“Legge di stabilità 2015”: tutti i contenuti della Manovra di interesse per gli Enti Locali

E’ stata pubblicata sulla G.U. n. 300 del 29 dicembre 2014 (S.O. n. 99), ed è in vigore dal 1° gennaio 2015, la Legge 23 dicembre 2014, n. 190, contenente “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2015)”, composta di un unico articolo suddiviso in 735 commi.
Fra le numerose norme introdotte si segnala quanto segue:
– messo a regime il cosiddetto “Bonus Irpef”, il credito di 80 Euro mensili destinato ad incrementare gli stipendi netti dei lavoratori dipendenti con redditi inferiori a 24.000 Euro annui (e, in misura ridotta, quelli fino a 26.00 Euro annui), e disposte nuove agevolazioni per le famiglie numerose e per le nuove nascite. I lavoratori dipendenti potranno richiedere l’erogazione del Tfr in busta paga;
– dettate nuove regole per il discarico dei ruoli e nuovamente prorogate le attività di Equitalia Spa fino al 30 giugno 2015;
– introdotte novità in materia di Iva (estensione del “reverse charge”, aumento progressivo delle aliquote ordinarie, nuovi tempi di invio della Dichiarazione annuale) ed in materia di Irap (deduzione delle spese per lavoratori dipendenti a tempo indeterminato), nonché adottato un nuovo regime agevolato per i lavoratori autonomi.
Rilevanti innovazioni riguardano i “servizi pubblici locali di rilevanza economica” e la razionalizzazione delle Società pubbliche. Risulta in vigore, anche per il 2015, il blocco economico della contrattazione per il personale dipendente della P.A.
Riguardo agli Enti Locali, segnaliamo prioritariamente che la “Legge di stabilità 2015” ha dato il via libera al c.d. “split payment”, che prevede che i fornitori degli Enti Locali emettano fatture senza Iva per la quale direttamente i Comuni dovranno effettuare il versamento. Novità sono previste in materia di concorso delle Province e delle Città metropolitane alla riduzione della spesa pubblica e riguardo alla loro spesa di personale. Novità anche in tema di contenimento della spesa pubblica da parte degli Enti Locali, mentre sono state introdotte riduzioni delle aliquote per la determinazione degli obiettivi del Patto di stabilità interno.
Disposti anche incentivi ai processi di aggregazione degli Enti Locali e nuovamente prorogata la possibilità di utilizzare i proventi delle concessioni edilizie per il finanziamento delle spese correnti.
E’ stata modificata la tempistica possibile per al copertura del disavanzo generato dall’entrata a regime dell’armonizzazione dei sistemi contabili, e la gradualità di stanziamento del corretto importo del “Fondo crediti di dubbia esigibilità”. Risulta incrementato al 10% delle entrate correnti il limite massimo degli interessi passivi previsto come limite massimo per assumere nuovo indebitamento.
In ultimo, segnaliamo le novità in merito alla determinazione della rendita catastale per gli immobili ad uso produttivo e l’obbligo per i Comuni di non innalzare l’aliquota massima della Tasi.
Passiamo ora all’analisi – comma per comma – delle disposizioni che impattano, in maniera più o meno diretta, gli Enti Locali.
Commi 4 e 5 – Fondo “La buona scuola”
Il comma 4 istituisce il Fondo “La buona scuola” e mette sul tavolo un miliardo di Euro per il 2015 e 3 miliardi a decorrere dal 2016. Tali risorse saranno impiegate per dotare il Paese di un sistema di istruzione scolastica con un’offerta formativa di maggiore qualità e con più continuità didattica. In particolare il Fondo finanzierà:
- un piano straordinario di assunzioni;
- misure volte a potenziare l’alternanza scuola-lavoro;
- la formazione di docenti e dirigenti.
Commi 6 e 7 – Sostegno alle piccole e medie imprese Il comma 6 ha modificato l’art. 1, commi 56 e 57, della Legge n. 147/13, riguardanti il “Fondo destinato al sostegno delle imprese” che si uniscono in Associazione temporanea di imprese (Ati) o in raggruppamento temporaneo di imprese (Rti), e che operano in collaborazione con Istituti di ricerca pubblici, Università e Istituzioni scolastiche autonome pubbliche sulla base di progetti biennali (e non più triennali) da questi presentati, in Settori quali la manifattura sostenibile e l’artigianato digitale, la promozione, la ricerca e lo sviluppo di software e hardware e all’ideazione di modelli di attività di vendita non convenzionali.La norma ha disposto l’incremento del Fondo per Euro 10 milioni per l’anno 2015, specificando che le Imprese in questione dovranno essere composte da almeno 15 individui. Tali risorse saranno erogate ai soggetti ammessi attraverso procedure selettive indette dal Ministero dello Sviluppo economico.Il comma 7 ha modificato l’art. 39, del Dl. n. 201/11, inerente il “Fondo di garanzia per le micro, piccole e medie imprese”. La norma in oggetto ha modificato il comma 4, del predetto art. 39, sostituendo il generico riferimento a piccole e medie imprese con il più specifico “Imprese con un numero di dipendenti non superiore a 499”. Commi da 9 a 11 – “Fondo per la tutela del patrimonio culturale” e altri interventi a sostegno della promozione della culturaI commi 9 e 10, in attuazione dell’art. 9 della Costituzione, al fine di assicurare risorse stabili alla tutela del patrimonio culturale, hanno istituito, nello stato di previsione del Ministero dei Beni e delle Attività culturali e del Turismo, il “Fondo per la tutela del patrimonio culturale”, con dotazione iniziale di Euro 100 milioni per ciascuno degli anni dal 2016 al 2020. Le risorse del Fondo in parola potranno essere utilizzate nell’ambito di un Programma triennale che il Mibac trasmette, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, al Cipe, entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della “Legge di stabilità 2015” in commento. Il Programma individuerà gli interventi prioritari da realizzare, le risorse da destinarvi e il relativo cronoprogramma.Il comma 11 ha esteso l’art-bonus – credito di imposta di cui all’art. 1, comma 1, del Dl. n. 83/14 (istituito al fine di favorire le erogazioni liberali a sostegno della cultura) – anche alle Fondazioni lirico-sinfoniche e dei Teatri di tradizione.
Commi da 12 a 15 – Stabilizzazione del “Bonus Irpef” ed incentivo al rientro dei docenti universitari stabiliti all’estero
Il comma 12 ha disposto la stabilizzazione del “Bonus Irpef” riconosciuto dall’art. 1, comma 1, del Dl. 24 aprile 2014, n. 66, mediante l’incremento da Euro 640 (Euro 80 per 8 mesi di vigenza del credito nell’anno 2014) ad Euro 960 (Euro 80 per 12 mesi) del credito di cui all’art. 13, comma 1-bis, del Dpr. n. 917/86. L’innalzamento dell’importo massimo del credito d’imposta vale, nella stessa misura, anche per i soggetti che hanno un reddito complessivo compreso tra Euro 24.000 ed Euro 26.000, per i quali il “Bonus Irpef” si applica per la parte corrispondente al rapporto tra 26.000 meno il reddito lordo e 2.000.
Il comma 13 ha disposto che, ai fini del computo del reddito complessivo valido per il calcolo del “Bonus Irpef”, non si tiene di conto delle disposizioni volte a favorire il rientro in Italia dei lavoratori, dei docenti universitari e dei ricercatori residenti all’estero (art. 3, comma 1, della Legge n. 238/1; art. 17, comma 1, del Dl. n. 185/08; art. 44, comma 1, del Dl. n. 122/10).
Il comma 14 estende l’agevolazione prevista per il rientro dei docenti e dei ricercatori universitari residenti all’estero (art. 44, del Dl. n. 78/10), portando da 5 a 7 anni solari il periodo di tempo per l’assoggettamento al regime di favore, e da 2 a 3 i periodi d’imposta per i quali il docente o il ricercatore può fruire dell’abbattimento della base imponibile Irpef.
Il comma 15 ha previsto che il “Bonus” eventualmente spettante è riconosciuto in via automatica dai sostituti d’imposta di cui agli artt. 23 e 29 del Dpr. n. 600/73, sugli emolumenti corrisposti in ciascun periodo di paga, rapportandolo al periodo stesso. Per il recupero delle somme erogate a titolo di “Bonus” i sostituti si avvalgono dell’istituto della “compensazione” di cui all’art. 17, del Dlgs. n. 241/97.
Gli Enti pubblici e le Amministrazioni dello Stato possono recuperare le somme erogate a titolo di “Bonus” anche mediante la riduzione dei versamenti delle ritenute e, per l’eventuale eccedenza, dei contributi previdenziali. Nel caso di recupero delle somme con riduzione dei versamenti previdenziali, l’Inps e gli altri Enti gestori di forme di previdenza obbligatoria recuperano le somme rivalendosi sulle ritenute da versare mensilmente all’Erario. L’importo del credito riconosciuto è indicato nel Cud.
Commi 16 e 17 – Buoni pasto in formato elettronico
Con la modifica dell’art. 51, comma 2, lett. c), del Dlgs. n. 917/86 (Tuir), la totale deducibilità fiscale dell’importo complessivo giornaliero del buono pasto passa da Euro 5,29 a Euro 7,00 a decorrere dal 1° luglio 2015, purché i corrispettivi vengano versati in forma elettronica.
Comma 18 – Regolarità contributiva del cedente dei crediti certificati
Viene aggiunto il comma 7-quinquies, all’art. 37, del Dl. n. 66/14, convertito con Legge n. 89/14, in base al quale la regolarità contributiva del cedente dei crediti di cui al comma 7-bis del medesimo articolo (cioè dei crediti certificati mediante l’apposita “Piattaforma elettronica dei crediti certificati”) è definitivamente attestata dal Durc di cui all’art. 6, comma 1, del Dpr. 207/10, in corso di validità, allegato all’atto di cessione o comunque acquisito dalla Pubblica Amministrazione ceduta. All’atto dell’effettivo pagamento dei crediti certificati oggetto di cessione, le Pubbliche Amministrazioni debitrici acquisiscono il Durc esclusivamente nei confronti del cessionario.
Comma 19 – Compensazione delle cartelle esattoriale per crediti nei confronti delle P.A.Il comma 19 sancisce che le disposizioni di cui all’art. 12, comma 7-bis, del Dl. n. 145/13, inerenti la compensazione delle cartelle esattoriali in favore delle Imprese titolari di crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili, per somministrazione, forniture, appalti e servizi, anche professionali, maturati nei confronti di P.A. e certificati secondo le modalità previste dal Dm. Mef 22 maggio 2012 e dal Dm. Mef 25 giugno 2012, si applicano anche per l’anno 2015. Nello specifico, la norma dispone che entro il 31 marzo 2015 sarà adottato, con riguardo all’anno 2015, apposito Dm. Mef, di concerto con il Ministro dello Sviluppo economico, col quale saranno specificate le modalità di compensazione nonché individuati gli aventi diritto e le modalità di trasmissione dei relativi elenchi all’Agente della riscossione.
Commi da 20 a 23 – Deduzione del costo del lavoro dal conto economico ai fini Irap
A partire dal 1° gennaio 2015, attraverso una modifica all’art. 11, del Dlgs. n. 446/97, è ammessa in deduzione dal conto economico la differenza tra il costo complessivo del personale dipendente con contratto a tempo indeterminato e le c.d. “deduzioni analitiche o forfettarie” previste dalla medesima norma.
La disposizione in esame interessa soltanto gli Enti Locali che adottano il “metodo contabile” per opzione ai sensi dell’art. 10-bis, comma 2, del Dlgs. n. 446/97. Dal momento che tali Enti non godono delle citate deduzioni e adottano il “metodo contabile” solo per i Servizi rilevanti Iva oggetto di opzione, potranno essere considerate, in aumento ai costi deducibili dal conto economico, le sole spese per il personale dipendente a tempo indeterminato impiegato nei Servizi Iva oggetto di opzione. Ovviamente per quegli Enti (la maggior parte) per i quali il conto economico Irap risulta già in netta perdita, l’agevolazione normativa in questione non avrà effetti particolari se non quello di incrementare il segno negativo del “valore della produzione”.
