“Legge-delega fiscale”: entro 12 mesi i Decreti legislativi che riformeranno Fisco e Catasto

È stata pubblicata sulla G.U. n. 59 del 12 marzo 2014 la Legge 11 marzo 2014, n. 23, che entrerà in vigore dal 27 marzo 2014, e recante “Delega al Governo recante disposizioni per un sistema fiscale più equo, trasparente e orientato alla crescita”.

La Legge n. 23/14 getta le basi per una serie di importanti riforme, attese da anni, tra le quali quella del Catasto, che porterà tra l’altro alla definizione di un nuovo quadro di qualificazione delle Categorie catastali e all’introduzione del metro quadro di superficie, anziché del numero dei vani, come parametro per determinare la consistenza immobiliare delle unità a destinazione ordinaria.

La Legge-delega n. 23/14 apre la strada all’adozione di misure più stringenti volte al contrasto dell’evasione, dell’erosione e dell’elusione fiscale, ed all’introduzione di semplificazioni amministrative, rivolte soprattutto ai contribuenti “di dimensioni più modeste”. Chiaro anche l’intento di promuovere l’adozione della fatturazione elettronica e della moneta elettronica, disincentivando l’uso del denaro contante. Novità si osserveranno anche per quanto riguarda il sistema sanzionatorio penale-tributario, il contenzioso tributario e la riscossione delle entrate degli Enti Locali.

Sul fronte dei giochi d’azzardo, si segnala l’introduzione di un nuovo codice sulla pubblicità improntato all’obiettivo di proibire la promozione di lotterie, giochi o concorsi in luoghi pubblici.

Dall’attuazione della “Delega fiscale” non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, nè un aumento della pressione fiscale complessiva a carico dei contribuenti.

Di seguito forniamo un commento dettagliato dei contenuti della Legge n. 23/14.

Art. 1 – Delega al Governo per la revisione del sistema fiscale e procedura

I Decreti legislativi recanti la revisione del sistema fiscale dovranno essere adottati dal Governo entro 12 mesi dall’entrata in vigore della norma. Almeno uno degli schemi dei Decreti legislativi dovrà però essere deliberato in via preliminare dal Consiglio dei Ministri entro il 27 luglio 2014.

I Decreti legislativi attuativi delle “Delega fiscale” dovranno rispettare i seguenti principi e criteri direttivi generali:

a) tendenziale uniformità della disciplina riguardante le obbligazioni tributarie, con particolare riferimento ai profili della solidarietà, della sostituzione e della responsabilità;

b) coordinamento e semplificazione delle discipline concernenti gli obblighi contabili e dichiarativi dei contribuenti, al fine di agevolare la comunicazione con l’Amministrazione finanziaria in un quadro di reciproca e leale collaborazione;

c) coerenza e tendenziale uniformità dei poteri in materia tributaria e delle forme e modalità del loro esercizio;

d) tendenziale generalizzazione del meccanismo della compensazione tra crediti d’imposta spettanti al contribuente e debiti tributari a suo carico.

Occorrerà assicurare anche la responsabilizzazione dei diversi livelli di governo, integrando o modificando la disciplina dei tributi in modo che sia definito e chiaramente individuabile, per ciascun tributo, il livello di governo che beneficia delle relative entrate.

Il Governo dovrà riferire ogni 4 mesi alle Commissioni parlamentari competenti per materia in ordine all’attuazione della delega. Gli schemi dei Decreti legislativi saranno trasmessi alle Camere ai fini dell’espressione dei pareri da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, che saranno resi entro 30 giorni dalla data di trasmissione; decorso il termine previsto per l’espressione del parere o quello eventualmente prorogato, i Decreti potranno essere comunque adottati.

Le Relazioni tecniche allegate agli schemi di Decreto legislativo adottati indicano, per ogni ipotesi di intervento, l’impatto sul gettito, gli effetti distributivi sui contribuenti, le implicazioni in termini di finanza locale e gli aspetti amministrativi e gestionali per il contribuente e per l’amministrazione.

Il Governo provvede all’introduzione delle nuove norme preferibilmente mediante la modifica o l’integrazione dei Testi unici e delle disposizioni organiche che regolano le relative materie, provvedendo ad abrogare espressamente le norme incompatibili.

