“Leasing in costruendo”: natura e modalità di contabilizzazione delle operazioni attivate prima del 1° gennaio 2015

Nella Delibera n. 26 del 28 luglio 2016 della Corte dei conti Autonomie, la Sezione si esprime su come le operazioni di leasing in costruendo (acquisto, progettazione, restauro, risanamento conservativo e lavori concernenti la realizzazione “chiavi in mano” di un immobile da adibire a sede comunale), la cui stipulazione sia avvenuta antecedentemente al 1° gennaio 2015 (nel caso di specie, aprile 2012), ma che ancora non abbiano esaurito i loro effetti, possano essere contabilizzate. La Sezione chiarisce che, con riferimento al leasing finanziario ed in particolare al leasing finanziario in costruendo, costituiscono senz’altro indebitamento e vanno contabilizzate secondo il metodo finanziario soltanto le operazioni poste in essere successivamente al 1° gennaio2015, mentre per i contratti stipulati prima di tale data, ai fini della loro contabilizzazione secondo il metodo finanziario o, in alternativa, patrimoniale, vanno considerate le caratteristiche concrete dell’operazione medesima e la collocazione dei 3 rischi definiti dall’Eurostat nella decisione dell’11 febbraio 2004 nei rapporti tra contraente privato e contraente pubblico in applicazione dei criteri fissati dalle Sezioni Riunite con la Deliberazione n. 49/11.