Al comma 22 vengono ripristinate per i 2014 le aliquote vigenti antecedentemente alle modifiche introdotte dal Dl. n. 66/14, convertito con modificazioni dalla Legge n. 89/14. Dette modifiche pertanto non trovano più applicazione. In conseguenza di ciò, il comma 23 precisa che chi avesse versato l’acconto Irap commerciale nel 2014 in base al “metodo previsionale” potrà versare la differenza in sede di saldo, senza sanzioni.
Commi da 26 a 34 – Erogazione del Tfr in busta paga
Il comma 26 dispone che, in via sperimentale, per i periodi di paga dal 1º marzo 2015 al 30 giugno 2018, i soli lavoratori dipendenti del Settore privato che abbiano un rapporto di lavoro in essere da almeno 6 mesi presso il medesimo datore di lavoro, esclusi i lavoratori domestici e i lavoratori del Settore agricolo, possono richiedere, entro i termini definiti con il Dpcm. che stabilirà le modalità di attuazione della presente disposizione, di percepire la quota maturanda del Tfr di cui all’art. 2120, del Codice civile. Ai fini del computo dell’importo erogabile, la quota predetta deve intendersi al netto del contributo di cui all’art. 3, ultimo comma, della Legge n. 297/82, e ricomprende anche la parte eventualmente destinata ad una forma pensionistica complementare di cui al Dlgs. n. 252/05. L’importo spettante è riconosciuto tramite liquidazione diretta mensile, quale parte integrativa della retribuzione, assoggettabile a tassazione ordinaria e non imponibile ai fini previdenziali.
La volontà di ricevere il Tfr mensilmente è irrevocabile fino al 30 giugno 2018, restando comunque ferme le disposizioni di cui all’art. 1, comma 756, della Legge n. 296/06.
All’atto della manifestazione della volontà il lavoratore deve aver maturato almeno 6 mesi di rapporto di lavoro presso il datore di lavoro tenuto alla corresponsione del Tfr.
Le disposizioni sopra riportate non trovano applicazione con riferimento ai datori di lavoro sottoposti a procedure concorsuali ed alle Aziende dichiarate in crisi di cui all’art. 4, della Legge n. 297/82.
In caso di mancata espressione della volontà di cui sopra, resta fermo quanto stabilito dalla normativa vigente. Le somme non destinate all’opzione in commento vanno a finanziare il “Fondo per i lavoratori dipendenti del settore privato” di cui all’art. 1, comma 755, della Legge n. 296/06 (per le Imprese con più di 50 dipendenti).
Il comma 27 ha disposto che l’importo della quota maturanda del Tfr erogato in busta paga non costituisce reddito rilevante ai fini dell’ammissione al “Bonus Irpef“ di cui all’art. 13, comma 1-bis, del Tuir.
I commi da 28 a 31 prevedono una serie di disposizioni inerenti le modalità di erogazione del Tfr in busta paga.
I commi da 32 a 34 dispongono la costituzione, presso l’Inps, di un “Fondo di garanzia per l’accesso ai finanziamenti per la corresponsione della quota maturanda del Tfr”, e rimandano la definizione dei criteri e delle condizioni e le modalità di funzionamento del Fondo ad apposito Dpcm. da emanare entro il 31 gennaio 2015.
Commi da 35 a 46 – Agevolazioni per spese in R&S
Dal 2015 al 2019 viene riconosciuto, a tutte le Imprese che effettuano investimenti in attività di ricerca e sviluppo, un credito d’imposta nella misura del 25% delle spese sostenute in eccedenza rispetto alla media dei medesimi investimenti realizzati nel periodo 2012-2014. Il credito d’imposta è riconosciuto fino ad un importo massimo annuale di Euro 5 milioni per ciascun beneficiario, e soltanto se sono state sostenute in un singolo esercizio spese per attività di ricerca e sviluppo superiori ad Euro 30.000.
Il credito d’imposta deve essere indicato nella relativa Dichiarazione dei redditi e non concorre alla formazione del reddito, né della base imponibile Irap.
Inoltre, i soggetti titolari di reddito d’impresa possono optare, per 5 anni irrevocabilmente, affinché non concorrano a formare il reddito complessivo, per il 50%, i redditi derivanti dall’utilizzo di opere dell’ingegno, da brevetti industriali, da marchi d’impresa funzionalmente equivalenti ai brevetti, nonché da processi, formule e informazioni relativi ad esperienze acquisite nel campo industriale, commerciale o scientifico giuridicamente tutelabili. Non concorreranno totalmente a formare il reddito complessivo le plusvalenze derivanti dalla cessione dei beni più sopra indicati, a condizione che almeno il 90% del corrispettivo derivante dalla cessione sia reinvestito prima della chiusura del secondo periodo d’imposta successivo a quello nel quale si è verificata la cessione.
Comma 47 – Ecobonus e ristrutturazione
Con una modifica agli artt. 14 e 16, del Dl. n. 63/13, convertito con modificazioni dalla Legge n. 90/13:
- viene estesa la detrazione Irpef del 65% fino al 31 dicembre 2015, sia per gli interventi relativi agli edifici esistenti, sia per gli interventi relativi alle parti comuni condominiali;
- è prevista la detrazione Irpef del 50% per le spese sostenute fino al 31 dicembre 2015 per gli interventi di ristrutturazione edilizia, nonché per le spese per l’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici, fermo restando che le stesse spese sono computate, ai fini della fruizione della detrazione, indipendentemente dall’importo delle spese sostenute per i lavori di ristrutturazione che fruiscono delle detrazioni.
Commi da 54 a 89 – Il nuovo regime fiscale agevolato per i lavoratori autonomi
Un nuovo regime fiscale agevolato per persone fisiche esercenti attività di impresa, arti o professioni è coniato dall’art. 1, commi da 54 a 89, della “Legge di stabilità 2015”.
La nuova legislazione, alla presenza di specifici requisiti, consente ai soggetti sopra citati di determinare (dal 2015) il reddito imponibile applicando ai ricavi o ai compensi percepiti un coefficiente di redditività che varia a seconda del tipo di attività esercitata (individuata in relazione ai codici Ateco riportati nell’Allegato n. 4 annesso al Provvedimento legislativo in esame). Dal reddito così determinato si deducono i contributi versati in ottemperanza a disposizioni di legge.
Il carico fiscale che grava sui soggetti “agevolati” – cristallizzato in un’unica Imposta sostitutiva delle Imposte sui redditi, delle Addizionali regionali e comunali e dell’Irap – è quantificato nella misura del 15% del reddito come sopra calcolato. Il versamento dell’Imposta sostitutiva segue le regole previste per il pagamento dell’Irpef.
Accedono al regime in parola, senza necessità di alcuna comunicazione, i contribuenti che, rispetto all’anno solare precedente:
- hanno conseguito ricavi, ovvero percepito compensi, in misura non superiore ad importi predeterminati, variabili da Euro 15.000 a Euro 40.000 (come per la determinazione del coefficiente di redditività rileva a tal fine la tipologia di attività esercitata contraddistinta dal codice Ateco);
- hanno sostenuto spese per prestazioni di lavoro per un ammontare non superiore a Euro 5.000 lordi;
- riportano alla chiusura dell’esercizio un costo complessivo riferito ai beni strumentali (al lordo degli ammortamenti) che non eccede gli Euro 20.000;
- pur avendo percepito redditi da lavoro dipendente e ad essi assimilati, hanno comunque “… conseguito … [redditi in misura prevalente] … nell’attività d’impresa, dell’arte o della professione …”. Il principio appena esposto non trova valenza allorché il coacervo dei citati redditi [sia da lavoro dipendente (o assimilato) che autonomo] non ecceda l’importo di Euro 20.000, oppure se il rapporto di lavoro dipendente (o assimilato) sia cessato [art. 1, comma 54, punto d), “Legge di stabilità 2015”].
I requisiti di cui sopra devono essere verificati anno per anno affinché il contribuente possa continuare ad usufruire del regime agevolato. Con riferimento alle Imprese, mentre per l’accesso al regime in parola il valore-soglia di cui al punto 1) dovrebbe conteggiarsi sui ricavi calcolati in base al principio della competenza, ai fini del mantenimento dell’agevolazione negli anni successivi rileverebbero invece solo i ricavi incassati.
Per i soggetti che intraprendono l’esercizio di imprese, arti e professioni, l’assenza di parametri storici a cui agganciare i limiti di cui sopra richiede che i requisiti di accesso al regime “forfetario” siano valutati in via presuntiva con riferimento al primo anno di vita dell’Impresa individuale o al primo anno di svolgimento della professione (pertanto, rispetto alle Imprese dovrebbero essere presi ai riferimento i ricavi che si prevedono di percepire). All’uopo, è richiesta apposita comunicazione da rendere nella Dichiarazione di inizio attività di cui all’art. 35 del Dpr. 633/72. Ai novizi viene anche concessa un’ulteriore agevolazione fiscale: il reddito imponibile (calcolato come sopra) è da ridursi di un terzo per i primi 3 anni di attività.
Ai fini dell’applicazione dell’Iva, i soggetti che accedono al regime in parola non esercitano per le operazioni nazionali la rivalsa dell’Imposta di cui all’art. 18 del Dpr. n. 633/72 e non hanno diritto alla detrazione dell’Iva dovuta o addebitata sugli acquisti ai sensi dell’art. 19 del Decreto citato.
I contribuenti in questione (salvo che per alcune tipologie di operazioni riconducibili all’applicazione del comma 60 dell’art. 1 della “Legge di stabilità 2015”) sono esonerati dal versamento dell’Iva e da tutti gli altri obblighi previsti dal ridetto Decreto n. 633/72. Permangono tuttavia le seguenti incombenze: numerazione e conservazione delle fatture di acquisto e delle bollette doganali, certificazione dei corrispettivi e conservazione dei relativi documenti.
Commi da 125 a 132 – “Bonus nascite” e “Bonus acquisti per famiglie numerose”
Il comma 125 ha disposto che, per ogni figlio nato o adottato tra il 1° gennaio 2015 e il 31 dicembre 2017, venga riconosciuto un assegno di Euro 960 erogato mensilmente a decorrere dal mese di nascita o di adozione. L’assegno è corrisposto fino al terzo anno d’età del figlio ovvero fino al terzo anno dall’ingresso nel nucleo familiare a seguito d’adozione, per i figli di cittadini italiani, di uno Stato membro o di cittadini extracomunitari con permesso di soggiorno, residenti in Italia e aventi un Isee inferiore ad Euro 25.000 annui. Nel caso in cui il nucleo familiare di appartenenza del lavoratore abbia un Isee inferiore ad Euro 7.000 annui, l’importo dell’assegno è raddoppiato.
L’Inps provvede all’erogazione dell’assegno utilizzando le risorse a disposizione a legislazione vigente.
Le disposizioni attuative del “Bonus” verranno stabilite con Dpcm. da emanarsi entro il 31 gennaio 2015.
Il comma 129 ha escluso l’importo dell’assegno in parola dal computo del reddito rilevante ai fini del “Bonus Irpef” di cui all’art. 13, comma 1-bis, del Dpr. n. 917/86.
Il comma 130 ha introdotto il “Bonus per acquisto di beni e servizi” a favore dei nuclei familiari con 4 o più figli aventi un Isee inferiore a Euro 8.500 annui. Un successivo Dpcm. stabilirà, entro il 31 gennaio, l’ammontare massimo del beneficio e le disposizioni attuative dell’agevolazione.
I successivi commi 131 e 132 stanziano risorse per interventi a favore della famiglia: sviluppo del sistema territoriale dei Servizi socio-educativi per la prima infanzia e sostegno delle adozioni internazionali.
Commi 137 e 138 – Detrazione e deduzione Irpef/Ires erogazioni liberali alle Onlus
Il comma 137 dispone, con la lett. a), l’innalzamento del limite massimo da Euro 2.065 annui ad Euro 30.000 per beneficiare della detrazione Irpef 26% per le erogazioni liberali alle Onlus, prevista dall’art. 15, comma 1.1, del Dpr. n. 917/86.
La lett. b) ha previsto il medesimo innalzamento ai fini della fruizione della deduzione dalla base imponibile delle Imprese.
Le presenti disposizioni si applicano a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso alla data del 31 dicembre 2014.