La presente Legge n. 23/14 ed i futuri Decreti legislativi sono applicabili anche nei confronti delle Regioni a statuto speciale e delle Province autonome di Trento e di Bolzano, nel rispetto dei loro Statuti e delle relative norme di attuazione.

Art. 2 – Revisione del Catasto dei fabbricati

Dovrà essere effettuata con i Decreti legislativi una revisione della disciplina relativa al sistema estimativo del Catasto dei fabbricati in tutto il territorio nazionale, attribuendo a ciascuna unità immobiliare il relativo valore patrimoniale e la rendita, ed applicando i seguenti principi e criteri direttivi:

a) assicurare il coinvolgimento dei Comuni ovvero delle Unioni o delle Associazioni di Comuni, per lo svolgimento di funzioni associate nel cui territorio sono collocati gli immobili, anche al fine di assoggettare a tassazione gli immobili ancora non censiti, assicurando il coordinamento con il processo di attivazione delle funzioni catastali decentrate;

b) prevedere strumenti, da porre a disposizione dei Comuni e dell’Agenzia delle Entrate, atti a facilitare l’individuazione ed il corretto classamento degli immobili non censiti o che non rispettano la reale consistenza di fatto, la relativa destinazione d’uso ovvero la Categoria catastale attribuita, dei terreni edificabili accatastati come agricoli, nonchè degli immobili abusivi, individuando a tal fine specifici incentivi e forme di trasparenza e valorizzazione delle attività di accertamento svolte dai Comuni in quest’ambito, nonchè definendo moduli organizzativi che facilitino la condivisione dei dati e dei documenti, in via telematica, tra l’Agenzia delle Entrate e i competenti Uffici dei Comuni e la loro coerenza ai fini dell’accatastamento delle unità immobiliari;

c) incentivare ulteriori sistemi di restituzione grafica delle mappe catastali basati sulla sovrapposizione del rilievo areofotogrammetrico all’elaborato catastale e renderne possibile l’accesso al pubblico;

d) definire gli ambiti territoriali del mercato immobiliare di riferimento;

e) valorizzare e stabilizzare le esperienze di decentramento catastale comunale già avviate in via sperimentale;

f) operare con riferimento ai rispettivi valori normali, approssimati dai valori medi ordinari, espressi dal mercato nel triennio antecedente l’anno di entrata in vigore dei Decreti legislativi;

g) rideterminare le definizioni delle destinazioni d’uso catastali, distinguendole in ordinarie e speciali, tenendo conto delle mutate condizioni economiche e sociali e delle conseguenti diverse utilizzazioni degli immobili;

h) determinare il valore patrimoniale medio ordinario secondo parametri distinti per le unità immobiliari a destinazione catastale ordinaria e per le unità immobiliari a destinazione catastale speciale:

–       per le prime, il processo estimativo dovrà utilizzare come riferimento il metro quadrato, specificando i criteri di calcolo della superficie dell’unità immobiliare, nonché fare riferimento al valore di mercato, alla localizzazione e alle caratteristiche edilizie dei beni per ciascuna destinazione catastale;

–       per le unità immobiliari a destinazione catastale speciale, il processo estimativo dovrà operare sulla base di procedimenti di stima diretta con l’applicazione di metodi standardizzati e di parametri di consistenza specifici per ciascuna destinazione catastale speciale; qualora non sia possibile fare riferimento diretto ai valori di mercato, occorrerà utilizzare il criterio del costo, per gli immobili a carattere prevalentemente strumentale, o il criterio reddituale, per gli immobili per i quali la redditività costituisce l’aspetto prevalente;

i) determinare la rendita media ordinaria per le unità immobiliari mediante un processo estimativo che esprima la relazione tra i redditi da locazione medi, la localizzazione e le caratteristiche edilizie dei beni per ciascuna destinazione catastale e per ciascun ambito territoriale; qualora non vi sia un consolidato mercato delle locazioni, dovranno applicarsi ai valori patrimoniali specifici saggi di redditività desumibili dal mercato con riferimento al triennio antecedente l’anno di entrata in vigore del Decreto legislativo;

l) prevedere meccanismi di adeguamento periodico dei valori patrimoniali e delle rendite delle unità immobiliari urbane, in relazione alla variazioni delle condizioni del mercato di riferimento con limite massimo il valore di mercato;

m) prevedere, per le unità immobiliari riconosciute di interesse storico o artistico, adeguate riduzioni del valore patrimoniale medio ordinario e della rendita media ordinaria che tengano conto dei particolari e più gravosi oneri di manutenzione e conservazione, nonchè del complesso dei vincoli legislativi alla destinazione, all’utilizzo, alla circolazione giuridica e al restauro.

