L’art. 1, commi 682-688, della Legge n. 190/14 (“Legge di stabilità 2015”) reca alcune modifiche e nuove previsioni in materia di comunicazioni di inesigibilità dei ruoli da parte dell’agente della riscossione.
Il comma 682, che introduce modifiche all’art. 19, del Dlgs. n. 112/99, ha previsto, alla lett. a), che il Concessionario della riscossione debba trasmettere all’Ente creditore una comunicazione di inesigibilità entro il terzo anno successivo alla consegna del ruolo, fatto salvo quanto diversamente previsto da specifiche disposizioni di legge. La comunicazione in parola deve essere trasmessa anche se alla scadenza di tale termine le quote sono interessate da procedure
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