Comma 141 – Erogazioni a Partiti politi da parte di candidati ed eletti
La disposizione amplia l’art. 11, comma 4-bis, del Dl. 28 dicembre 2013, n. 149, e prevede che le erogazioni in denaro effettuate a favore di Partiti politici, con versamenti effettuati tramite bonifico bancario o postale e tracciabili secondo la vigente normativa antiriciclaggio, sono ora detraibili, ai sensi dell’art. 15, comma 1-bis del Tuir, anche quando i versamenti sono effettuati, anche sotto forma di donazione, dai candidati e dagli eletti alle cariche pubbliche in conformità a previsioni regolamentari o statutarie deliberate dagli stessi partiti o movimenti politici beneficiari.
Comma 152 – Ristrutturazione edifici scolastici della Sardegna
Il comma 152 stanzia, per il 2015, Euro 5 milioni per la ristrutturazione degli edifici scolastici delle Scuole materne, elementari e medie dei Comuni della Sardegna danneggiati dagli eventi alluvionali del mese di novembre 2013.
Comma 153 – Realizzazione di opere di accesso agli Impianti portuali
E’ autorizzata la spesa di Euro 100 milioni, per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019, per la realizzazione di opere di accesso agli Impianti portuali. Le risorse sono ripartite con Delibera Cipe, previa verifica dell’attuazione delle disposizioni contenute nell’art. 13, comma 4, del Dl. n. 145/13.
Comma 154 – Destinazione del 5 per mille Irpef
Il comma 154 ha prorogato anche per l’esercizio finanziario 2015 le disposizioni di cui all’art. 2, commi 4-novies e 4-undecies, del Dl. n. 40/10, inerenti l’individuazione delle categorie beneficiare e dei criteri per la rendicontazione della destinazione delle somme erogate. Entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della Legge n. 190/14, dovrà essere emanato un Dpcm. volto ad assicurare la trasparenza e l’efficacia nell’utilizzazione della quota del 5 per mille.
La norma in esame ha esteso, a decorrere dall’esercizio finanziario 2014, l’applicazione delle norme contenute all’interno del Dpcm. 23 aprile 2010, rideterminando le scadenze ivi contenute per ciascun esercizio finanziario.
Comma 158 – Incremento dello stanziamento del “Fondo nazionale per le politiche sociali”
Sono incrementati di Euro 300 milioni, a decorrere dall’anno 2015, gli stanziamenti del “Fondo nazionale per le politiche sociali”, di cui all’art. 20, comma 8, della Legge n. 328/00.
Comma 159 – “Fondo per le non autosufficienze per i malati di Sla”
Sono stanziati ad incremento del “Fondo per le non autosufficienze” di cui all’art. 1, comma 1264, della Legge n. 296/06, anche ai fini del finanziamento degli interventi a sostegno delle persone affette da sclerosi laterale amiotrofica, Euro 400 milioni per l’anno 2015 e Euro 250 milioni annui a decorrere dall’anno 2016.
Comma 160 – “Fondo per il diritto al lavoro dei disabili”
Dal 2015 è incrementato il “Fondo per il diritto al lavoro dei disabili”, di cui all’art. 13, comma 4, della Legge n. 68/99, per Euro 20 milioni annui.
Commi 179 e 180 – “Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell’asilo”
Vengono stanziati ulteriori Euro 187,5 milioni annui, a decorrere dall’anno 2015, per il “Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell’asilo” di cui all’art. 1-septies, del Dl. n. 416/89, nonché aggiuntivi Euro 3 milioni, dall’anno 2015 sempre per il suddetto “Fondo”, per la realizzazione di iniziative complementari o strumentali necessarie all’integrazione degli immigrati nei Comuni, singoli o associati, sedi di centri di accoglienza per richiedenti asilo con una capienza pari o superiore a 3.000 unità.
Comma 181 – “Fondo per l’accoglienza dei minori stranieri non accompagnati”
Le risorse contenute nel Fondo di all’art. 23, comma 11, quinto periodo, del Dl. n. 95/12, vengono trasferite in un apposito “Fondo per l’accoglienza dei minori stranieri non accompagnati”; inoltre, le risorse del “Fondo” neo-istituito sono state incrementate di Euro 12,5 milioni annui a decorrere dall’anno 2015.
Comma 187 – Riforma del “Terzo Settore”, dell’Impresa sociale e per la disciplina del Servizio civile universale
Per la riforma del “Terzo Settore”, dell’Impresa sociale e per la disciplina del Servizio civile universale, è autorizzata una spesa di Euro 50 milioni per l’anno 2015, di Euro 140 milioni per l’anno 2016 e di Euro 190 milioni annui a decorrere dall’anno 2017.
Comma 192 – Attribuzione prioritaria di risorse alle reti metropolitane
Le reti metropolitane di aree metropolitane vengono inserite tra le opere a destinazione prioritaria (art. 3, comma 6, del Dl. n. 133/14).
Comma 199 – Stabilizzazione dei Lsu da parte dei Comuni
E’ istituito un “Fondo per il finanziamento di esigenze indifferibili” avente dotazione di Euro 110 milioni per ciascuno degli anni 2015, 2016 e 2017 e di Euro 100 milioni annui a decorrere dal 2018. Le risorse dovranno essere ripartite tra le finalità di cui all’Elenco n. 1, allegato alla Legge n. 190/14, con Dpcm. da adottarsi entro il 31 gennaio 2015. Tra le risorse citate sono previsti Euro 100 milioni annui per la stipulazione di convenzioni con i Comuni interessati alla stabilizzazione dei Lsu con oneri a carico del bilancio comunale, nonché alla prosecuzione del finanziamento di progetti per Servizi socialmente utili
Comma 207 – Superamento della clausola di salvaguardia di cui all’art. 1, comma 430, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147
Viene modificato l’art. 1, comma 430, della “Legge di stabilità 2014”, secondo il quale, con Dpcm. da adottarsi entro il 15 gennaio 2016 (in luogo del 15 gennaio 2015), dovranno essere disposte variazioni delle aliquote d’imposta e riduzioni della misura delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti in modo tale da assicurare maggiori entrate per Euro 3.272 milioni (in luogo di Euro 7.000 milioni) per l’anno 2016 e per Euro 6.272 milioni (in luogo di Euro 10.000 milioni) a decorrere dal 2017.
Al contempo, la norma prevede che, qualora entro la data del 1° gennaio 2016 tali misure non vengano adottate o siano adottate in misura inferiore a quella prevista, debbano essere approvati provvedimenti normativi atti ad assicurare il conseguimento delle suddette maggiori entrate, ovvero dei previsti risparmi di spesa, con interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica.
Commi da 223 a 228 – “Fondo acquisto veicoli del trasporto pubblico locale”
Le disposizioni in commento prevedono che le risorse del “Fondo per il rinnovo del parco automobilistico del trasporto pubblico locale, regionale e interregionale”, previste dall’art. 1, comma 83, della “Legge di stabilità 2014”, siano destinate all’acquisto di materiale rotabile su gomma e non più all’acquisto di natanti e ferry boat per il trasporto pubblico lagunare, secondo le modalità fissate con apposito Dm. Infrastrutture Trasporti. Il Decreto dovrà stabilire altresì le modalità di revoca e di successiva riassegnazione delle suddette risorse. La ripartizione delle risorse su base regionale dovrà tener conto dei seguenti criteri:
- a) migliore rapporto tra posto/km prodotti e passeggeri trasportati;
- b) condizioni di vetustà nonché classe di inquinamento degli attuali parchi veicolari;
- c) entità del cofinanziamento regionale e locale;
- d) posti /km prodotti.
Conseguentemente, non trova più applicazione la modalità di ripartizione del “Fondo” tra le Regioni previsto dal secondo periodo dell’art. 1, comma 83, sopra menzionato. In relazione alle quote spettanti, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, per conseguire risparmi di spesa, possono assumere le funzioni di Centro unico di acquisto, indicando le tipologie di veicoli.
In riferimento al Trasporto pubblico locale nelle aree metropolitane, il comma 228, prevede che il “Fondo” di cui all’art. 1, comma 88, della “Legge di stabilità 2014”, sia destinato esclusivamente alle reti metropolitane in costruzione in aree metropolitane. A tal fine, sono assegnati al suddetto “Fondo” appositi contributi.
Comma 241 – Fondi per la tutela e la promozione del patrimonio culturale e storico
Il comma 241 stanzia Euro 5,5 milioni per il 2015 per tutelare e promuovere il patrimonio culturale e storico. Gli interventi da finanziare saranno individuati con Dm. Infrastrutture e Trasporti, di concerto con il Ministro dei Beni e delle Attività culturali e del Turismo.
Commi 244 e 245 – Determinazione della rendita catastale per gli immobili ad uso produttivo
Il comma 244 dispone che, nelle more della revisione della disciplina del Sistema estimativo del Catasto dei fabbricati, prevista dall’art. 2, della Legge n. 23/14, l’art. 10 del Rd. 652/39, inerente i fabbricati costruiti per le speciali esigenze dell’attività industriale e commerciale, si applica secondo le istruzioni contenute nella Circolare Agenzia del Territorio 30 novembre 2012, n. 6.
Il comma 245 precisa che non sono prese in considerazione dagli Uffici dell’Agenzia delle Entrate (all’interno della quale è confluita l’Agenzia del Territorio) le segnalazioni dei Comuni relativi alla rendita catastale difformi rispetto alle istruzioni impartite dalla sopra citata Circolare n. 6/12.
Comma 246 – Riscadenzamento mutui per famiglie e medie-piccole-micro imprese
Il Mef e il Mise, entro il prossimo 31 marzo 2015, previo accordo con l’Abi e con le Associazioni dei rappresentanti delle imprese e dei consumatori, concorderanno, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, casistiche e misure per consentire di sospendere il pagamento della quota capitale delle rate per gli anni dal 2015 al 2017 e di allungare i piani di ammortamento dei mutui e dei finanziamenti a carico delle famiglie e delle micro-piccole-medie imprese.
Commi 254 e 255 – Proroga del blocco economico della Contrattazione nazionale anche per il 2015 per il personale dipendente della P.A.
Il comma 254 proroga, anche per l’anno 2015, il blocco economico della Contrattazione nazionale del personale dipendente dalla P.A. di cui all’art. 1, comma 2, del Dlgs. n. 165/01, previsto dall’art. 9, comma 17, del Dl. n. 78/10, convertito con Legge n. 122/10. La Contrattazione, per il triennio 2013-2015, potrà avere luogo solo per la parte normativa, senza possibilità di recupero per la parte economica.
E’ fatta salva l’erogazione dell’indennità di vacanza contrattuale corrisposta ai sensi dell’art. 47-bis, comma 2, del Dlgs. n. 165/01 che, per effetto della modificata apportata dal comma 255 all’art. 1, comma 452, della Legge n. 147/13, viene stabilita per gli anni 2015-2018 (prima era previsto il triennio 2015-2017) in quella in godimento al 31 dicembre 2013.
