Nella Delibera n. 26 del 28 luglio 2016 della Corte dei conti Autonomie, la Sezione si esprime su come le operazioni di leasing in costruendo (acquisto, progettazione, restauro, risanamento conservativo e lavori concernenti la realizzazione “chiavi in mano” di un immobile da adibire a sede comunale), la cui stipulazione sia avvenuta antecedentemente al 1° gennaio 2015 (nel caso di specie, aprile 2012), ma che ancora non abbiano esaurito i loro effetti, possano essere contabilizzate. La Sezione chiarisce che, con riferimento al leasing finanziario ed in particolare al leasing finanziario in costruendo, costituiscono senz’altro indebitamento e vanno contabilizzate secondo il metodo finanziario soltanto le operazioni poste in essere successivamente al 1° gennaio2015, mentre per i contratti stipulati prima di tale data, ai fini della loro contabilizzazione secondo il metodo finanziario o, in alternativa, patrimoniale, vanno considerate le caratteristiche concrete dell’operazione medesima e la collocazione dei 3 rischi definiti dall’Eurostat nella decisione dell’11 febbraio 2004 nei rapporti tra contraente privato e contraente pubblico in applicazione dei criteri fissati dalle Sezioni Riunite con la Deliberazione n. 49/11.