Il comma 3 prevede che il Governo è delegato anche ad emanare norme dirette a:

a) ridefinire le competenze e il funzionamento delle Commissioni censuarie provinciali e della Commissione censuaria centrale,

b) assicurare la cooperazione tra l’Agenzia delle Entrate ed i Comuni, con particolare riferimento alla raccolta e allo scambio delle informazioni necessarie all’elaborazione dei valori patrimoniali e delle rendite, introducendo piani operativi, concordati tra Comuni o gruppi di Comuni e l’Agenzia, che prevedano anche modalità e tempi certi di attuazione dei piani medesimi, nonchè per potenziare e semplificare la possibilità di accesso da parte dei Comuni, dei professionisti e dei cittadini ai dati catastali e della pubblicità immobiliare, attraverso l’integrazione dei dati immobiliari e l’interoperabilità dei sistemi informativi pubblici locali, regionali e centrali in materia catastale e territoriale;

c) prevedere per l’Agenzia delle Entrate la possibilità di impiegare tecnici indicati dagli Ordini e dai Collegi professionali, nonchè di utilizzare i dati e le informazioni sugli immobili posseduti, forniti direttamente dai contribuenti;

d) garantire, a livello nazionale da parte dell’Agenzia delle Entrate, l’uniformità e la qualità dei processi e il loro coordinamento e monitoraggio, nonchè la coerenza dei valori e dei redditi rispetto ai dati di mercato nei rispettivi ambiti territoriali;

e) definire soluzioni sostenibili in materia di ripartizione delle dotazioni di risorse umane, materiali e finanziarie dei soggetti che esercitano le funzioni catastali;

f) utilizzare, nel quadro della cooperazione tra i Comuni e l’Agenzia delle Entrate, adeguati strumenti di comunicazione per portare a conoscenza degli intestatari catastali le nuove rendite, in aggiunta alla notifica mediante affissione all’albo pretorio;

g) prevedere, al fine di garantire la massima trasparenza del processo di revisione del sistema estimativo, la pubblicazione delle funzioni statistiche e delle relative note metodologiche ed esplicative;

h) procedere alla ricognizione, al riordino, alla variazione e all’abrogazione delle norme vigenti che regolano il sistema catastale dei fabbricati, nonchè alla revisione delle sanzioni tributarie previste per la violazione di norme catastali;

i) individuare il periodo d’imposta dal quale sono applicati le nuove rendite e i nuovi valori patrimoniali;

l) garantire l’invarianza del gettito delle singole Imposte il cui presupposto e la cui base imponibile sono influenzati dalle stime di valori patrimoniali e rendite;

m) prevedere un meccanismo di monitoraggio, attraverso una Relazione del Governo da trasmettere alle Camere entro 6 mesi dall’attribuzione dei nuovi valori catastali, nonchè con successive Relazioni;

n) prevedere misure di tutela anticipata del contribuente in relazione all’attribuzione delle nuove rendite, anche nella forma dell’autotutela amministrativa, con obbligo di risposta entro 60 giorni dalla presentazione della relativa istanza;

o) prevedere, contestualmente all’efficacia dei nuovi valori ai fini impositivi, l’aggiornamento delle modalità di distribuzione dei trasferimenti perequativi;

p) elaborare un regime fiscale agevolato che incentivi la realizzazione di opere di adeguamento degli immobili alla normativa in materia di sicurezza e di riqualificazione energetica e architettonica;

q) prevedere, per le unità immobiliari colpite da eventi sismici o da altri eventi calamitosi, riduzioni del carico fiscale che tengano conto delle condizioni di inagibilità o inutilizzabilità determinate da tali eventi.