Comma 268 – Proroga dei rapporti di lavoro a tempo determinato stipulati dalle Regioni a statuto speciale, nonché dagli Enti territoriali compresi nel territorio delle stesseVengono modificati i termini di cui al quarto e quinto periodo del comma 9-bis dell’art. 4 del Dl. n. 101/13, convertito con Legge n. 125/13. L’attuale versione prevede che, in caso di mancato rispetto del Patto di stabilità interno per l’anno 2014 da parte delle Regioni a statuto speciale, nonché dagli Enti territoriali compresi nel territorio delle stesse, al solo fine di consentire la proroga dei rapporti di lavoro a tempo determinato fino al 31 dicembre 2015, non si applica la sanzione di cui alla lett. d), del comma 26, dell’art. 31, della Legge n. 183/11. Per l’anno 2015, permanendo il fabbisogno organizzativo e le comprovate esigenze istituzionali volte ad assicurare i servizi già erogati, la proroga dei rapporti di lavoro a tempo determinato per i medesimi Enti può essere disposta in deroga ai termini ed ai vincoli di cui al comma 9 del medesimo articolo.Commi da 270 a 273 – Valorizzazione del patrimonio immobiliare pubblicoPer assicurare il conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica connessi al Programma di valorizzazione e cessione di immobili pubblici di cui all’art. 1, comma 391, della “Legge di stabilità 2014”, la disposizione modifica l’art. 7, comma 1, secondo periodo, del Dl. n. 282/02, autorizzando l’Agenzia del Demanio, per gli anni 2015, 2016 e 2017, ad alienare il patrimonio dello Stato, oltre che con trattativa privata, anche mediante procedura ristretta, con la quale potranno essere invitati investitori qualificati in possesso di requisiti e caratteristiche fissati con Dm. Mef.Per gli stessi fini, mediante l’ottimizzazione degli spazi ad uso di ufficio e la conseguente liberazione degli stessi nella prospettiva della loro valorizzazione e cessione, viene modificato l’art. 2 della Legge 23 dicembre 2009, n. 191, in particolare novellando il comma 222-quater e introducendo il comma 222-quinquies.Con le modifiche apportate al comma 222-quater, sono attribuite all’Agenzia del Demanio funzioni di indirizzo e di impulso dell’attività di razionalizzazione svolta dalle Amministrazioni dello Stato, anche mediante la diretta elaborazione di Piani di razionalizzazione secondo quanto previsto dal comma 222. Nel caso di assenza delle necessarie specifiche risorse finanziarie, l’attuazione del Piano di razionalizzazione è sospesa fino alla disponibilità di nuove risorse.Il nuovo comma 222-quinquies, al fine di dare concreta e sollecita attuazione ai Piani di razionalizzazione predetti, dispone che, a decorrere dal 1º gennaio 2015, è istituito presso il Mef un Fondo denominato “Fondo per la razionalizzazione degli spazi”, con una dotazione iniziale di Euro 20 milioni, con la finalità di finanziare le opere di riadattamento e ristrutturazione necessarie alla riallocazione delle Amministrazioni statali in altre sedi di proprietà dello Stato.Il comma 273 apporta modifiche all’art. 12, del Dl. n. 98/11, attribuendo al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti le decisioni di spesa relative agli interventi manutentivi da effettuare, a cura delle strutture del medesimo Ministero. Al fine di consentire di far fronte a imprevedibili e indifferibili esigenze di pronta operatività ed a una maggiore mobilità del personale, connesse all’assolvimento dei propri compiti istituzionali, oltre al Corpo della Guardia di finanza, vengono autorizzati anche la Polizia di Stato, l’Arma dei Carabinieri, il Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, all’esecuzione degli interventi specifici presso le sedi dei propri reparti.Le Amministrazioni dello Stato di cui all’art. 1, comma 2, del Dlgs. n. 165/01, e gli altri soggetti pubblici di cui al predetto art. 12, comma 2, del Dl. n. 98/11, dotati di autonomia finanziaria, ai fini della copertura dei costi degli interventi in oggetto, dovranno mettere a disposizione la corrispondente provvista finanziaria per integrare i fondi di cui al comma 6. Commi da 274 a 275 – Valorizzazione della Società Poste italiane SpaCon l’obiettivo di valorizzare la Società Poste italiane Spa, assicurando maggiore certezza e stabilità dei rapporti giuridici, nonché la sostenibilità dell’onere del “Servizio postale universale” in relazione alle risorse pubbliche disponibili, la norma in commento proroga l’efficacia del contratto di programma per il triennio 2009-2011, stipulato tra il Ministero dello Sviluppo economico e la Poste italiane Spa, fino alla conclusione della procedura di approvazione del nuovo contratto per il quinquennio 2015-2019. Il comma 275 reca le disposizioni inerenti la sottoscrizione e la notificazione del contratto di programma alla Commissione europea, nonché detta l’iter di approvazione dello stesso.Commi da 276 a 280 – Funzionamento del “Servizio postale universale”I commi da 276 a 280 recano disposizioni inerenti al funzionamento del “Servizio postale universale”, nell’ottica della razionalizzazione e di rimodulazione della frequenza settimanale del servizio – in particolari aree a bassa densità di popolazione – al fine di adeguare i livelli di servizio alle mutate esigenze degli utenti in funzione del contesto tecnico, economico e sociale, nonché di assicurare la sostenibilità dell’onere del “Servizio universale” in relazione alle risorse disponibili.Commi da 281 a 283 – Spesa in favore di Poste italiane SpaAl fine di dare attuazione alla Sentenza del Tribunale dell’Unione europea 13 settembre 2013 (Causa T-525/08, Poste italiane contro Commissione Ue) in materia di aiuti di Stato, il comma 281 autorizza la spesa di Euro 535 milioni per l’anno 2014 a favore di Poste italiane Spa. Le disposizioni di cui ai commi da 281 a 283 entrano in vigore dalla data di pubblicazione della presente Legge n. 190/14 nella Gazzetta Ufficiale.
Comma 297 – Riduzione di spese per le Società pubbliche – Sogei Spa
Viene modificato l’art. 4, comma 3-bis, del Dl. n. 95/12, al fine di garantire efficienza operativa, razionalizzazione nell’utilizzo delle risorse e riduzione dei costi di funzionamento, nonché di realizzare i progetti d’innovazione tecnologica previsti anche nell’ambito dell’Agenda digitale italiana e rafforzare il supporto all’Amministrazione economico-finanziaria nelle azioni di contrasto all’evasione fiscale. Nell’ambito del trasferimento delle attività informatiche riservate allo Stato e delle attività di sviluppo e gestione dei sistemi informatici delle Amministrazioni pubbliche alla Sogei Spa, si prevede la sottoscrizione, entro il 30 giugno 2015, di un accordo-quadro non normativo con cui disciplinare i servizi erogati e fissati i relativi costi, regole e meccanismi di monitoraggio.
Comma 314 – Efficientamento della lotta all’evasione fiscale
La norma sostituisce il comma 4, dell’art. 11, del Dl. n. 201/11, e prevede la possibilità per l’Agenzia delle Entrate di utilizzare in modo generalizzato le banche-dati a disposizione della P.A. per la lotta all’evasione fiscale al fine di migliorare l’efficacia dei controlli mirati. Per le verifiche sull’Isee, l’Agenzia delle Entrate potrà ora tenere conto anche delle giacenze medie sui depositi bancari.
Comma 331 – Divieto di utilizzazione del personale del Comparto Scuola presso le P.A. di cui all’Elenco Istat
Dal 1° settembre 2015, fatte salve le ipotesi di collocamento fuori ruolo previste da specifiche disposizioni di legge, il personale appartenente al Comparto Scuola non può essere posto in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o utilizzazione comunque denominata, presso le Pubbliche Amministrazioni inserite nel conto economico consolidato della P.A., come individuate dall’Istat ai sensi dell’art. 1, comma 2, della Legge n. 196/09.
Commi da 387 a 388 – Ottimizzazione della gestione di Tesoreria dello Stato
La Decisione della Banca centrale europea Bce/2014/23 “sulla remunerazione di depositi, saldi e riserve in eccesso” e il relativo Atto di indirizzo Bce/2014/22, emanato anch’esso il 5 giugno 2014, “che modifica l’Indirizzo Bce/2014/9 sulla gestione di attività e passività nazionali da parte delle Banche centrali nazionali”, stabiliscono tra l’altro un limite alla giacenza complessiva remunerata dei depositi detenuti dalle Amministrazioni pubbliche presso una Banca centrale nazionale, introducendo l’applicazione di un tasso di interesse negativo alla giacenza in eccesso, qualora la stessa Bce decida di ridurre sotto lo zero il tasso di interesse sui depositi (tasso “deposit facility”). Tali Decisioni della Bce hanno determinato un generale abbassamento dei tassi dei titoli di Stato italiani, rendendo necessarie alcune modifiche alla gestione della liquidità del Tesoro.
Le disposizioni modificative sono state inserite per consentire la movimentazione semplificata e agevole della liquidità dello Stato, al fine di contenere, nei limiti del possibile, l’applicazione di rendimenti negativi sulle giacenze dei depositi governativi detenuti presso la Banca d’Italia.
La norma in commento inoltre interviene per razionalizzare e rendere possibile una più efficiente gestione della liquidità, integrando opportunamente le disposizioni del Testo unico del debito pubblico.
Commi da 392 a 395 – Assoggettamento delle Cciaa alla “Tesoreria unica” e proroga del termine finale per la sospensione della Tesoreria unica c.d. “mista”
I commi in questione assoggettano al Sistema di “Tesoreria unica” le Camere di Commercio, le quali saranno tenute a depositare le proprie disponibilità liquide su conti aperti presso la Tesoreria dello Stato e non più presso il Sistema bancario; il riversamento delle risorse liquide presso la Tesoreria statale è previsto entro il 1° febbraio 2015 e quello per lo smobilizzo degli investimenti entro il 30 giugno 2015.
Restano escluse dal riversamento le disponibilità delle Cciaa rivenienti da operazioni di mutuo, prestito e ogni altra forma di indebitamento non sorrette da alcun contributo in conto capitale o in conto interessi da parte dello Stato, delle Regioni o di altre P.A..
Il comma 394 proroga dal 31 dicembre 2014 al 31 dicembre 2017 il termine finale per la sospensione del regime di “Tesoreria unica mista”, e prevede che le entrate proprie degli Enti territoriali, degli Enti del Comparto sanitario, delle Università e delle Autorità portuali, devono rimanere depositate presso la Tesoreria statale invece di confluire nel Sistema bancario.
Commi da 396 a 397 – Certificazione e cessione dei crediti assistiti da garanzia dello Stato
Dal 1° gennaio 2015 è modificato l’art. 37, comma 6, del Dl. n. 66/14, e autorizzata l’istituzione di un’apposita contabilità speciale per le finalità di cui al Fondo istituito nello stato di previsione del Mef e finalizzato ad integrare le risorse iscritte sul bilancio statale destinate alle garanzie rilasciate dallo Stato.
