“Legge di stabilità 2015”: le novità in materia di “ravvedimento operoso” introdotte dalla Manovra

L’art. 1, comma 637, della Legge 23 dicembre 2014, n. 190 (c.d. “Legge di stabilità 2015”), ha modificato l’art. 13 del Dlgs. n. 472/97 in materia di “ravvedimento operoso”.

L’inserimento del comma 1-ter all’interno di tale norma ha esteso dal 1° gennaio 2015 la possibilità di attivazione del “ravvedimento” (per i tributi amministrati dall’Agenzia delle Entrate) anche dopo l’avvio di attività di controllo da parte del Fisco, salvo i casi di formale notifica di un atto di liquidazione o di accertamento o il ricevimento delle comunicazioni di irregolarità di cui agli artt. 36-bis del Dpr. n. 600/73 e 54-bis del Dpr. n. 633/72 e degli esiti del controllo formale di cui all’art. 36-ter del Dpr. n. 600/73. In ogni caso, il pagamento e la regolarizzazione non precludono l’inizio o la prosecuzione di accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di controllo e accertamento.

Ciò significa che il contribuente raggiunto da un pvc o da un invito al contraddittorio potrà comunque ravvedersi e correggere eventuali errori o omissioni con una Dichiarazione integrativa e versare i nuovi importi liquidati per mezzo dell’istituto del “ravvedimento operoso”. Gli istituti deflattivi del contenzioso fino ad oggi in vigore (l’adesione al pvc, l’adesione ai contenuti dell’invito al contraddittorio e l’acquiescenza “rafforzata”) saranno abrogati dal 1° gennaio 2016. Fino a tale data è consentita la facoltà per il contribuente di scegliere la soluzione più economica tra le nuove norme sul “ravvedimento” e gli altri istituti in essere solo fino al 31 dicembre 2015.
Nel caso di adesione ai pvc o di inviti al contraddittorio, è prevista la riduzione ad 1/6 delle sanzioni. La stessa riduzione è prevista in caso di acquiescenza “rafforzata”, mentre con l’applicazione del “ravvedimento operoso” e nel solo caso in cui il versamento avvenga quando il pvc è già stato consegnato, la riduzione si ferma ad 1/5.
Da sottolineare che ora non è più possibile beneficiare del versamento rateale delle somme oggetto di “ravvedimento operoso”.
Anche i termini e la misura delle riduzioni alle sanzioni, sancite dall’art. 13 del Dlgs. n. 472/97, è stata oggetto di modifiche a seguito dell’approvazione della “Legge di stabilità 2015”.
Atteso quanto sopra, risulta opportuno riepilogare la situazione attuale nella seguente Tabella:

Tipo di Violazione Termini al ravvedimento rispetto alla data di scadenza del’adempimento dovuto Sanzione/riduzione sanzione rispetto ai minimi previsti
Mancato pagamento del tributo o dell’acconto – 14 giorni (c.d. ravvedimento “sprint”). 0,2% per ogni giorno di ritardo
– 30 giorni. 1/10
Errori e omissioni*
– 90 giorni dalla scadenza del termine per la presentazione della dichiarazione;
– 90 giorni dall’omissione o dall’errore quando non è prevista dichiarazione periodica. 1/9
– entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all’anno nel corso del quale è stata commessa la violazione;
– entro un anno dall’omissione o dall’errore quando non è prevista dichiarazione periodica. 1/8
(solo per tributi amministrati dall’Agenzia delle Entrate)
– entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all’anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione;
– entro 2 anni dall’omissione o dall’errore quando non è prevista dichiarazione periodica. 1/7
(solo per tributi amministrati dall’Agenzia delle Entrate)
– oltre il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all’anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione;
– oltre 2 anni dall’omissione o dall’errore, quando non è prevista dichiarazione periodica. 1/6
– dopo la constatazione della violazione 1/5
Presentazione in ritardo della dichiarazione – 90 giorni 1/10
* omesso o errato versamento del tributo; omessa o errata indicazione di dati rilevanti per l’individuazione del contribuente o del suo rappresentante; compilazione della dichiarazione su modello non conforme; errori materiali e di calcolo; omessa o errata indicazione/determinazione di redditi.

Si ricorda anche che “il pagamento della sanzione ridotta deve essere eseguito contestualmente alla regolarizzazione del pagamento del tributo o della differenza, quando dovuti, nonché al pagamento degli interessi moratori calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno(…)”; il tasso legale per il 2014 era dell’1%, mentre da gennaio 2015 è stabilito nello 0,5%.
Decorrenza
Le nuove norme sono entrate in vigore il 1° gennaio 2015 ed in considerazione del fatto che la “Legge di stabilità 2015” non prevede una decorrenza specifica per le modifiche normative, queste si rendono applicabili anche a violazioni commesse per periodi d’imposta precedenti il 2015, usufruendo del principio del favor rei: “salvo diversa previsione di legge, nessuno può essere assoggettato a sanzioni per un fatto che, secondo una legge posteriore, non costituisce violazione punibile (…) Se la legge in vigore al momento in cui è stata commessa la violazione e le leggi posteriori stabiliscono sanzioni di entità diversa, si applica la legge più favorevole, salvo che il provvedimento di irrogazione sia divenuto definitivo” (art. 3, del Dlgs. n. 472/97).
Pertanto, si ritiene essere possibile ravvedersi, per i tributi di competenza dell’Agenzia delle Entrate, a partire dal periodo d’imposta 2010 e seguenti, applicando le nuove riduzioni di sanzione.
Gli interessi moratori da versare all’atto della regolarizzazione del tributo dovranno essere “stratificati” nei vari anni con i relativi diversi tassi di interesse di competenza, riepilogati nella Tabella seguente:

Interessi Legali (art. 1284 Cc e s.m.i.)
dal al interesse legale disposizioni normative
1° gennaio 2010 31 dicembre 2010 1,00% Dm 4 dicembre 2009
1° gennaio 2011 31 dicembre 2011 1,50% Dm 7 dicembre 2010
1° gennaio 2012 31 dicembre 2013 2,50% Dm 12 dicembre 2011
1° gennaio 2014 31 dicembre 2014 1,00% Dm 12 dicembre 2013
1° gennaio 2015 ————— 0,50% Dm 11 dicembre 2014

di Lorenzo Sardelli e Giuseppe Vanni

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