“Legge Delrio”: invarianza indennità Amministratori

di Giuseppe Vanni

Il testo del quesito:
“In ordine all’invarianza della spesa per gli Amministratori locali dopo “Legge Delrio” (Legge n. 56/14), con Nota Prot. 6508 del 24 aprile 2014, il Ministero dell’Interno ha dato disposizioni in merito alla spesa per le indennità di carica in parola, specificando che tutti i Comuni devono parametrare la rideterminazione degli oneri, per assicurare l’invarianza della spesa, al numero di Amministratori indicati all’art. 16, comma 17, del Dl. n. 138/11. La stessa Nota chiarisce che dal limite della spesa sono esclusi gli oneri derivanti da permessi retribuiti nonché gli oneri previdenziali, assistenziali e assicurativi di cui agli artt. 80 e 86 del Tuel.
Qual è il limite di spesa da considerare nel calcolo dell’indennità di carica spettante per le singole Amministrazioni ?
L’Ente nel 2012 aveva sforato il Patto di stabilità e, pertanto, nel 2013 aveva ridotto l’indennità agli Amministratori, ma per il 2013 ha rispettato il Patto di stabilità e di conseguenza può erogare l’indennità piena. Questo caso come si concilia con l’obbligo di non incrementare la spesa ? E’ corretto ritenere che l’invarianza si applica in riferimento all’indennità intera spettante, indipendentemente da quanto poi realmente viene erogato ?”
La risposta dei ns. esperti.
Facciamo presente che l’art. 1, comma 135, della Legge n. 56/14, modifica l’art. 16, comma 17, del Dl. n. 138/11, secondo il quale dall’8 aprile 2014, “a decorrere dal primo rinnovo di ciascun Consiglio comunale successivo alla data di entrata in vigore della Legge di conversione del presente Decreto [17 settembre 2011]: a) per i Comuni con popolazione fino a 3.000 abitanti, il Consiglio comunale è composto, oltre che dal Sindaco, da 10 Consiglieri e il numero massimo degli Assessori è stabilito in 2; b) per i Comuni con popolazione superiore a 3.000 e fino a 10.000 abitanti, il Consiglio comunale è composto, oltre che dal Sindaco, da 12 Consiglieri e il numero massimo di Assessori è stabilito in 4; (…)”.
Sempre la “Legge Delrio”, all’art. 1, comma 136, prevede che “i Comuni interessati dalla disposizione di cui al comma 135 [sopra riportato] provvedono, prima di applicarla, a rideterminare con propri atti gli oneri connessi con le attività in materia di status degli Amministratori locali, di cui al Titolo III, Capo IV [artt. da 77 a 87], della Parte prima del Tuel, al fine di assicurare l’invarianza della relativa spesa in rapporto alla legislazione vigente, previa specifica attestazione del Collegio dei revisori dei conti. Ai fini del rispetto dell’invarianza di spesa, sono esclusi dal computo degli oneri connessi con le attività in materia di status degli Amministratori quelli relativi ai permessi retribuiti, agli oneri previdenziali, assistenziali ed assicurativi di cui agli artt. 80 e 86 del Tuel.”.
Con la Nota 24 aprile 2014, n. 6508, il Ministero degli Interni, nel tentativo di chiarire “a quale composizione numerica debba essere rapporto il calcolo finalizzato alla rideterminazione degli oneri di cui all’art. 1, comma 136, della Legge n. 56/14”, indica che “(…) tutti i Comuni, compresi quelli che, non essendo ancora andati al voto, non hanno potuto operare le riduzioni del numero dei Consiglieri e degli Assessori, debbano parametrare la rideterminazione degli oneri, per assicurare l’invarianza di spesa, al numero di Amministratori indicati all’art. 16, comma 17, del Dl. n. 138/11, convertito con modificazioni dalla Legge n. 148/11. (…). Ai fini dell’individuazione del parametro da prendere come riferimento per il rispetto dell’invarianza della spesa, non devono essere considerati gli oneri per i permessi retribuiti, nonché gli oneri previdenziali, assistenziali ed assicurativi di cui agli artt. 80 e 86 del Tuel, per la loro estrema variabilità, collegata all’attività lavorativa dell’Amministratore. Restano, invece, incluse nel computo di detti oneri le indennità e i gettoni, le spese di viaggio e quelle sostenute per la partecipazione alle Associazioni rappresentative degli Enti Locali, disciplinate dagli artt. 84 e 85, comma 2, del Tuel.. (…)”.
Sul tema riduzione/aumento del numero degli Amministratori nei piccoli Comuni distinti per fasce demografiche sono intervenute, a parziale modifica degli artt. 37 e 47 del Tuel, l’art. 2, comma 23, della Legge n. 244/07, l’art. 1 della Legge n. 191/09, l’art. 16, comma 17, del Dl. n. 138/11, in una prima versione e poi in una seconda modificata appunto dal citato art. 1, comma 135, della Legge n. 56/14. Come attualmente, era previsto che tali norme venissero applicate a partire dalle prime Elezioni amministrative successive alla loro rispettiva entrata in vigore.
Pertanto, è chiaro che, teoricamente, il numero di Amministratori della maggioranza dei piccoli Comuni è variato, ma la variazione concreta è spesso dipesa dal momento in cui sono stati rinnovati gli Organi amministrativi di ciascun Ente; sono rintracciabili Comuni con numero di Amministratori invariato, ovvero variato in diminuzione, ma anche alcuni Enti Locali con numero di Amministratori prima variato in diminuzione e successivamente in aumento.
Si premette che, fin da subito, sono stati sollevati dubbi interpretativi circa l’applicazione dell’art. 1, comma 136, della Legge n. 56/14, in relazione alla rideterminazione degli oneri connessi allo status degli Amministratori, al fine di assicurare l’invarianza della spesa, che la Nota ministeriale citata tenta di precisare.