Commi da 398 a 417 – Concorso delle Regioni alla riduzione della spesa pubblicaSi dispongono le modifiche al comma 6, dell’art. 46, del Dl. n. 66/14, ed escluso dall’ulteriore concorso alla riduzione della spesa pubblica le Province autonome di Trento e Bolzano; la norma pertanto nel 2015 è limitata alle sole Regioni a statuto ordinario.Il concorso alla riduzione della spesa pubblica assegnato a ciascuna Regione a statuto speciale, secondo gli importi della Tabella di cui al comma 400, per il triennio 2015-2017, è prorogata al 2018.Per il quadriennio 2015-2018, il contributo delle Regioni a statuto ordinario è incrementato annualmente di Euro 3.452 milioni, secondo gli importi da recepire con intesa sancita dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, entro il 31 gennaio 2015. A seguito della predetta intesa saranno rideterminati i livelli di finanziamento degli ambiti individuati e le modalità di acquisizione delle risorse da parte dello Stato. Il comma 400 dispone che le Regioni a statuto speciale (esclusa la Regione Trentino-Alto Adige) e le Province autonome di Trento e di Bolzano, dovranno assicurare, per ciascuno degli anni dal 2015 al 2018, un contributo aggiuntivo alla finanza pubblica, in termini d’indebitamento netto e di saldo netto da finanziare, individuandone per ciascuna i relativi importi e le modalità.Le Regioni a statuto speciale, esclusa la Regione Trentino-Alto Adige, per ciascuno degli anni dal 2015 al 2018, assicurano un concorso alla finanza pubblica, in termini di saldo netto da finanziare, secondo le procedure previste dall’art. 27, della Legge n. 42/09.Secondo il comma 404, sempre con le procedure previste dall’art. 27 della Legge n. 42/09, la Provincia autonoma di Trento e la Provincia autonoma di Bolzano, per ciascuno degli anni dal 2015 al 2018, dovranno assicurare un contributo in termini di saldo netto da finanziare per gli importi previsti nella Tabella di cui al comma 400 dell’art. in commento. L’art. 42, comma 5, del Dl. n. 133/14, prevede che gli obiettivi per il concorso alla finanza pubblica della Regione Siciliana potranno essere rideterminati; a tal fine, viene disposto che il Mef, ove necessario, dovrà comunicare alla Regione Siciliana, entro il 30 giugno di ciascun anno, il nuovo obiettivo.Le disposizioni di cui ai commi da 407 a 414 disciplinano le modalità e i termini di concorso alla finanza pubblica della Regione Trentino-Alto Adige. Tali disposizioni sono approvate ai sensi e per gli effetti dell’art. 104 del Testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, di cui al Dpr. n. 670/72. È ridotta da 2 decimi ad 1 decimo la quota di gettito Iva percepita sul territorio della Regione Trentino Alto Adige che è devoluta alla Regione stessa, mentre la quota del gettito Iva percepito sul medesimo territorio che è devoluta alle Province della Regione Trentino alto Adige è aumentata da 7 a 8 decimi del totale.A decorrere dall’anno 2016, la Regione Trentino Alto Adige e le Province conseguono il pareggio del bilancio come definito dall’art. 9, della Legge n. 243/12, accantonando in termini di cassa e in termini di competenza un importo definito d’intesa con il Mef tale da garantire la neutralità finanziaria per i saldi di finanza pubblica. È fatta salva la facoltà da parte dello Stato di modificare, per un periodo di tempo definito, i contributi in termini di saldo netto da finanziare e di indebitamento netto posti a carico della Regione e delle Province, previsti a decorrere dall’anno 2018, per far fronte ad eventuali eccezionali esigenze di finanza pubblica. La Regione Trentino Alto Adige e le Province si obbligano a recepire con propria disposizione, da emanare entro il 31 dicembre 2014, le disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti Locali e dei loro Organismi, previste dal Dlgs. n. 118/11.Ai sensi del comma 410, per l’anno 2014 e per il triennio 2015-2017, è determinato il contributo alla finanza pubblica in termini di saldo netto da finanziare della Regione Trentino Alto Adige e delle Province autonome di Trento e di Bolzano, stabilito quale concorso al pagamento degli oneri del debito pubblico.Con il comma 411 è statuito che l’ammontare delle quote di gettito delle Accise sugli altri prodotti energetici, di cui all’art. 75, comma 1, lett. f), del Testo unico n. 670/72, dovrà essere determinato annualmente sulla base delle immissioni in consumo nel territorio di ciascuna Provincia autonoma. Ai sensi del comma 413, la Provincia autonoma di Trento, per ridurre il debito del Settore pubblico in coerenza con gli obiettivi europei, attiverà un’operazione di estinzione anticipata dei mutui dei propri Comuni, utilizzando le proprie disponibilità di cassa, mediante anticipazioni di fondi ai Comuni.Con il comma 415 sono modificati i commi 454 e 455, dell’art. 1, della Legge n. 228/12; in particolare, è estesa al 2018 la facoltà, già riconosciuta fino al 2017 alla Regione Trentino Alto Adige e alle Province autonome di Trento e di Bolzano, di concordare con il Mef l’obiettivo in termini di competenza eurocompatibile.Il comma 416 ha modificato l’art. 1, comma 526, della Legge n. 147/13, estendendo fino al 2018 l’ulteriore concorso alla finanza pubblica che le Regioni a statuto speciale e le Province autonome di Trento e di Bolzano dovranno assicurare (aggiuntivi Euro 300 milioni). Il comma 417 dispone che mediante accordo, da sancirsi entro il 31 gennaio di ciascun anno in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, da recepirsi con Dm. Mef, potranno essere rideterminati gli importi indicati per ciascuna Regione a statuto speciale e Provincia autonoma nella Tabella di cui al comma 400 della “Legge di stabilità 2015” in commento.Commi 418 e 419 – Concorso delle Province e delle Città metropolitane alla riduzione della spesa pubblica e “fabbisogni standard”Il comma 418 prevede che le Province e le Città metropolitane dovranno concorrere al contenimento della spesa pubblica attraverso una riduzione della spesa corrente di Euro 1.000 milioni per l’anno 2015, di Euro 2.000 milioni per l’anno 2016 e di Euro 3.000 milioni a decorrere dall’anno 2017; sono escluse, fermo restando l’ammontare complessivo del contributo dei periodi precedenti, le Province che risultano in dissesto alla data del 15 ottobre 2014. Con Dm. Interno, di concerto con il Mef, da emanarsi entro il 15 febbraio 2015, sarà stabilito l’ammontare della riduzione della spesa corrente che ciascun Ente dovrà conseguire e del corrispondente versamento tenendo conto anche della differenza tra spesa storica e fabbisogni standard.Il comma 419 dispone che, in caso di mancato versamento del contributo predetto, entro il 30 aprile di ciascun anno, sulla base dei dati comunicati dal Ministero dell’Interno, l’Agenzia delle Entrate provvede al recupero delle predette somme nei confronti delle Province e delle Città metropolitane interessate, a valere sui versamenti dell’Imposta sulle assicurazioni Rca, riscossa tramite Modello “F24”, all’atto del riversamento del relativo gettito alle medesime Province e Città metropolitane; in caso d’incapienza a valere sui versamenti dell’Imposta sulle assicurazione Rca, il recupero è effettuato sui versamenti dell’Imposta provinciale di trascrizione.
Commi da 420 a 430 – Disposizioni per il personale delle Province
A decorrere dal 1º gennaio 2015, alle Province delle Regioni a statuto ordinario è fatto divieto:
- di ricorrere a mutui per spese non rientranti nelle funzioni concernenti la gestione dell’edilizia scolastica, la costruzione e gestione delle strade provinciali e la regolazione della circolazione stradale ad esse inerente, nonché la tutela e valorizzazione dell’ambiente, per gli aspetti di competenza;
- di effettuare spese per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e di rappresentanza;
- di procedere ad assunzioni a tempo indeterminato, anche tramite l’istituto della mobilità;
- di acquisire personale attraverso l’istituto del comando, mentre i comandi in essere cessano alla naturale scadenza ed è fatto divieto di proroga degli stessi;
- di attivare rapporti di lavoro ai sensi degli artt. 90 e 110 del Dlgs. n. 267/00, ed i rapporti in essere ai sensi dell’art. 110 citato cessano alla naturale scadenza ed è fatto divieto di proroga degli stessi;
- di instaurare rapporti di lavoro flessibile di cui all’art. 9, comma 28, del Dl. n. 78/10, convertito dalla Legge n. 122/10;
- di attribuire incarichi di studio e di consulenza.
A decorrere dal 1º gennaio 2015, la dotazione organica delle Città metropolitane e delle Province delle Regioni a statuto ordinario è stabilita in misura pari alla spesa del personale di ruolo alla data dell’8 aprile 2014 (data di entrata in vigore della Legge n. 56/14), ridotta rispettivamente:
- del 30% (per le Città metropolitane)
- del 50% (per le Province)
- del 30 % per le Province con territorio interamente montano e confinanti con Paesi stranieri, di cui all’art. 1, comma 3, secondo periodo, della Legge n. 56/14.
Entro il 31 gennaio 2015, i predetti Enti potranno deliberare una riduzione superiore. Entro il 31 marzo dovrà invece essere individuato il personale che rimane assegnato alle Città metropolitane ed alle Province e quello da destinare alle procedure di mobilità, nel rispetto delle norme di partecipazione sindacale previste dalla normativa vigente.
Nel contesto delle procedure e degli osservatori di cui all’Accordo previsto dall’art. 1, comma 91, della Legge n. 56/14, saranno determinati piani di riassetto organizzativo, economico, finanziario e patrimoniale delle Città metropolitane e delle Province. In tale contesto saranno altresì definite le procedure di mobilità del personale interessato, i cui criteri saranno fissati con Decreto del Ministro per la Semplificazione e la Pubblica Amministrazione, da emanarsi entro il 1° marzo 2015.
Il personale destinatario delle procedure di mobilità è prioritariamente ricollocato secondo le previsioni e le procedure di cui ai commi 424 e 425, dell’art. 1, della Legge n. 190/14 in commento.
In base al comma 424, le Regioni e gli Enti Locali, per gli anni 2015 e 2016, destinano le risorse per le assunzioni a tempo indeterminato:
- all’immissione nei ruoli dei vincitori di concorso pubblico collocati nelle proprie graduatorie vigenti o approvate alla data del 1° gennaio 2015;
- alla ricollocazione nei propri ruoli delle unità soprannumerarie destinatarie dei processi di mobilità.
Per le finalità di ricollocazione del personale in mobilità, le Regioni e gli Enti Locali destinano la restante percentuale della spesa relativa al personale di ruolo cessato negli anni 2014 e 2015.
Fermi restando i vincoli del Patto di stabilità e la sostenibilità finanziaria e di bilancio dell’Ente, le spese per il personale ricollocato non si calcolano al fine del rispetto del tetto di spesa di cui al comma 557, dell’art. 1, della Legge n. 296/06. Il numero delle unità di personale ricollocato o ricollocabile è comunicato al Ministro per gli Affari regionali e le Autonomie, al Ministro per la Semplificazione e la Pubblica Amministrazione e al Ministro dell’Economia e delle Finanze. Le assunzioni effettuate dalle Regioni e dagli Enti Locali in violazione del comma 424 sono nulle.
In base al comma 425, il Dipartimento della Funzione pubblica avvia, presso le Amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le Agenzie, le Università e gli Enti pubblici non economici, una ricognizione dei posti da destinare alla ricollocazione del personale delle Città metropolitane e delle Province interessato ai processi di mobilità. Le Amministrazioni interessate dovranno comunicare un numero di posti, soprattutto riferiti alle sedi periferiche, corrispondente, sul piano finanziario, alla disponibilità delle risorse destinate – per gli anni 2015 e 2016 – alle assunzioni di personale a tempo indeterminato secondo la normativa vigente, al netto di quelle finalizzate all’assunzione dei vincitori di concorsi pubblici collocati nelle graduatorie vigenti o approvate alla data del 1° gennaio 2015. Il Dipartimento della Funzione pubblica procederà quindi a pubblicare l’elenco dei posti comunicati nel proprio sito istituzionale. Nelle more del completamento del procedimento di cui al comma 425, alle Amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, alle Agenzie, alle Università ed agli Enti pubblici non economici, è fatto divieto di effettuare assunzioni a tempo indeterminato. Le assunzioni eventualmente effettuate sono nulle.
Proprio per le finalità di consentire la ricollocazione del personale in mobilità delle Città metropolitane e delle Province viene prorogato al 31 dicembre 2018 il termine del 31 dicembre 2016 previsto dall’art. 4, commi 6, 8 e 9 del Dl. n. 101/13 convertito con Legge n. 125/13 (termine previsto per procedere alle stabilizzazioni nonché alle proroghe dei contratti a tempo determinato in essere).
Nelle more della conclusione delle procedure di mobilità, il relativo personale rimane in servizio presso le Città metropolitane e le Province con possibilità di avvalimento da parte delle Regioni e degli Enti Locali attraverso apposite convenzioni.
A conclusione del processo di ricollocazione del personale in mobilità, le Regioni ed i Comuni, in caso di delega o di altre forme, anche convenzionali, di affidamento di funzioni alle stesse Città metropolitane e Province o ad altri Enti Locali, dispongono contestualmente l’assegnazione del relativo personale con oneri a carico dell’Ente delegante o affidante, previa convenzione con gli Enti destinatari.
Al 31 dicembre 2016, nel caso in cui il personale interessato ai processi di mobilità non sia stato completamente ricollocato, presso ogni Ente di area vasta, ivi comprese le Città metropolitane, si procede, previo esame congiunto con le Organizzazioni sindacali da concludersi entro 30 giorni dalla relativa comunicazione, a definire criteri e tempi di utilizzo di forme contrattuali a tempo parziale del personale non dirigenziale con maggiore anzianità contributiva. Esclusivamente in caso di mancato completo assorbimento del personale in soprannumero e a conclusione del processo di mobilità tra gli Enti di cui ai commi da 421 a 425 (Regioni, Enti Locali, Amministrazioni centrali), si applicano le disposizioni dell’art. 33, commi 7 e 8, del Dlgs. n. 165/01 (collocamento in disponibilità del personale con un’indennità pari all’80% dello stipendio per la durata massima di 24 mesi).
Allo scopo di consentire il regolare funzionamento dei servizi per l’impiego, le Città metropolitane e le Province che, a seguito o in attesa del riordino delle funzioni di cui all’art. 1, commi 85 e seguenti, della Legge n. 56/14, continuino ad esercitare le funzioni ed i compiti in materia di servizi per l’impiego e politiche attive del lavoro, fermo restando il rispetto della vigente normativa in materia di contenimento della spesa complessiva di personale, hanno facoltà di finanziare i rapporti di lavoro a tempo indeterminato, nonché di prorogare i contratti di lavoro a tempo determinato ed i contratti di collaborazione coordinata e continuativa strettamente indispensabili per la realizzazione di attività di gestione dei fondi strutturali e di interventi da essi finanziati, a valere su piani e programmi nell’ambito dei fondi strutturali.
