Nella Delibera n. 227 del 28 luglio 2017 della Corte dei conti Lombardia, il quesito in esame riguarda le modalità di contabilizzazione di lavori di ristrutturazione di un immobile di proprietà comunale, da adibire a nuova sede municipale, da realizzare mediante un contratto di “leasing in costruendo”. La Sezione pone in evidenza che le operazioni di locazione finanziaria di opere pubbliche di cui all’art. 187 del Dlgs. n. 50/16, se pienamente conformi nel momento genetico-strutturale ed in quello funzionale alla regolamentazione contenuta negli artt. 3 e 180 del Dlgs. n. 50/16, ai fini della registrazione nelle scritture contabili, non sono considerate investimenti finanziati da debito. Inoltre, le procedure di realizzazione in partenariato di opere pubbliche e servizi che non siano sostanzialmente corrispondenti alla regolamentazione tipica generale, definita nelle norme del “Codice dei Contratti”, devono considerarsi rientranti nel novero dei contratti e delle operazioni assimilate al contratto di leasing finanziario, ai sensi dell’art. 3, comma 17, della Legge n. 350/03, indipendentemente dalla qualificazione formale attribuita dalle parti, secondo le disposizioni contenute nel punto 3.25 del principio contabile applicato all. 4/2 al Dlgs. n. 118/11, con ogni coerente conseguenza in termini di modalità di contabilizzazione, di computo ai fini del calcolo del tetto del debito massimo ammissibile, di responsabilità per quanti contribuiscano a porre in essere atti negoziali elusivi del limite di indebitamento. Quindi, in base a quanto sopra, la Sezione stabilisce che il Comune in questione dovrà valutare in concreto se il caso rappresentato sia sussumibile nelle operazione di indebitamento ovvero corrisponda allo schema negoziale tipico del partenariato e l’assetto della regolamentazione contrattuale rispetti i criteri di cui agli artt. 180 del Dlgs. n. 50/16 e seguenti, significando che l’elemento decisivo ai fini dell’esclusione dall’indebitamento del contratto di “ppp” è la prevalente assunzione dei rischi a carico dell’operatore economico.




