aliquota massima Tasi (2,5 per mille, con un probabile aumento al 3,3 per mille), e l’assenza delle detrazioni previste dalla normativa Imu, in molti casi vi saranno aliquote effettive per le abitazioni principali superiori a quanto previsto da Ici ed Imu.

L’obiettivo della Tasi, come sopra accennato, è la copertura dei costi per i servizi indivisibili dei Comuni. L’individuazione analitica di tali oneri deve essere fatta dallo stesso Ente, vale a dire che il Comune, in sede di approvazione del Regolamento Iuc, deve prima individuare quali sono i servizi che considera come indivisibili e successivamente determinarne i costi che devono essere coperti con il gettito della Tasi. A titolo esemplificativo possono rientrare tra i servizi indivisibili, ad esempio, i servizi per pubblica sicurezza e vigilanza, per la tutela del patrimonio artistico e culturale, per i servizi cimiteriali, per i servizi di manutenzione stradale, del verde pubblico, dell’illuminazione pubblica, per i servizi socioassistenziali, per il servizio di protezione civile, per il servizio di tutela degli edifici ed aree comunali.

In linea generale il soggetto passivo e il soggetto obbligato al versamento Tasi è colui il quale detiene o possiede, a qualsiasi titolo, le unità immobiliari rientranti nel presupposto d’Imposta sopra citato.

Per quanto attiene la normativa Tasi, a differenza di quella Tari, le eccezioni al principio generale delineato in tema di soggetti passivi e soggetti tenuti al versamento sono 3: immobili dati in locazione finanziaria; immobili occupati per un periodo inferiore a 6 mesi; locali in multiproprietà e centri commerciali.

Con riferimento al soggetto passivo in pendenza di contratto di locazione finanziaria, esso è riconducibile al locatario, nei confronti del quale la Tasi è dovuta per tutta la durata del contratto. Il Legislatore, tramite una norma di interpretazione autentica, ha precisato che per durata del contratto si intende il periodo di tempo intercorrente tra la data di stipula e la data di riconsegna del bene stesso, comprovata da apposito verbale di consegna.

Per quanto attiene le occupazioni di durata inferiore ai 6 mesi ed i locali in multiproprietà e i centri commerciali, valgono le considerazioni fatte precedentemente in materia di Tari, vale a dire che, nel caso di occupazioni inferiori ai 6 mesi, il soggetto passivo Tasi è colui il quale possiede i fabbricati e le aree soggette al Tributo a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione e superficie, mentre per i locali in multiproprietà ed i centri commerciali integrati, il gestore dei servizi comuni è solamente responsabile del versamento, e tutti gli altri obblighi e diritti previsti dalla normativa ricadono sui singoli possessori o detentori dei locali e delle aree scoperte ad uso esclusivo.

Con riferimento al versamento Tasi, è doveroso precisare che, nelle fattispecie di soggetto occupante diverso dal titolare del diritto reale, sia l’utilizzatore che l’occupante sono titolari di un’autonoma obbligazione tributaria. L’occupante è tenuto al versamento di una percentuale (stabilita dal Comune con Regolamento), compresa tra il 10% e il 30% dell’ammontare della Tasi, mentre la restante parte è a carico del titolare del diritto reale sull’unità immobiliare.

Sul punto, segnaliamo una criticità nella normativa Tasi. Come precedentemente detto, il titolare del diritto e l’occupante sono titolari di un’autonoma obbligazione tributaria. L’occupante è obbligato a versare la Tasi nella misura stabilita dal Comune all’interno dell’apposito Regolamento, mentre il proprietario è tenuto al versamento della restante quota. Per il medesimo immobile coesistono, in questo caso, due distinte obbligazioni tributarie: quella del proprietario e quella dell’inquilino.

Mentre il Comune è in grado di risalire agevolmente ai dati dei proprietari (fra l’altro coobbligati in solido), in quanto contenuti negli archivi catastali, non sempre riesce a risalire ai dati del locatario. Questo perché le denunce relative ai prelievi sui rifiuti non sempre contengono questi dati, ed anche perché in molti casi la gestione del prelievo sui rifiuti è affidato a Società esterne e il Comune non dispone delle informazioni sugli occupanti gli immobili.

Anche in questo caso occorrono chiarimenti sulla necessità di apposite denunce per queste fattispecie impositive. Ciò anche in virtù del fatto che la norma prevede che “l’invio di modelli di pagamento preventivamente compilati da parte degli enti impositori”, in luogo dell’autoliquidazione del tributo.