Infine, in considerazione del processo di trasferimento delle funzioni di cui all’art. 1, comma 89, della Legge n. 56/14, le Province e le Città metropolitane possono rinegoziare le rate di ammortamento in scadenza nell’anno 2015 dei mutui che non siano stati trasferiti al Mef, con conseguente rimodulazione del relativo piano di ammortamento.
Comma 431 e 434 – Riqualificazione sociale e culturale delle aree urbane degradate
Al fine della predisposizione del “Piano nazionale per la riqualificazione sociale e culturale delle aree urbane degradate”, i Comuni possono elaborare progetti di riqualificazione costituiti da un insieme coordinato di interventi diretti alla riduzione di fenomeni di marginalizzazione e degrado sociale, nonché al miglioramento della qualità del decoro urbano e del tessuto sociale ed ambientale.
Entro il 30 giugno 2015, i Comuni interessati trasmettono i progetti alla Presidenza del Consiglio dei ministri, secondo le modalità e la procedura stabilite in un apposito bando, approvato con Dpcm. entro il 31 marzo prossimo.
In tale Provvedimento dovranno essere definite:
- a) la costituzione e il funzionamento di un Comitato per la valutazione dei progetti di riqualificazione sociale e culturale delle aree urbane degradate. Ai componenti del Comitato non è corrisposto alcun emolumento, indennità o rimborso di spese. Il Comitato si avvarrà del supporto tecnico delle strutture del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;
- b) la documentazione che i Comuni dovranno allegare ai progetti;
- c) la procedura per la presentazione dei progetti;
- d) i criteri di valutazione e selezione dei progetti da parte del Comitato.
Successivamente, con Dpcm. saranno individuati i progetti da inserire nel “Piano” ai fini della stipulazione di convenzioni o accordi di programma con i Comuni promotori dei progetti medesimi. Le Amministrazioni che sottoscrivono le convenzioni o gli accordi di programma si impegnano a fornire alla Presidenza del Consiglio dei Ministri e al Mit i dati e le informazioni necessarie all’espletamento della attività di monitoraggio degli interventi. L’insieme delle convenzioni e degli accordi stipulati costituisce il “Piano”.
Per l’attuazione degli interventi, a decorrere dall’esercizio finanziario 2015 e fino al 31 dicembre 2017, è istituito, un apposito “Fondo per l’attuazione del Piano nazionale per la riqualificazione sociale e culturale delle aree urbane degradate”, con disponibilità di spesa di Euro 50 milioni per l’anno 2015 e di Euro 75 milioni per ciascuno degli anni 2016 e 2017.
Commi da 435 a 436 – Contenimento della spesa pubblica da parte degli Enti Locali e riduzione del “Fondo di solidarietà comunale”
Il comma 435 prevede che, a decorrere dall’anno 2015, i Comuni concorrano al contenimento della spesa pubblica attraverso una riduzione della spesa corrente di Euro 1.200 milioni; la dotazione del “Fondo di solidarietà comunale” è ridotta di pari importo per gli anni 2015 e successivi.
Per l’anno 2015, fermo restando l’obiettivo complessivo di contenimento della spesa di cui sopra, la riduzione è ridotta al 50% per i seguenti casi:
– Comuni colpiti dal sisma del 20 e 29 maggio 2012, individuati ai sensi dell’art. 1, comma 1, del Dl. n. 74/12, e dall’art. 67-septies del Dl. n. 83/12, n. 83;
– Comuni abruzzesi danneggiati dagli eventi sismici del 6 aprile 2009, individuati con Decreto Commissario delegato n. 3/09, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 89/09, e con Decreto Commissario delegato n. 11/09, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 173/09;
– Comuni danneggiati dagli eventi sismici del 21 giugno 2013 nel territorio delle Province di Lucca e Massa Carrara, per i quali è stato deliberato lo stato di emergenza con Deliberazione del Consiglio dei Ministri 26 giugno 2013, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 161/13.
Commi da 437 a 449 – Interventi per il sisma del 2009 in Abruzzo
Al fine di assicurare la continuità delle attività di ricostruzione e di recupero del tessuto urbano e sociale dei territori abruzzesi colpiti dal sisma del 6 aprile 2009, il Cipe può continuare a destinare quota-parte delle risorse statali stanziate allo scopo, e anche al finanziamento di servizi di natura tecnica e assistenza qualificata.
Per ultimare la rimozione delle macerie nei territori della regione Abruzzo le P.A., nell’ambito delle loro competenze istituzionali correlate alle operazioni di movimentazione e trasporto dei materiali derivanti dal crollo degli edifici pubblici e privati, dalle attività di demolizione e abbattimento degli edifici pericolanti a seguito di Ordinanza sindacale, da interventi edilizi effettuati su incarico della P.A., sono autorizzate ad avvalersi dei siti di stoccaggio autorizzati e localizzati in uno dei Comuni del cratere che abbiano in disponibilità aree per il trattamento del rifiuto.
Le Pubbliche Amministrazioni vigilano affinché i soggetti incaricati dei lavori effettuino la demolizione selettiva e la raccolta selettiva per raggruppare i materiali in categorie omogenee, nel rispetto delle disposizioni di cui al Dl. n. 152/06, e procedano al trasporto verso siti di recupero e smaltimento autorizzati.
Gli Uffici speciali, di cui all’art. 67-ter del Dl. n. 83/12, incaricati del monitoraggio finanziario e attuativo, si occuperanno del monitoraggio dei materiali, nonché di quelli derivanti da interventi edilizi privati conseguenti al sisma del 6 aprile 2009.
Eventuali economie sui contributi concessi, ai sensi dell’art. 3, comma 3, del Dl. n. 39/09, e costo effettivo dell’intervento di riparazione o ricostruzione, restano destinate alla ricostruzione privata per il finanziamento di ulteriori interventi. Le economie ottenute dalla differenza tra le somme stanziate ed i costi effettivi degli interventi gestiti attraverso finanziamenti diretti dei Comuni restano nella disponibilità degli stessi Comuni per il finanziamento di ulteriori interventi di ricostruzione privata.
Con lo scopo di completare le attività finalizzate alla fase di ricostruzione del tessuto urbano, sociale e occupazionale della città dell’Aquila, per il solo anno 2015, tale Comune, nel limite di spesa di Euro 1,7 milioni, e i Comuni del cratere sismico, nel limite di spesa di Euro 0,5 milioni, sono autorizzati a prorogare o rinnovare, entro e non oltre il 31 dicembre 2015, i contratti stipulati sulla base della normativa emergenziale.
Per assicurare la stabilità finanziaria del Comune dell’Aquila, degli altri Comuni del cratere e della Provincia dell’Aquila, sono assegnati specifici contributi straordinari per l’anno 2015, sulla base dei maggiori costi sostenuti o delle minori entrate conseguite derivanti dalla situazione emergenziale.
I fabbricati, ubicati nelle zone colpite dal sisma del 6 aprile 2009, distrutti a seguito di Ordinanze sindacali di sgombero, in quanto inagibili totalmente o parzialmente, sono esenti dal 2015 dall’applicazione della Tasi fino alla definitiva ricostruzione ed all’agibilità dei fabbricati stessi.
Comma 450 – Incentivi ai processi di aggregazione degli Enti Locali
Sono disposte le seguenti agevolazioni per promuovere la razionalizzazione e il contenimento della spesa degli Enti Locali interessati da processi di aggregazione e di gestione associata:
– i Comuni istituiti a seguito di fusione che abbiano un rapporto tra spesa di personale e spesa corrente inferiore al 30%, fermi restando il divieto di superamento della somma delle spese di personale sostenute dai singoli Enti nell’anno precedente alla fusione e il rispetto del limite di spesa complessivo definito a legislazione vigente e comunque nella salvaguardia degli equilibri di bilancio, non sono interessati, nei primi 5 anni dalla fusione, dagli specifici vincoli e dalle limitazioni relativi alle facoltà assunzionali e ai rapporti di lavoro a tempo determinato;
– i Comuni minori che devono esercitare obbligatoriamente in forma associata, mediante Unione di comuni o Convenzione, le “funzioni fondamentali”, devono considerare in maniera cumulata le spese di personale e le facoltà assunzionali, garantendo forme di compensazione fra gli stessi, fermi restando i vincoli previsti dalle vigenti disposizioni e l’invarianza della spesa complessivamente considerata;
– il contributo di Euro 5 milioni, previsto dall’art. 2, comma 1, del Dl. n. 120/13, ad incremento del contributo spettante ai Comuni, ai sensi dell’art. 53, comma 10, della Legge n. 388/00, è ora attribuito alle sole Unioni di comuni per l’esercizio associato delle funzioni.
Comma 451 – Proroga al 2018 del contributo alla finanza pubblica per Province e Città metropolitane
Il comma 451 proroga al 2018, con le stesse entità previste per il 2017, il concorso alla finanza pubblica da parte di Comuni e Province stabilito con l’art. 47, del Dl. n. 66/14. Ricordiamo che l’art. 47 del Dl. n. 66/14 dispone che, nelle more dell’emanazione del Dpcm. di cui all’art. 1, del comma 92, della Legge n. 56/14, inerente al passaggio delle funzioni dalle Province ai nuovi Organismi subentranti, le stesse Province e le Città metropolitane assicurano un contributo alla finanza pubblica pari a Euro 576,7 milioni per l’anno 2015 e pari a Euro 585,7 milioni per ciascuno degli anni 2016 e 2017.
Commi da 452 a 468 – Gestione commissariale debito Regione Piemonte
Considerata la situazione di squilibrio finanziario della Regione Piemonte, al fine di evitare il ritardo dei pagamenti dei debiti pregressi, con Dpcm. il Presidente della Regione Piemonte è nominato, senza maggiori oneri a carico della finanza pubblica, Commissario straordinario del Governo per il tempestivo pagamento dei debiti pregressi della Regione. La gestione commissariale della Regione Piemonte assume, con bilancio separato rispetto a quello della Regione:
– i debiti commerciali certi, liquidi ed esigibili al 31 dicembre 2013 della Regione, compresi i residui perenti non reiscritti in bilancio;
– il debito contratto dalla Regione Piemonte per le anticipazioni di liquidità già contratte ai sensi dell’art. 2, del Dl. n. 35/13. La medesima gestione commissariale può assumere, con il bilancio separato rispetto a quello della Regione, anche il debito contratto dalla Regione Piemonte per le anticipazioni di liquidità già contratte ai sensi del richiamato art. 3, del Dl. n. 35/13.
Il Commissario straordinario del Governo trasmette al Governo la rendicontazione della gestione trimestralmente e al termine della medesima. La gestione commissariale termina quando risultino pagati tutti i debiti posti a suo carico.
Comma 459 – Ripartizione “Fondo di solidarietà comunale” delle Regioni a statuto ordinario
La disposizione incrementa dal 10% al 20% la quota di “Fondo di solidarietà comunale” dei Comuni delle Regioni a statuto ordinario da ripartire sulla base dei fabbisogni standard e delle capacità fiscali standard.
Commi da 460 a 466 – Pareggio di bilancio delle Regioni
La presente norma è finalizzata, nelle more dell’entrata in vigore della Legge n. 243/12 di attuazione del principio del pareggio di bilancio in coerenza con gli impegni europei, ad anticipare all’anno 2015 l’introduzione dell’obbligo per le Regioni a statuto ordinario di assicurare l’equilibrio tra entrate e spese del bilancio. Infatti, viene indicato che l’art. 1, commi da 448 a 466, della Legge n. 228/12, e tutte le norme concernenti la disciplina del Patto di stabilità interno, cessano di avere applicazione per le Regioni a statuto ordinario, con riferimento agli esercizi 2015 e successivi, ferma restando l’applicazione, nell’esercizio 2015, delle sanzioni nel caso di mancato rispetto del Patto di stabilità interno nel 2014, e che le Regioni a statuto ordinario concorrono ora alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica sulla base delle disposizioni di cui ai commi da 460 a 483 della presente “Legge di stabilità 2015”, le quali costituiscono principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica ai sensi degli artt. 117, comma 3 , e 119, comma 2, della Costituzione; inoltre, viene abrogato l’art. 4 del Dl. n. 35/13, concernente la verifica degli equilibri strutturali delle Regioni.