Secondo il Ministero degli Interni, tutti i Comuni, compresi quelli nei quali non si sono tenute Elezioni amministrative a partire dal 2009 e che non hanno avuto la stretta necessità (fino la 2014) di rideterminare le spettanze, con riguardo alla riduzioni del numero dei Consiglieri e degli Assessori, in ultimo ai sensi dell’art. 16, comma 17, del Dl. n. 138/11, devono parametrare la rideterminazione degli oneri, per assicurare l’invarianza di spesa, al numero di Amministratori come previsti dall’art. 16, comma 17, del Dl. n. 138/11, nella versione precedente alla modifica intervenuta con la “Legge Delrio”; in altri termini, tali Enti dovrebbero diminuire le indennità in applicazione di tale norma, nonostante ora per taluni di essi sia previsto un innalzamento del numero dei Consiglieri e degli Assessori.
Il Ministero, con la posizione espressa nella Nota n. 6508/14, interpreta in senso estensivo la locuzione “assicurare l’invarianza della relativa spesa [per oneri connessi allo status di Amministratore locale] in rapporto alla legislazione vigente”, in quanto la legislazione vigente in merito [art. 6, comma 17, Dl. n. 138/11 al 7 aprile 2014] deve essere tenuta presente, ancorché per diversi Enti la sua concreta applicazione sia stata demandata al momento del futuro primo rinnovo degli Organi amministrativi, nella considerazione che la ratio della modifica dettata dall’art. 1, comma 135, della Legge n. 56/14, sia solo quella di garantire una maggiore rappresentatività e democrazia nelle Istituzioni, specificatamente nei Comuni di piccole dimensioni (con popolazione inferiore a 10.000 abitanti), senza nel contempo aggravarli di maggiori spese a titolo d’indennità a favore degli Amministratori che le norme precedentemente approvate avevano indicato di diminuire.
Correttamente, ai fini del rispetto dell’invarianza di spesa, vengono esclusi dal computo degli oneri connessi con le attività in materia di status degli Amministratori, quelli relativi ai permessi retribuiti, agli oneri previdenziali, assistenziali ed assicurativi di cui agli artt. 80 e 86 del Tuel, ossia a tutte le spese connesse con la specificità della situazione giuridica personale del singolo Amministratore.
Tenuto conto che la normativa (Decreto Ministero Interno 4 aprile 2000, n. 119) fissa indennità e  oneri come limite massimo spettante ad ogni singolo Amministratore e che le variazioni numeriche di cui all’art. 1, comma 135, della Legge n. 56/14, riguardano soltanto i Consiglieri e gli Assessori, al fine di assicurare l’invarianza della relativa spesa in rapporto alla legislazione vigente secondo l’interpretazione data dallo stesso Viminale, reputiamo occorra prudenzialmente operare nel seguente modo:
1. gli Enti che non hanno ancora rideterminato gli oneri in applicazione del’art. 16, comma 17, del Dl. 138/11, nella versione precedente alla modifica di cui all’art. 1, comma 135, della Legge n. 56/14, per le 2 categorie di Amministratori interessati (Assessori e Consiglieri) devono ora preliminarmente provvedere (con atto formale o mediante richiamo nelle premesse dell’atto indicato al punto 4);
2. tutti i Comuni devono sommare gli oneri totali spettanti agli Amministratori in applicazione del’art. 16, comma 17, del Dl. n. 138/11, nella versione precedente alla modifica di cui all’art. 1, comma 136, della Legge n. 56/14, per le 2 categorie interessate (Assessori e Consiglieri) e tenendo conto della loro situazione giuridica soggettiva in tale momento e le esclusioni previste dal comma 136, secondo periodo, dell’art. 1, della Legge n. 56/14;
3. il totale degli oneri spettanti ad Assessori e Consiglieri risultano ora essere i limiti massimi da suddividere a favore di un numero, talora più elevato, di Assessori e Consiglieri, con evidente riduzione delle spettanze per i singoli Amministratori;
4. rideterminazione delle spettanze con atto del Consiglio comunale con specifica attestazione del Collegio dei Revisori dei conti.
Riteniamo che debba farsi riferimento, in ogni caso, alle indennità lorde deliberate ed impegnate (principio di competenza) secondo la contingente situazione giuridica degli Amministratori, calcolate in base a quanto disposto dal Tuel ed eventualmente in precedenza ridotte, poichè solo calcolando in tal modo le spettanze degli Amministratori l’Ente può poi garantire l’invarianza della spesa di competenza a tale titolo.
Infine, reputiamo che le riduzioni sanzionatorie delle indennità degli Amministratori in conseguenza del mancato rispetto del Patto di stabilità da parte dell’Ente non debbano rilevare ai fini del calcolo di cui sopra, per il fatto che tale riduzione esplica la funzione di sanzionare gli Amministratori a cui è addebitabile il mancato rispetto del saldo obiettivo previsto dalla normativa del Patto di stabilità (art. 31, Legge n. 183/11), con risorse acquisite al bilancio del Comune a parziale ristoro delle sanzioni applicate all’Ente per la violazione di che trattasi. Tale riduzione sanzionatoria delle indennità quindi non deve trascinarsi agli esercizi successivi e anche coinvolgere soggetti diversi da quelli a cui viene imputato il comportamento contra legem del mancato rispetto del Patto di stabilità di uno specifico esercizio.

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