Art. 3 – Stima e monitoraggio dell’evasione fiscale

In materia di evasione fiscale, il Governo dovrà introdurre norme dirette:

a) ad applicare una complessiva razionalizzazione e sistematizzazione della disciplina dell’attuazione e dell’accertamento relativa alla generalità dei Tributi;

b) a definire una metodologia di rilevazione dell’evasione fiscale, riferita a tutti i principali Tributi, basata sul confronto tra i dati della contabilità nazionale e quelli acquisiti dall’Anagrafe tributaria;

c) a prevedere che i risultati della rilevazione siano calcolati e pubblicati con cadenza annuale;

d) ad istituire presso il Mef una Commissione che rediga un Rapporto annuale sull’economia non osservata e sull’evasione fiscale e contributiva, al fine di diffondere le misurazioni sull’economia non osservata, valutare l’ampiezza e la diffusione dell’evasione fiscale e contributiva, illustrare le strategie e gli interventi definiti e attuati dall’Amministrazione pubblica per contrastare il fenomeno dell’evasione fiscale e contributiva, evidenziare i risultati ottenuti dall’attività di contrasto dell’evasione fiscale e contributiva ed individuare le linee di intervento e di prevenzione future;

e) a definire le linee di intervento per favorire l’emersione di base imponibile;

f) a prevedere un Rapporto sui risultati conseguiti dal Governo in materia di misure di contrasto dell’evasione fiscale e contributiva, da presentare alle Camere contestualmente alla Nota di aggiornamento del Dpef, distinguendo tra Imposte accertate e riscosse, nonchè tra le diverse tipologie di avvio delle procedure di accertamento, nonché prevedere che il Governo indichi le strategie per il contrasto dell’evasione fiscale e contributiva con aggiornamento degli obiettivi.

Art. 4 – Monitoraggio e riordino delle disposizioni in materia di erosione fiscale

Il Governo è delegato ad emanare norme che prevedano la redazione di un Rapporto annuale, allegato al Ddl. di bilancio, sulle spese fiscali, intendendosi per spesa fiscale qualunque forma di esenzione, esclusione, riduzione dell’imponibile o dell’Imposta ovvero regime di favore, sulla base di metodi e di criteri stabili nel tempo, che consentano anche un confronto con i programmi di spesa e la realizzazione di valutazioni sull’efficacia di singole misure agevolative.

Devono essere introdotte anche norme dirette a ridurre, eliminare o riformare le spese fiscali che appaiono in tutto o in parte ingiustificate o superate alla luce delle mutate esigenze sociali o economiche ovvero che costituiscono una duplicazione, ferma restando la priorità della tutela dei redditi di lavoro dipendente e autonomo, dei redditi di imprese minori e dei redditi di pensione, della famiglia, della salute, delle persone economicamente o socialmente svantaggiate, del patrimonio artistico e culturale, della ricerca e dell’istruzione, nonchè dell’ambiente e dell’innovazione tecnologica.

Il Governo dovrà assicurare la razionalizzazione e la stabilizzazione dell’istituto della destinazione del 5 per mille dell’Irpef e di quello della destinazione dell’8 per mille.

Le maggiori entrate rivenienti dal contrasto dell’evasione fiscale, al netto di quelle necessarie al mantenimento dell’equilibrio di bilancio e alla riduzione del rapporto tra il debito ed il Pil e dalla progressiva limitazione dell’erosione fiscale, devono essere attribuite esclusivamente al “Fondo per la riduzione strutturale della pressione fiscale”.

Art. 5 – Disciplina dell’abuso del diritto ed elusione fiscale

Dovranno essere revisionate le vigenti disposizioni antielusive, al fine di unificarle al principio generale del divieto dell’abuso del diritto, con l’applicazione dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) definire la condotta abusiva come uso distorto di strumenti giuridici idonei ad ottenere un risparmio d’imposta, ancorchè tale condotta non sia in contrasto con alcuna specifica disposizione;

b) garantire la libertà di scelta del contribuente tra diverse operazioni comportanti anche un diverso carico fiscale e, a tal fine, considerare lo scopo di ottenere indebiti vantaggi fiscali come causa prevalente dell’operazione abusiva, escludere la configurabilità di una condotta abusiva se l’operazione o la serie di operazioni è giustificata da ragioni extrafiscali non marginali, nonché stabilire che costituiscono ragioni extrafiscali anche quelle che non producono necessariamente una redditività immediata dell’operazione, ma rispondono ad esigenze di natura organizzativa e determinano un miglioramento strutturale e funzionale dell’azienda del contribuente;