In particolare, ai fini del concorso al contenimento dei saldi di finanza pubblica ed in sostituzione delle regole del Patto di stabilità interno, viene richiesto alle Regioni a statuto ordinario di conseguire l’equilibrio di parte corrente nonché l’equilibrio fra le entrate e le spese finali, espressi sia in termini di competenza che di cassa; nel saldo di parte corrente devono essere incluse le quote di capitale delle rate di ammortamento dei prestiti, come definito dall’art. 40, comma 1, del Dlgs. n. 118/11, ed esclusi l’utilizzo del risultato di amministrazione di parte corrente, del Fondo di cassa, il recupero del disavanzo di amministrazione e il rimborso anticipato dei prestiti.
La definizione dei saldi di riferimento per il pareggio di bilancio è differenziata per gli Enti che hanno partecipato alla sperimentazione prevista dal Dlgs. n. 118/11, i quali già adottano i nuovi schemi di bilancio armonizzati con funzione autorizzatoria e di rendicontazione, rispetto agli altri Enti che, nel 2015, ai fini autorizzatori e di rendicontazione, adotteranno ancora gli schemi di bilancio vigenti nel 2014, in attuazione di quanto previsto dal Dlgs. n. 118/11.
Per le Regioni che già adottano bilanci armonizzati con funzioni autorizzatoria nel 2015, fin da tale esercizio, sia l’equilibrio di parte corrente che l’equilibrio finale saranno definiti in coerenza con la riforma contabile, mentre per le Regioni che non hanno partecipato alla sperimentazione la definizione degli equilibri coerente con la riforma contabile degli Enti territoriali si applica a decorrere dall’esercizio 2016, mentre nell’esercizio 2015 si fa riferimento alle classificazioni di bilancio adottate nell’ordinamento previgente. Infatti, per il 2015, l’equilibrio di parte corrente delle Regioni che non hanno partecipato alla sperimentazione è dato dalla differenza tra le entrate correnti e le spese correnti, incluse le quote di capitale delle rate di ammortamento, con l’esclusione dei rimborsi anticipati. A regime, ai fini del saldo tra entrate e spese finali, le entrate finali saranno quelle ascrivibili ai Titoli 1, 2, 3, 4 e 5 dello schema di bilancio previsto dal Dlgs. n. 118/11, e le spese finali saranno quelle scrivibili ai Titoli 1, 2 e 3. Per la determinazione del saldo tra entrate e spese finali, nel 2015, le Regioni che non hanno partecipato alla sperimentazione faranno riferimento alle entrate di cui ai Titoli 1, 2, 3 e 4 del bilancio adottato nel 2014 e alle spese di cui ai Titoli 1 e 2 del medesimo schema di bilancio.
Ai fini della determinazione degli equilibri, concorrono anche:
– in termini di cassa, l’anticipazione erogata dalla Tesoreria statale nel corso dell’esercizio per il finanziamento della sanità (partite di giro), al netto delle relative regolazioni contabili imputate contabilmente al medesimo esercizio, e il saldo tra il Fondo di cassa della gestione sanitaria accentrata al 1° gennaio e il medesimo Fondo di cassa al 31 dicembre;
– in termini di competenza, gli stanziamenti del “Fondo crediti di dubbia esigibilità” e il saldo tra il “Fondo pluriennale” di entrata e di spesa.
Per l’anno 2015, per gli equilibri rilevano, nel limite complessivo di Euro 2.005 milioni:
– ai fini degli equilibri di cassa, gli utilizzi del Fondo di cassa al 1º gennaio 2015 tenendo anche conto delle entrate rivenienti dall’applicazione dell’art. 20, commi 1 e 1-bis, del Dlgs. n. 625/96, e gli incassi per accensione di prestiti riguardanti i debiti autorizzati e non contratti negli esercizi precedenti;
– ai fini degli equilibri di competenza, gli utilizzi delle quote vincolate del risultato di amministrazione al 1º gennaio 2015, il saldo tra il “Fondo pluriennale vincolato” iscritto in entrata e in spesa, e gli utilizzi della quota libera del risultato di amministrazione accantonata per le reiscrizioni dei residui perenti.
L’importo complessivo delle voci rilevanti ai fini degli equilibri è determinato dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano entro il 31 gennaio 2015, nei limiti del Fondo di cassa al 1º gennaio 2015, della quota vincolata del risultato di amministrazione e della quota libera del risultato di amministrazione accantonata per i residui perenti di ciascuna Regione, e recepito con Decreto Mef; in caso di mancata deliberazione della Conferenza, il Mef emana entro il 28 febbraio 2015 il Decreto sulla base delle determinazioni previste dal comma 465.
Per l’anno 2015, nei saldi individuati per gli equilibri non rilevano:
– nel saldo di cassa, per un importo complessivo di Euro 60 milioni, i pagamenti relativi a debiti in conto capitale delle Regioni non estinti alla data del 31 dicembre 2013, ed i suddetti pagamenti devono riferirsi a debiti in conto capitale:
- a) certi, liquidi ed esigibili alla data del 31 dicembre 2013;
- b) per i quali sia stata emessa fattura o richiesta equivalente di pagamento entro il 31 dicembre 2013;
- c) riconosciuti alla data del 31 dicembre 2013 ovvero che presentavano i requisiti per il riconoscimento di legittimità entro la medesima data. In tal caso, ai fini dei saldi di cui al comma 463 non rilevano gli impegni assunti per consentire il pagamento del debito.
Le sole esclusioni possibili, ai fini degli equilibri di parte corrente e fra le entrate e le spese finali, espressi sia in termini di competenza che di cassa, sono quelle previste dai commi da 460 a 466 della presente “Legge di stabilità 2015”, salvo quanto disposto dal comma 145, primo periodo (esclusione delle spese relative al cofinanziamento nazionale dei fondi strutturali dell’Unione europea).
Comma 467 – Patto di stabilità delle Province e interventi di edilizia scolastica
La disposizione amplia l’art. 31 della Legge n. 183/11, con il comma 14-ter, il quale prevede che nel saldo finanziario di competenza mista, rilevante ai fini della verifica del rispetto del Patto di stabilità interno, non devono essere considerate, nel limite massimo di Euro 50 milioni per l’anno 2015 e di Euro 50 milioni per l’anno 2016, le spese sostenute dalle Province e dalle Città metropolitane per interventi di edilizia scolastica. Apposito Dpcm. individuerà entro il 1° marzo 2015 gli Enti beneficiari dell’esclusione e l’importo dell’esclusione.
Commi da 469 a 478 – Monitoraggio, certificazione e sanzioni del Patto di stabilità per le Regioni
Si prevede, a decorrere dal 2016, che il bilancio di previsione delle Regioni a statuto ordinario debba essere approvato iscrivendo le previsioni di entrata e di spesa in misura tale che sia garantito il rispetto delle regole che disciplinano il pareggio di bilancio. A tale fine, le Regioni devono allegare al bilancio di previsione un apposito prospetto contenente le previsioni di competenza e di cassa che verificano il rispetto dei saldi.
Il comma 470 detta le regole per il monitoraggio dei risultati conseguiti dalle Regioni a statuto ordinario, nonché per l’acquisizione di elementi informativi utili per la finanza pubblica, anche con riferimento alla loro situazione debitoria.
Ai fini della verifica del rispetto degli obiettivi di saldo le Regioni trasmettono, utilizzando il sistema web appositamente previsto, entro il termine perentorio del 31 marzo dell’anno successivo a quello di riferimento, al Mef–RgS, una certificazione dei risultati conseguiti, firmata digitalmente dal rappresentante legale, dal Responsabile del Servizio “Finanziario” e dall’Organo di revisione economico-finanziaria. La trasmissione per via telematica della certificazione ha valore giuridico e la mancata trasmissione della certificazione entro il termine perentorio del 31 marzo costituisce inadempimento all’obbligo del pareggio di bilancio.
Nel caso in cui la certificazione, sebbene in ritardo, attesti il conseguimento degli obiettivi di saldo, si applicano le sole disposizioni di cui al comma 474, lett. d), del presente art. 1 (divieto di assunzioni a qualsiasi titolo e con qualsivoglia tipologia contrattuale).
Decorsi 60 giorni dal termine stabilito per l’approvazione del rendiconto di gestione, la Regione è tenuta a inviare una nuova certificazione, a rettifica della precedente, se rileva, rispetto a quanto già certificato, un peggioramento della propria situazione.
Qualora dal monitoraggio trimestrale o dall’analisi dei conti della Tesoreria statale delle Regioni a statuto ordinario vengano registrati andamenti di spesa non coerenti con gli impegni assunti con l’Ue, il Mef adotta adeguate misure di contenimento della spesa e dei prelevamenti dai conti di Tesoreria statale.
Il comma 474 definisce le misure sanzionatorie applicabili alle Regioni a statuto ordinario che non rispettano gli obiettivi del pareggio di bilancio:
– la Regione è tenuta a versare all’entrata del bilancio statale, entro 60 giorni dal termine stabilito per la trasmissione della certificazione, un terzo dell’importo corrispondente al maggiore degli scostamenti registrati dai saldi rispetto all’obiettivo del pareggio e, nei 2 esercizi successivi, entro il 31 gennaio di ciascun anno, i restanti due terzi equiripartiti. In caso di mancato versamento, nei 60 giorni successivi, è recuperato lo scostamento a valere sulle giacenze depositate nei conti aperti presso la Tesoreria statale. Trascorso inutilmente il termine perentorio stabilito dalla normativa vigente per la trasmissione della certificazione da parte della Regione, si procede al blocco di qualsiasi prelievo dai conti della Tesoreria statale sino a quando la certificazione non risulti acquisita;
– la Regione non può impegnare spese correnti, al netto delle spese per la sanità, in misura superiore all’importo annuale minimo dei corrispondenti impegni effettuati nell’ultimo triennio;
– la Regione non può ricorrere all’indebitamento per gli investimenti; i mutui e i prestiti obbligazionari posti in essere con Istituzioni creditizie e finanziarie per il finanziamento degli investimenti devono essere corredati di apposita attestazione da cui risulti il conseguimento degli obiettivi del pareggio di bilancio per l’anno precedente;
– la Regione non può procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale. E’ fatto altresì divieto di stipulare contratti di servizio che si configurino come elusivi della disposizione della presente lettera;
– la Regione è tenuta a rideterminare le indennità di funzione e i gettoni di presenza del Presidente e dei componenti della Giunta con una riduzione del 30% rispetto all’ammontare risultante alla data del 30 giugno 2014; tale riduzione è applicata ai soggetti in carica nell’esercizio in cui è avvenuta la violazione delle regole sugli equilibri.
I commi 475 e 476 disciplinano le ipotesi in cui la violazione del Patto di stabilità interno sia accertata successivamente all’anno seguente a quello cui la violazione si riferisce; in tal caso, le sanzioni si applicheranno nell’anno successivo a quello in cui sarà stato accertato il mancato conseguimento dell’obiettivo del pareggio. Le Regioni sono tenute a comunicare l’inadempienza al Mef–RgS entro 30 giorni dalla data dell’accertamento della violazione.
Il comma 476 introduce misure antielusive delle regole volte ad assicurare il rispetto degli equilibri di bilancio.
Con Dm. Mef possono essere aggiornati, ove intervengano modifiche legislative alla presente disciplina, i termini riguardanti gli adempimenti delle Regioni a statuto ordinario relativi al monitoraggio e alla certificazione.
Commi da 479 a 483 – Sostituzione norme ex “Patto regionale verticale”
Coerentemente con la nuova disciplina sugli equilibri, per le Regioni (escluse la Regione Trentino-Alto Adige e le Province autonome di Trento e di Bolzano) e i rispettivi Enti Locali, vengono disapplicate dal 2015 le norme recate dai commi da 138 a 142, dell’art. 1, della Legge n. 220/10 (“Patto regionale verticale”), fermi restando gli effetti sugli anni 2015 e 2016 connessi alla loro applicazione negli anni 2013 e 2014.