La base imponibile Tasi è quella prevista per l’applicazione dell’Imu, con l’esclusione delle aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali imponibili, non operative, e le aree comuni condominiali di cui all’art. 1.117, del Cc., che non siano detenute o occupate in via esclusiva.

Il Legislatore ha previsto che l’aliquota base Tasi da applicare alla base imponibile, determinata secondo i criteri previsti per l’Imu, è dell’1 per mille. Il soggetto attivo d’imposta può, attraverso disposizione regolamentare, prevederne la riduzione fino al suo completo azzeramento.

Con riferimento all’aliquote Tasi sono stati previste due tipologie di limiti: limiti all’aliquota Tasi e limiti alla somma tra aliquota Tasi e aliquota Imu.

Con riferimento ai limiti afferenti la sola aliquota Tasi, il Legislatore ha disposto che, per il solo anno 2014, essa non può eccedere il limite del 2,5 per mille; è stato, inoltre, previsto che il limite massimo dell’aliquota Tasi per i fabbricati rurali ad uso strumentale è pari all’aliquota base, allo stato dell’arte della normativa equivale a dire l’1 per mille.

Con riferimento al limite massimo della somma tra aliquota Imu e aliquota Tasi è stato previsto che essa non possa eccedere la misura massima dell’aliquota Imu, vale a dire il 10,6 per mille.

Le aliquote Tasi devono essere approvate, tenendo conto del costo dei servizi indivisibili individuati, dei limiti massimi previsti dalla norma, delle esenzioni e riduzioni ex lege, nonché delle altre riduzioni introdotte tramite Regolamento, dal Consiglio comunale entro il termine previsto dalle norme statali per l’approvazione del bilancio di previsione. Il Legislatore ha introdotto la possibilità, per il Comune, di differenziare le aliquote in base al settore di attività, alla tipologia e alla destinazione degli immobili.

Il Comune, tramite Regolamento, può prevedere agevolazioni per le seguenti fattispecie:

Anche con riferimento alla Tasi, come già precisato in merito alla Tari, il Legislatore ha introdotto la possibilità, per i Comuni, d’introdurre riduzioni ed esenzioni collegate, tra l’altro, della capacità contributiva delle famiglie, anche attraverso l’applicazione dell’indicatore Isee.

Il Legislatore ha stanziato un contributo di Euro 500 milioni finalizzato al finanziamento di detrazioni Tasi a favore dell’abitazione principale e delle pertinenze della stessa e a favore dei familiari dimoranti abitualmente e residenti anagraficamente all’interno di essa. Le risorse attribuite potranno essere utilizzate anche per il finanziamento di detrazioni a favore degli iscritti all’Aire. I fondi saranno ripartiti entro il 28 febbraio 2014 con Decreto Mef.

Per quanto attiene la Dichiarazione Tasi, si applicano le disposizioni previste in materia di presentazione della Dichiarazione Imu.

In conclusione, quindi, la Tasi può essere vista quale sostituto della maggiorazione Tares di Euro 0,30/mq, la cui scadenza è stata infine prorogata al 24 gennaio 2014. Nel previgente prelievo, la base imponibile per il finanziamento dei “servizi indivisibili” era commisurata alla superficie in metri quadrati degli immobili, adesso è il valore catastale dell’immobile (o quello venale per le aree fabbricabili).

Dal punto di vista della gestione della Iuc, quindi, il Comune dovrà adottare le seguenti Delibere:

Norme in materia di Imu

La “Legge di stabilità 2014” ha sottratto dal campo di applicazione dell’Imposta le abitazioni principali, tranne quelle che sono inserite in Catasto nelle Categorie “A/1”, “A/8”, e “A/9”, per quali permane in vigore il regime dell’aliquota agevolata e delle detrazioni, bloccate a Euro 200,00 e non più variabili in funzione del numero dei figli (disposizione che continua ad applicarsi per tutti quelli immobili che rientrano nella fattispecie dell’abitazione principale e non sono stati esentati da Imu).

La norma ha individuato una serie di fattispecie che il Comune può considerare quali equiparate all’abitazione principale. Nel dettaglio, le fattispecie citate sono: l’unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in Istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata; l’unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata; l’unità immobiliare concessa in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che la utilizzano come abitazione principale, prevedendo che l’agevolazione operi o limitatamente alla quota di rendita risultante in Catasto non eccedente il valore di Euro 500 oppure nel solo caso in cui il comodatario appartenga a un nucleo familiare con Isee non superiore a Euro 15.000 annui. Nel caso in cui gli immobili rientranti nelle fattispecie sopra citate siano composti da più unità immobiliari, l’agevolazione si applica solamente ad una di esse.

