“Legge di stabilità 2014”: modificate alcune disposizioni di natura tributaria e contributiva

A poco più di un mese dalla sua pubblicazione sulla G.U. (n. 302 del 27 dicembre 2013), sul testo della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, titolata “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato” (“Legge di stabilità 2014”), sono già intervenuti 3 diversi Decreti a modificarne i contenuti: i primi erano stati i Dl. n. 150 e n. 151, entrambi datati 30 dicembre 2013 e pubblicati sulla G.U. n. 304 del 30 dicembre 2013. Alla lista si aggiunge ora il Dl. n. 4 del 28 gennaio 2014, contenente “Disposizioni urgenti in materia di emersione e rientro di capitali detenuti all’estero, nonché altre disposizioni urgenti in materia tributaria e contributiva e di rinvio di termini relativi ad adempimenti tributari e contributivi” e pubblicato sulla G.U. n. 23 del 29 gennaio 2014.

Il primo dei 5 articoli che compongono il Decreto è dedicato alle misure finalizzate all’emersione dei capitali detenuti all’estero e all’inasprimento della lotta all’evasione fiscale. L’art. 3 introduce disposizioni urgenti in materia di adempimenti tributari e contributivi conseguenti all’alluvione che il 17 gennaio 2014 ha colpito i territori emiliani che erano già stati vittima del sisma del maggio 2012. Gli artt. 4 e 5 sono dedicati – rispettivamente – all’individuazione della copertura finanziaria delle misure introdotte dalla norma e all’entrata in vigore del Decreto che, per inciso, coincide con la data della pubblicazione del Dl. in G.U..

Le disposizioni che abbiamo ritenuto fosse opportuno segnalare perché di interesse per gli Enti Locali nel loro complesso sono invece contenute nell’art. 2, rubricato “Disposizioni in materia tributaria e contributiva”. Questo ha modificato 3 commi dell’art. 1 della “Legge di stabilità 2014” e, al comma 1, lett. a), ne ha abrogati 2: il 575 e il 576.

Il comma 575 prevedeva che, entro il 31 gennaio 2014, fossero adottati provvedimenti normativi, anche in deroga all’art. 3, Legge n. 212/00, di razionalizzazione delle detrazioni per oneri di cui all’art. 15, Dpr. n. 917/86.

Il successivo comma 576 prevedeva invece che, qualora entro il 31 gennaio 2014 non fossero stati emanati i provvedimenti di cui al comma 575, la misura della detrazione prevista dall’art. 15, comma 1, Dpr. n. 917/86, sarebbe stata ridotta al 18% per il periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2013 e al 17% a decorrere dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2014.

Per effetto del Decreto in commento, non vi saranno quindi variazioni alla detraibilità.

I commi modificati sono invece il 427 e il 428 in materia di “Spending Review”. In particolare, di interesse per gli Enti Locali è la lett. b) del comma 1 dell’art. 2 in commento, che incrementa le soglie di riduzione della spesa delle Amministrazioni pubbliche nel loro complesso (Enti Locali compresi), precedentemente previste dal comma 427, che dovranno adesso essere in misura non inferiore a 488,4 milioni di Euro per l’anno 2014, a 1.372,8 milioni di Euro per l’anno 2015, a 1.874,7 milioni di Euro per gli anni 2016 e 2017 e a 1.186,7 milioni di Euro a decorrere dall’anno 2018 (quando la precedente versione stabiliva una misura di riduzione almeno pari a 600 milioni di Euro nel 2015 e ad 1.310 milioni di Euro per gli anni 2016 e 2017).

I risparmi di spesa dovranno provenire da misure di razionalizzazione e di revisione della spesa, di ridimensionamento delle strutture, di riduzione delle spese per beni e servizi, nonché di ottimizzazione dell’uso degli immobili.

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