Nella Delibera n. 354 del 7 settembre 2016 della Corte dei conti Veneto, la questione controversa in esame riguarda la contabilizzazione della fase finale di un contratto di “leasing in costruendo”, nell’ipotesi in cui l’Ente abbia esercitato l’opzione del riscatto ed abbia quindi acquistato il bene.
La Sezione richiama quanto affermato dalla Sezione delle Autonomie con la Delibera n. 26/16: “con riferimento al leasing finanziario ed in particolare al ‘leasing finanziario in costruendo’, costituiscono senz’altro indebitamento e vanno contabilizzate secondo il metodo finanziario soltanto le operazioni poste in essere successivamente al 1° gennaio 2015, mentre, per i contratti stipulati prima di tale data, ai fini della loro contabilizzazione secondo il metodo finanziario o, in alternativa, patrimoniale, vanno considerate le caratteristiche concrete dell’operazione medesima e la collocazione dei 3 rischi definiti dall’Eurostat nella Decisione 11 febbraio 2004 nei rapporti tra contraente privato e contraente pubblico in applicazione dei criteri fissati dalle Sezioni Riunite con la Deliberazione n. 49/11”. Pertanto, la Sezione chiarisce che, a decorrere dal 1° gennaio 2015, il “leasing finanziario” fa nascere, per definizione, un debito pubblico e, come tale, deve essere rappresentato nelle scritture contabili degli Enti. Dunque, spetta all’Ente esaminare in concreto l’operazione di “leasing” posta in essere. Tuttavia, se la natura di tale operazione, in concreto e per effetto della valutazione della collocazione dei rischi nel rapporto tra contraente pubblico e contraente privato, dovesse risultare quella di un finanziamento finalizzato all’acquisto di un bene, la contabilizzazione delle poste, finanziarie e patrimoniali, generate dal contratto, a prescindere dall’epoca della stipulazione dello stesso, dovrà seguire il metodo c.d. “finanziario”.