c) prevedere l’inopponibilità degli strumenti giuridici di cui alla lett. a) all’Amministrazione finanziaria e il conseguente potere della stessa di disconoscere il relativo risparmio di imposta;

d) disciplinare il regime della prova ponendo a carico dell’Amministrazione finanziaria l’onere di dimostrare il disegno abusivo e le eventuali modalità di manipolazione e di alterazione funzionale degli strumenti giuridici utilizzati, nonchè la loro mancata conformità a una normale logica di mercato, disponendo invece che gravi sul contribuente l’onere di allegare l’esistenza di valide ragioni extrafiscali alternative o concorrenti che giustifichino il ricorso a tali strumenti;

e) prevedere una formale e puntuale individuazione della condotta abusiva nella motivazione dell’accertamento fiscale, a pena di nullità dell’accertamento stesso;

f) introdurre specifiche regole procedimentali che garantiscano un efficace contraddittorio con l’Amministrazione finanziaria e salvaguardino il diritto di difesa in ogni fase del procedimento di accertamento tributario.

Art. 6 – Gestione del rischio fiscale, governance aziendale, tutoraggio, rateizzazione dei debiti tributari e revisione della disciplina degli Interpelli

Occorrerà prevedere forme di comunicazione e di cooperazione rafforzata tra le imprese e l’Amministrazione finanziaria, nonchè, per i soggetti di maggiori dimensioni, prevedere sistemi aziendali strutturati di gestione e di controllo del rischio fiscale.

Il Governo dovrà indicare incentivi sotto forma di minori adempimenti per i contribuenti e di riduzioni delle eventuali sanzioni, nonchè forme specifiche di Interpello preventivo con procedura abbreviata.

E’ prevista l’introduzione di disposizioni per revisionare e per ampliare il sistema di tutoraggio per garantire una migliore assistenza ai contribuenti, in particolare a quelli di minori dimensioni e operanti come persone fisiche, per l’assolvimento degli adempimenti, per la predisposizione delle Dichiarazioni e per il calcolo delle Imposte.

L’ambito applicativo dell’istituto della rateizzazione dei debiti tributari dovrà essere ampliato, con semplificazioni, armonizzazioni di norme e meccanismi automatici di dilazione, nonché procedendo ad una revisione della disciplina sanzionatoria. Anche la disciplina dell’interpello dovrà essere revisionata.

Art. 7 – Semplificazione

Il Governo dovrà prevedere la revisione sistematica dei regimi fiscali e un loro riordino, al fine di eliminare complessità superflue e la revisione degli adempimenti delle funzioni dei sostituti d’imposta e dei Centri di assistenza fiscale.

Art. 8 – Revisione del sistema sanzionatorio

Il Governo revisionerà il sistema sanzionatorio penale-tributario secondo criteri di predeterminazione e di proporzionalità rispetto alla gravità dei comportamenti.

Art. 9 – Rafforzamento dell’attività conoscitiva e di controllo

Il Governo è delegato a rafforzare il sistema dei controlli, secondo i seguenti principi e criteri direttivi:

a) rafforzare i controlli mirati da parte dell’Amministrazione finanziaria, utilizzando in modo appropriato e completo gli elementi contenuti nelle banche-dati e prevedendo sinergie con altre Autorità pubbliche nazionali, europee e internazionali;

b) prevedere l’obbligo di garantire l’assoluta riservatezza nell’attività conoscitiva e di controllo fino alla completa definizione dell’accertamento;

c) potenziare e razionalizzare i sistemi di tracciabilità dei pagamenti;

d) incentivare l’utilizzo della fatturazione elettronica e la trasmissione telematica dei corrispettivi, nonchè di adeguati meccanismi di riscontro tra la documentazione in materia di Iva e le transazioni effettuate, potenziando i relativi sistemi di tracciabilità dei pagamenti;

e) verificare la possibilità d’introdurre meccanismi atti a contrastare l’evasione dell’Iva dovuta sui beni e servizi intermedi, facendo in particolare ricorso al meccanismo dell’inversione contabile (“reverse charge”), nonchè di introdurre il meccanismo della deduzione “base da base” per alcuni Settori;

f) rafforzare la tracciabilità dei mezzi di pagamento per il riconoscimento, ai fini fiscali, di costi, oneri e spese sostenuti, e prevedere disincentivi all’utilizzo del contante, nonchè incentivi all’utilizzo della moneta elettronica;

g) introdurre specifici strumenti di controllo relativamente alle cessioni di beni effettuate attraverso distributori automatici;

h) procedere alla revisione della disciplina dell’organizzazione delle Agenzie fiscali;

i) prevedere l’introduzione di sistemi di tassazione delle attività transnazionali, ivi comprese quelle connesse alla raccolta pubblicitaria;

l) rafforzare il controllo e gli indirizzi strategico-programmatici del Mef su Equitalia.