Inoltre, sono state esentate da Imu: le unità immobiliari appartenenti alle Cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari; i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali ai sensi del Dm. Ministero delle Infrastrutture 22 aprile 2008; la casa coniugale assegnata al coniuge a seguito di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio; l’unico immobile, iscritto o iscrivibile in Catasto come unica unità immobiliare, posseduto e non concesso in locazione al personale in servizio permanente appartenente alle Forze Armate, alle Forze di Polizia, al Corpo dei Vigili del Fuoco e al personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica.

Il coefficiente per il calcolo della base imponibile Imu dei terreni agricoli, compresi i non coltivati, posseduti e condotti da coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola, è stato ridotto da 110 a 75.

Gli immobili Iacp, Erp o Enti comunque denominati aventi finalità uguali agli Iacp, sono stati assoggettati al regime della detrazione prevista per le abitazioni principali.

A decorrere dall’anno 2014, i fabbricati rurali ad uso strumentale sono stati esentati da Imu.

Per quanto attiene il ristoro del minor gettito Imu derivante dalle disposizioni in materia previste dalla “Legge di stabilità 2014”, è stato disposto un contributo di Euro 110,7 milioni a decorrere dall’anno 2014, da ripartire, con Dm. Interno da emanarsi entro il 30 gennaio 2014, sulla base delle stime del gettito Imu comunicate dal Dipartimento delle Finanze del Mef. Per le Regioni Valle d’Aosta e Friuli Venezia Giulia e per le Province autonome di Trento e Bolzano, il ristoro del mancato gettito è assicurato attraverso un minor accantonamento a valere sulle quote di Compartecipazione ai tributi erariali pari a Euro 5,8 milioni.

Per quanto attiene la presentazione della Dichiarazione Imu, sono state introdotte 2 nuove disposizioni. Per gli Enti non commerciali, inoltre, è stato previsto il versamento dell’Imu esclusivamente a mezzo Modello “F24” in 3 rate, le prime 2 pari al 50% dell’Imposta versata l’anno precedente, mentre la terza, da corrispondere entro il 16 giugno all’anno successivo a quello di riferimento, a conguaglio sull’Imposta dovuta. Tali Enti possono compensare i crediti d’Imposta con il Comune nei confronti del quale provvedono al versamento, limitatamente ai crediti sorti dalle Dichiarazioni presentate dopo l’entrata in vigore della “Legge di stabilità 2014”.

Per quanto attiene le Dichiarazioni Imu per gli anni 2012 e 2013, gli Enti commerciali devono provvedere all’invio per via telematica entro il termine previsto per la presentazione della Dichiarazione Imu 2013. Gli altri soggetti passivi d’Imposta possono procedere alla presentazione della Dichiarazione con modalità telematiche.

Visti i ricorrenti errori nella compilazione dei Modelli di versamento Imu, il Legislatore ha normato le procedure atte a correggere tali errori.

Nel caso in cui un contribuente abbia indicato un codice Ente errato nel Modello di pagamento, il Comune che viene a conoscenza dell’errore di versamento deve provvedere ad attivare le procedure idonee al fine riversamento al Comune di competenza. Il contribuente deve inoltre inviare una comunicazione al Comune destinatario delle somme contenente gli estremi del versamento, l’importo versato, i dati catastali dell’immobile per il quale il versamento è stato effettuato, il Comune destinatario delle somme e quello che ha ricevuto il pagamento. I Comuni che nell’anno 2013 hanno ricevuto errati versamenti e hanno provveduto al riversamento al Comune di competenza devono provvedere alla loro comunicazione al Mef.

Nel caso in cui un contribuente abbia provveduto ad effettuare un versamento in eccesso al Comune di competenza deve presentare istanza di rimborso e l’Ente ricevente, dopo apposita istruttoria, provvede alla restituzione e alla relativa comunicazione al Mef contenente l’importo totale oggetto di ricorso, la quota di competenza dell’Ente rimborsata o da rimborsare, la quota di competenza dello Stato da rimborsare. Il Comune deve rimborsare solo quota di propria competenza, mentre la quota di competenza dello Stato verrà rimborsata secondo quanto previsto dal Dm. Mef 29 maggio 2007.

