L’art. 1, comma 637, della Legge 23 dicembre 2014, n. 190 (c.d. “Legge di stabilità 2015”), ha modificato l’art. 13 del Dlgs. n. 472/97 in materia di “ravvedimento operoso”.
L’inserimento del comma 1-ter all’interno di tale norma ha esteso dal 1° gennaio 2015 la possibilità di attivazione del “ravvedimento” (per i tributi amministrati dall’Agenzia delle Entrate) anche dopo l’avvio di attività di controllo da parte del Fisco, salvo i casi di formale notifica di un atto di liquidazione o di accertamento o il ricevimento delle comunicazioni di irregolarità di cui agli artt. 36-bis del Dpr. n. 600/73 e 54-bis del Dpr. n. 633/72 e degli esiti del controllo formale di cui all’art. 36-ter del Dpr. n. 600/73. In ogni caso, il pagamento e la regolarizzazione non precludono l’inizio o la prosecuzione di accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di controllo e accertamento.
Ciò significa che il contribuente raggiunto da un pvc o da un invito al contraddittorio potrà comunque ravvedersi e correggere eventuali errori o omissioni con una Dichiarazione integrativa e versare i nuovi importi liquidati per mezzo dell’istituto del “ravvedimento operoso”. Gli istituti deflattivi del contenzioso fino ad oggi in vigore (l’adesione al pvc, l’adesione ai contenuti dell’invito al contraddittorio e l’acquiescenza “rafforzata”) saranno abrogati dal 1° gennaio 2016. Fino a tale data è consentita la facoltà per il contribuente di scegliere la soluzione più economica tra le nuove norme sul “ravvedimento” e gli altri istituti in essere solo fino al 31 dicembre 2015.
Nel caso di adesione ai pvc o di inviti al contraddittorio, è prevista la riduzione ad 1/6 delle sanzioni. La stessa riduzione è prevista in caso di acquiescenza “rafforzata”, mentre con l’applicazione del “ravvedimento operoso” e nel solo caso in cui il versamento avvenga quando il pvc è già stato consegnato, la riduzione si ferma ad 1/5.
Da sottolineare che ora non è più possibile beneficiare del versamento rateale delle somme oggetto di “ravvedimento operoso”.
Anche i termini e la misura delle riduzioni alle sanzioni, sancite dall’art. 13 del Dlgs. n. 472/97, è stata oggetto di modifiche a seguito dell’approvazione della “Legge di stabilità 2015”.
Atteso quanto sopra, risulta opportuno riepilogare la situazione attuale nella seguente Tabella:
Tipo di Violazione Termini al ravvedimento rispetto alla data di scadenza del’adempimento dovuto Sanzione/riduzione sanzione rispetto ai minimi previsti
Mancato pagamento del tributo o dell’acconto – 14 giorni (c.d. ravvedimento “sprint”). 0,2% per ogni giorno di ritardo
– 30 giorni. 1/10
Errori e omissioni*
– 90 giorni dalla scadenza del termine per la presentazione della dichiarazione;
– 90 giorni dall’omissione o dall’errore quando non è prevista dichiarazione periodica. 1/9
– entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all’anno nel corso del quale è stata commessa la violazione;
– entro un anno dall’omissione o dall’errore quando non è prevista dichiarazione periodica. 1/8
(solo per tributi amministrati dall’Agenzia delle Entrate)
– entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all’anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione;
– entro 2 anni dall’omissione o dall’errore quando non è prevista dichiarazione periodica. 1/7
(solo per tributi amministrati dall’Agenzia delle Entrate)
– oltre il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all’anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione;
– oltre 2 anni dall’omissione o dall’errore, quando non è prevista dichiarazione periodica. 1/6
– dopo la constatazione della violazione 1/5
Presentazione in ritardo della dichiarazione – 90 giorni 1/10
* omesso o errato versamento del tributo; omessa o errata indicazione di dati rilevanti per l’individuazione del contribuente o del suo rappresentante; compilazione della dichiarazione su modello non conforme; errori materiali e di calcolo; omessa o errata indicazione/determinazione di redditi.
Si ricorda anche che “il pagamento della sanzione ridotta deve essere eseguito contestualmente alla regolarizzazione del pagamento del tributo o della differenza, quando dovuti, nonché al pagamento degli interessi moratori calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno(…)”; il tasso legale per il 2014 era dell’1%, mentre da gennaio 2015 è stabilito nello 0,5%.
Decorrenza
Le nuove norme sono entrate in vigore il 1° gennaio 2015 ed in considerazione del fatto che la “Legge di stabilità 2015” non prevede una decorrenza specifica per le modifiche normative, queste si rendono applicabili anche a violazioni commesse per periodi d’imposta precedenti il 2015, usufruendo del principio del favor rei: “salvo diversa previsione di legge, nessuno può essere assoggettato a sanzioni per un fatto che, secondo una legge posteriore, non costituisce violazione punibile (…) Se la legge in vigore al momento in cui è stata commessa la violazione e le leggi posteriori stabiliscono sanzioni di entità diversa, si applica la legge più favorevole, salvo che il provvedimento di irrogazione sia divenuto definitivo” (art. 3, del Dlgs. n. 472/97).
Pertanto, si ritiene essere possibile ravvedersi, per i tributi di competenza dell’Agenzia delle Entrate, a partire dal periodo d’imposta 2010 e seguenti, applicando le nuove riduzioni di sanzione.
Gli interessi moratori da versare all’atto della regolarizzazione del tributo dovranno essere “stratificati” nei vari anni con i relativi diversi tassi di interesse di competenza, riepilogati nella Tabella seguente:
Interessi Legali (art. 1284 Cc e s.m.i.)
dal al interesse legale disposizioni normative
1° gennaio 2010 31 dicembre 2010 1,00% Dm 4 dicembre 2009
1° gennaio 2011 31 dicembre 2011 1,50% Dm 7 dicembre 2010
1° gennaio 2012 31 dicembre 2013 2,50% Dm 12 dicembre 2011
1° gennaio 2014 31 dicembre 2014 1,00% Dm 12 dicembre 2013
1° gennaio 2015 ————— 0,50% Dm 11 dicembre 2014
di Lorenzo Sardelli e Giuseppe Vanni