Art. 10 – Revisione del contenzioso tributario e della riscossione degli Enti Locali

Nuove norme sono da individuare per il rafforzamento della tutela giurisdizionale del contribuente, assicurando la terzietà dell’Organo giudicante, nonchè per l’accrescimento dell’efficienza nell’esercizio dei poteri di riscossione delle entrate con il rafforzamento e la razionalizzazione dell’istituto della conciliazione nel processo tributario e con l’incremento della funzionalità della giurisdizione tributaria.

Dovrà essere previsto il rafforzamento, il costante aggiornamento, la piena informatizzazione e la condivisione tra gli Uffici competenti dei meccanismi di monitoraggio e analisi statistica circa l’andamento, in pendenza di giudizio, e circa gli esiti del contenzioso tributario, al fine di assicurare la tempestività, l’omogeneità e l’efficacia delle scelte dell’Amministrazione finanziaria in merito alla gestione delle controversie, nonchè per verificare la necessità di eventuali revisioni degli orientamenti interpretativi dell’Amministrazione stessa, ovvero di interventi di modifica della normativa tributaria vigente.

Quanto sopra dovrà tener conto anche dell’esigenze di efficacia della riscossione con i diritti del contribuente, in particolare per i profili attinenti alla tutela dell’abitazione, allo svolgimento dell’attività professionale e imprenditoriale, alla salvaguardia del contribuente in situazioni di grave difficoltà economica, con particolare riferimento alla disciplina della pignorabilità dei beni e della rateizzazione del debito.

Con riguardo al riordino della disciplina della riscossione delle entrate degli Enti Locali, il Governo dovrà attuare norme specifiche tese:

1) ad assicurare certezza, efficienza ed efficacia nell’esercizio dei poteri di riscossione, rivedendo la normativa vigente e coordinandola in un Testo unico di riferimento, nel quale recepire la disciplina dell’ingiunzione di pagamento e le procedure e gli istituti previsti per la gestione dei ruoli di cui al Dpr. n. 602/73, adattandoli alle peculiarità della riscossione locale;

2) a prevedere gli adattamenti e le innovazioni normative e procedurali idonei ad assicurare la semplificazione delle procedure di recupero dei crediti di modesta entità, nonchè dispositivi, adottabili facoltativamente dagli Enti Locali, di definizione agevolata dei crediti già avviati alla riscossione coattiva;

3) ad assicurare competitività, certezza e trasparenza nei casi di esternalizzazione delle funzioni in materia di accertamento e di riscossione, nonchè adeguati strumenti di garanzia dell’effettività e della tempestività dell’acquisizione diretta da parte degli Enti Locali delle entrate riscosse;

4) a prevedere l’affidamento dei predetti servizi nel rispetto della normativa europea, nonchè l’adeguata valorizzazione e messa a disposizione delle Autonomie locali delle competenze tecniche, organizzative e specialistiche in materia di entrate degli Enti Locali accumulate presso le Società iscritte all’Albo di cui all’art. 53 del Dlgs. n. 446/97, nonchè presso le Aziende del gruppo Equitalia;

5) a definire un quadro di iniziative volto a rafforzare, in termini organizzativi, all’interno degli Enti Locali, le strutture e le competenze specialistiche utili ad accrescere le capacità complessive di gestione dei propri Tributi, nonchè di accertamento e recupero delle somme evase; ad individuare idonee iniziative per rafforzare all’interno degli Enti Locali le strutture e le competenze specialistiche necessarie per la gestione diretta della riscossione, ovvero per il controllo delle strutture esterne affidatarie; a riordinare la disciplina delle Aziende pubbliche locali preposte alla riscossione e alla gestione delle entrate in regime di affidamento diretto;

6) ad assoggettare le attività di riscossione coattiva a regole pubblicistiche, a garanzia dei contribuenti, prevedendo in particolare che gli Enti Locali possano riscuotere i Tributi e le altre entrate con lo strumento del ruolo in forma diretta o con Società interamente partecipate ovvero avvalendosi, in via transitoria e nelle more della riorganizzazione interna degli Enti stessi, delle Società del gruppo Equitalia;

7) a prevedere un Codice deontologico dei soggetti affidatari dei Servizi di riscossione e degli Ufficiali della riscossione;

8) a prevedere specifiche cause di incompatibilità per i rappresentanti legali, Amministratori o componenti degli Organi di controllo interni dei soggetti affidatari dei servizi.