In caso di versamento allo Stato di Imu di competenza del Comune, quest’ultimo comunica l’esito della propria istruttoria al Mef e al Ministero dell’Interno, i quali effettueranno le relative regolazioni a valere sul “Fondo di solidarietà comunale”, per i Comuni delle Regioni a statuto ordinario, della Regione Sardegna e della Regione Siciliana, e in sede di attuazione dell’art. 13, comma 17, del Dl. n. 201/11, per quanto riguarda i Comuni delle restanti Regioni. Nel caso in cui il contribuente abbia già regolarizzato la propria posizione con il Comune mediante versamento, si applicano le disposizioni di cui al comma 724, ai fini del rimborso.

Dall’anno di imposta 2012, nel caso di versamento al Comune di un importo spettante allo Stato e nell’ipotesi in cui non vi sia alcunché da restituire, il contribuente presenta una comunicazione al Comune stesso. L’Ente che riceve la comunicazione è tenuto, alla fine dell’istruttoria, a determinare l’ammontare spettante allo Stato e a disporne il riversamento all’Erario. Per quanto attiene gli anni 2013 e i successivi, il Comune dà notizia dell’esito dell’istruttoria al Mef e al Ministero dell’Interno, i quali regolarizzeranno i rapporti finanziari Stato-Comune con le modalità sopra descritte.

Per quanto attiene i ritardati versamenti Imu 2013 non sono applicate sanzioni nel caso in cui il pagamento venga effettuato entro il termine di versamento della prima rata Imu 2014.

Per quanto riguarda il trattamento ai fini fiscali degli importi pagati a titolo d’Imu e l’effetto sostituzione con l’Irpef sono state introdotte 2 novità.

E’ stata prevista la possibilità di dedurre il 20% dell’Imu pagata sui fabbricati strumentali dal reddito imponibile ai fini Ires o dal reddito derivante da esercizio di arti e professioni. La citata percentuale è incrementata al 30% per l’esercizio in corso alla data del 31 dicembre 2013. Ai fini Irap l’Imu resta totalmente indeducibile.

Per quanto riguarda l’effetto sostituzione Imu-Irpef, a decorrere dall’esercizio in corso alla data del 31 dicembre 2013, il reddito degli immobili ad uso abitativo non locati situati nello stesso Comune dell’abitazione principale del soggetto passivo concorre alla determinazione della base imponibile Irpef e della relative addizionali nella misura del 50%.

Il nuovo tributo Iuc, per concludere, non sembra condurre a semplificazioni amministrative di alcun genere, vista l’eterogeneità dei tre Tributi, spesso gestiti addirittura da soggetti diversi (vedasi, ad esempio, l’Imu e la Tari). Anche le scadenze di versamento sono diverse, in quanto per l’Imu rimangono al 16 giugno per l’acconto ed al 16 dicembre per il saldo, mentre per la Tari e la Tasi sono stabilite dal Comune. Anche la dichiarazione unica Iuc (Imu-Tasi-Tari) non sembra portare particolari benefici di semplificazione.

Novità in materia di riscossione e accertamento dei tributi locali e di Imposta di scopo

Con riferimento all’accertamento dei tributi locali è stato eliminato il limite minimo di Euro 30,00 (comprensivo di maggior tributo richiesto, sanzioni amministrative e interessi), al di sotto del quale era preclusa la possibilità per gli Enti locali di procedere ad effettuare le attività di accertamento, iscrizione e ruolo e riscossione dei crediti. In conseguenza di ciò i Comuni sono legittimati ad effettuare attività di accertamento anche per importi inferiori al sopra citato limite.

Infine è stata nuovamente prorogato al 31 dicembre 2014 il termine entro il quale Equitalia cessa di effettuare l’attività di riscossione per conto dei Comuni, precedentemente previsto per il 31 dicembre 2014.

L’art. 1, comma 706, della “Legge di stabilità 2014”, ha mantenuto in vigore la possibilità, per i Comuni, di istituire un’Imposta di scopo ai sensi dell’art. 1, comma 145, della Legge n. 296/06, e dell’art. 6, del Dlgs. n. 23/11.

 di Angelo Bachi, Alessandro Maestrelli e Giuseppe Vanni

[1] Ordinanza Corte di Cassazione 24 luglio 2013, n. 18.022, nonché Sentenze Corte di Cassazione nn. 16.785/02, 9.920/03, 22.770/09 e 1.850/10.

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