Art. 11 – Revisione dell’imposizione sui redditi di impresa e di lavoro autonomo e sui redditi soggetti a tassazione separata; previsione di regimi forfetari per i contribuenti di minori dimensioni

Il Governo introdurrà norme per la ridefinizione dell’imposizione sui redditi, sulla base dei seguenti principi:

– assimilazione al regime dell’Ires dell’imposizione sui redditi di impresa, compresi quelli prodotti in forma associata dai soggetti passivi dell’Irpef, assoggettandoli a un’Imposta sul reddito imprenditoriale, con aliquota proporzionale allineata a quella dell’Ires, e prevedendo che siano deducibili dalla base imponibile della predetta Imposta le somme prelevate dall’imprenditore e dai soci e che le predette somme concorrano alla formazione del reddito complessivo imponibile ai fini dell’Irpef dell’imprenditore e dei soci;

– istituzione di regimi semplificati per i contribuenti di minori dimensioni, nonchè, per i contribuenti di dimensioni minime, di regimi che prevedano il pagamento forfetario di un’unica Imposta in sostituzione di quelle dovute;

– semplificazione delle modalità d’imposizione delle indennità e somme, comunque denominate, percepite in dipendenza della cessazione del rapporto di lavoro, nonchè di altre somme soggette a tassazione separata.

Art. 12 – Razionalizzazione della determinazione del reddito di impresa e della produzione netta

Sono previste norme tese a ridurre le incertezze nella determinazione del reddito e della produzione netta e per favorire l’internazionalizzazione dei soggetti economici operanti in Italia, in applicazione delle raccomandazioni degli Organismi internazionali e dell’Unione europea.

Art. 13 – Razionalizzazione dell’Imposta sul valore aggiunto e di altre imposte indirette

Dovranno essere recepite le disposizioni di cui alla Direttiva 2006/112/e ed introdotte norme per la revisione delle Imposte sulla produzione e sui consumi.

Art. 14 – Giochi pubblici

Il Governo è delegato ad attuare il riordino, in un apposito Codice, delle disposizioni vigenti in materia di giochi pubblici, fermo restando il modello organizzativo fondato sul regime concessorio e autorizzatorio.

Segnaliamo che, in materia di giochi pubblici, dovrà essere prevista una razionalizzazione territoriale della rete di raccolta del gioco improntata al criterio della riduzione e della progressiva concentrazione della raccolta di gioco in ambienti sicuri e controllati, un rafforzamento del monitoraggio, del controllo e della verifica del rispetto e dell’efficacia delle disposizioni vigenti in materia di divieto di pubblicità per i giochi con vincita in denaro, l’introduzione del divieto di pubblicità nelle trasmissioni radiofoniche e televisive e l’introduzione di modalità di pubblico riconoscimento agli esercizi commerciali che si impegnano, per un determinato numero di anni, a rimuovere o a non installare apparecchiature per giochi con vincita in denaro.

Art. 15 – Fiscalità energetica e ambientale

Il Governo è delegato ad introdurre nuove forme di fiscalità finalizzate ad orientare il mercato verso modi di consumo e produzione sostenibili, e a rivedere la disciplina delle accise sui prodotti energetici e sull’energia elettrica, anche in funzione del contenuto di carbonio e delle emissioni di ossido di azoto e di zolfo.

Il maggior gettito dovrà essere destinato prioritariamente alla riduzione della tassazione sui redditi, in particolare sul lavoro generato dalla green economy, alla diffusione e all’innovazione delle tecnologie e dei prodotti a basso contenuto di carbonio e al finanziamento di modelli di produzione e consumo sostenibili, nonchè alla revisione del finanziamento dei sussidi alla produzione di energia da fonti rinnovabili.