Nel 2015, le Regioni potranno autorizzare gli Enti Locali del proprio territorio a peggiorare i loro saldi obiettivo per consentire un aumento dei pagamenti in conto capitale, purché sia garantito l’obiettivo complessivo a livello regionale mediante un contestuale miglioramento, di pari importo, dei saldi dei restanti Enti Locali della Regione ovvero dell’obiettivo di saldo tra entrate finali e spese finali in termini di cassa della Regione stessa e, per la Regione Siciliana e le Regioni Friuli Venezia Giulia e Valle d’Aosta, mediante la riduzione dell’obiettivo in termini di competenza eurocompatibile di cui all’art. 1, comma 454, della Legge n. 228/12.
Ai fini della rideterminazione degli obiettivi, le Regioni definiscono criteri di virtuosità e modalità operative e gli Enti Locali comunicano all’Anci, all’Upi e alle Regioni, entro il 15 aprile, gli spazi finanziari di cui necessitano per effettuare pagamenti in conto capitale ovvero gli spazi finanziari che sono disposti a cedere. Entro il termine perentorio del 30 aprile, le Regioni comunicano agli Enti Locali interessati i saldi obiettivo rideterminati e al Mef, con riferimento a ciascun Ente Locale e alla Regione stessa, gli elementi informativi occorrenti per la verifica del mantenimento dell’equilibrio dei saldi di finanza pubblica.
Le Regioni, sulla base delle informazioni fornite dagli Enti Locali, entro il 15 settembre possono, previo accordo con i medesimi Enti, procedere alla rimodulazione dei saldi obiettivo esclusivamente per consentire un aumento dei pagamenti in conto capitale, rideterminando contestualmente e in misura corrispondente i saldi obiettivo dei restanti Enti Locali della Regione ovvero l’obiettivo di saldo tra entrate finali e spese finali in termini di cassa della regione stessa, fermo restando l’obiettivo complessivo a livello regionale.
La Regione Siciliana e le Regioni Friuli Venezia Giulia e Valle d’Aosta operano la compensazione a valere sul proprio obiettivo espresso in termini di competenza eurocompatibile, fermo restando l’obiettivo complessivo a livello regionale.
A tal fine ogni Regione, entro il termine perentorio del 30 settembre, definisce e comunica ai rispettivi Enti Locali i nuovi obiettivi di saldo assegnati e al Mef, con riferimento a ciascun Ente Locale e alla Regione stessa, gli elementi informativi occorrenti per la verifica del mantenimento dell’equilibrio dei saldi di finanza pubblica.
Agli Enti Locali che cedono spazi finanziari è riconosciuta, nel biennio successivo, una modifica migliorativa del loro saldo obiettivo, commisurata al valore degli spazi finanziari ceduti, fermo restando l’obiettivo complessivo a livello regionale. Agli Enti Locali che acquisiscono spazi finanziari, nel biennio successivo, sono attribuiti saldi obiettivo peggiorati per un importo complessivamente pari agli spazi finanziari acquisiti. La somma dei maggiori spazi finanziari concessi e attribuiti deve risultare, per ogni anno di riferimento, pari a zero.
Commi da 484 a 488 – Contributo per “Patto regionale verticale”
Nel 2015, alle Regioni a statuto ordinario, alla Regione Siciliana, alla Regione Sardegna e alla Regione Friuli Venezia Giulia è attribuito un contributo, nei limiti dell’importo complessivo di Euro 1 miliardo, in misura pari all’83,33% degli spazi finanziari validi ai fini del Patto di stabilita interno degli Enti Locali, ceduti da ciascuna di esse e attribuiti ai Comuni e alle Province ricadenti nel loro territorio. Gli importi del contributo possono essere modificati, a invarianza del contributo complessivo, mediante accordo da sancire, entro il 31 gennaio 2015, in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano.
Gli spazi finanziari sono ceduti per il 25% alle Province e alle Città metropolitane e per il 75% ai Comuni. Il contributo non rileva ai fini del pareggio di bilancio ed è destinato dalle Regioni all’estinzione anticipata del debito. Gli spazi finanziari ceduti da ciascuna Regione sono utilizzati dagli Enti Locali beneficiari esclusivamente per pagare i debiti commerciali di parte capitale maturati alla data del 30 giugno 2014.
Entro il termine perentorio del 30 aprile 2015, le Regioni comunicano al Mef, con riferimento a ciascun Ente beneficiario, gli elementi informativi occorrenti per la verifica del mantenimento dell’equilibrio dei saldi di finanza pubblica.
La Regione che autorizza gli Enti Locali del proprio territorio a peggiorare i loro saldi obiettivo migliora, per pari importo, l’obiettivo di saldo tra entrate finali e spese finali in termini di cassa; la Regione Siciliana e la Regione Friuli Venezia Giulia riducono, per pari importo, il tetto di spesa eurocompatibile di cui all’art. 1, comma 454, della Legge n. 228/12.
Le disponibilità in conto residui iscritte in bilancio per l’anno 2014, relative all’autorizzazione di spesa di cui all’art. 1, comma 10, del Dl. n. n. 35/13 – “Fondo per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili” – sono destinate, nel limite di Euro 1 miliardo, al finanziamento del contributo per il “Patto regionale verticale”.
Gli oneri derivanti dall’attuazione delle presenti disposizioni inerenti il “Patto regionale verticale”, previsti pari a Euro 10,5 milioni per l’anno 2015, a Euro 10,2 milioni per l’anno 2016, a Euro 9,9 milioni per l’anno 2017 e a Euro 9,6 milioni a decorrere dall’anno 2018, sono finanziati con la riduzione del “Fondo per interventi strutturali di politica economica” (art. 10, comma 5, del Dl. n. 282/04).
Commi da 489 a 497 – Riduzione degli obiettivi del Patto di stabilità interno degli Enti Locali
Il comma 489 è volto ad aggiornare il triennio di riferimento, dal 2009-2011 al 2010-2012, assunto come base di calcolo per la determinazione dell’obiettivo del Patto di stabilità degli Enti Locali, nonché a modificare le percentuali da applicare alla spesa corrente media per individuare l’importo dell’obiettivo al fine di ridurre il contributo richiesto agli Enti Locali, mediante il Patto di stabilità interno, per complessivi Euro 3.350 milioni, di cui 3.095 milioni ai Comuni e 255 milioni alle Province.
Ai fini della determinazione dello specifico obiettivo di saldo finanziario, gli Enti Locali devono applicare alla media della spesa corrente, registrata negli anni 2010-2012, così come desunta dai certificati di conto consuntivo, le percentuali di seguito indicate:
Obiettivo saldo finanziario come % della spesa corrente media | |||||||
Legislazione vigente | Modifiche “Legge di stabilità 2015” | ||||||
2015 | 2016 | 2017 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
Media di riferimento (anni) | 2009/2011 | 2009/2011 | 2009/2011 | 2010/2012 | 2010/2012 | 2010/2012 | 2010/2012 |
Province | 19,25 | 20,05 | 20,05 | 17,20 | 18,03 | 18,03 | 18,03 |
Comuni > 1.000 ab. | 14,07 | 14,62 | 14,62 | 8,60 | 9,15 | 9,15 | 9,15 |
Con Dm. Mef, previa intesa in sede di Conferenza Stato-Città ed Autonomie locali, potranno essere ridefiniti, su proposta dell’Anci e dell’Upi, entro il 31 gennaio 2015 e fermo restando l’obiettivo complessivo del Comparto, gli obiettivi di ciascun Ente (Comuni e Province), anche tenendo conto delle maggiori funzioni assegnate alle Città metropolitane e dei maggiori oneri connessi agli eventi calamitosi, agli interventi di messa in sicurezza degli edifici scolastici e del territorio, all’esercizio della funzione di Ente capofila, nonché degli oneri per Sentenze passate in giudicato a seguito di procedure di esproprio o di contenziosi connessi a cedimenti strutturali. Decorso tale termine, gli obiettivi di ciascun Ente sono quelli individuati applicando le percentuali indicate alle lett. a), b) e c), del comma 489 in commento.
Il comma 490 stabilisce che, per il conseguimento dell’obiettivo di saldo di competenza mista rilevano gli stanziamenti di competenza del “Fondo crediti di dubbia esigibilità” (“Fcde”); la previsione consente la riduzione delle percentuali da applicare alla spesa corrente media per individuare l’importo dell’obiettivo determinando una virtuosa redistribuzione della Manovra a favore degli Enti con maggiore capacità di riscossione. Sulla base delle informazioni relative al valore degli accantonamenti effettuati sul “Fcde” per l’anno 2015 acquisite con specifico monitoraggio, le percentuali riferite all’anno 2015 di cui al comma 2, dell’art. 31, della Legge n. 183/11, come riviste dal precedente comma 489, potranno essere nuovamente modificate.
A decorrere dall’anno 2016, le percentuali di cui al comma 2 saranno rideterminate tenendo conto del valore degli accantonamenti effettuati sul “Fcde” nell’anno precedente.
Il comma 491 è volto ad esplicitare l’intento del Legislatore, ovvero che la redistribuzione dell’obiettivo fra Enti capofila ed Enti associati avvenga solo a fronte di accordo.
Il comma 492 prevede la disapplicazione, a decorrere dal 2015, del meccanismo di riparto degli obiettivi del Patto di stabilità basato sulla valutazione di 10 parametri di virtuosità come previsto dalla disciplina vigente, già disapplicato per gli anni 2013 e 2014, atteso che permangono difficoltà oggettive per la valutazione dei parametri stessi e che l’avvio della riforma della contabilità comporta l’introduzione di elementi di virtuosità nelle regole del Patto di stabilità interno mediante la considerazione del “Fondo crediti di dubbia esigibilità” nel saldo obiettivo.
Il comma 493 ha abrogato l’art. 32, comma 17, della Legge n. 183/11, che disciplinava il cosiddetto “Patto integrato”.
Il comma 494 è volto a chiarire la data di decorrenza dei 30 giorni entro cui va inviato il prospetto del monitoraggio dei risultati del Patto di stabilità interno.
I commi 495 e 496 semplificano la procedura per l’aggiornamento dei termini e dei prospetti relativi al monitoraggio e alla certificazione del Patto di stabilità interno.
Il comma 497 riduce di Euro 60 milioni l’importo complessivo di 100 milioni destinato nel 2015 all’estinzione di debiti maturati dagli Enti territoriali, ai sensi dell’art. 4, comma 5, del Dl. n. 133/14, destinando i restanti 40 milioni per l’utilizzo da parte degli Enti Locali; inoltre, vengono vincolate le richieste di spazi finanziari alle informazioni relative ai debiti presenti nella “Piattaforma elettronica per la certificazione dei crediti” comunicate dagli Enti.
Il comma 498 ha modificato l’art. 31, comma 23, della Legge n. 183/11, relativa all’esclusione dall’assoggettamento alla disciplina del Patto di stabilità per le Città metropolitane e Province oggetto di riordino della Legge n. 56/14. Mentre per i Comuni istituiti a seguito di fusione a decorrere dall’anno 2011, la stessa norma prevede l’assoggettamento alle regole del Patto di stabilità interno a decorrere dal quinto anno successivo a quello della loro istituzione, assumendo quale base di calcolo le risultanze dell’ultimo triennio disponibile.
Il comma 500 modifica l’art. 1, comma 122, della Legge n. 220/10, disponendo che con Dm. Mef, sentita la Conferenza Stato-Città ed Autonomie locali, saranno definiti i criteri e le modalità di riduzione degli obiettivi annuali degli Enti assoggettabili alla sanzione per mancato rispetto del Patto di stabilità interno, operata a valere sul “Fondo di solidarietà comunale” e sul “Fondo sperimentale di riequilibrio”, nonché sui trasferimenti erariali destinati alle Province della Regione Siciliana e della Sardegna.
Comma 501 – Election day
La norma dispone che le elezioni dei nuovi Consigli regionali avranno luogo non oltre i 60 giorni successivi al termine del quinquennio.
Commi da 502 a 504 – Agevolazioni ai Comuni delle aree interessate dal sisma in Emilia-Romagna, Veneto e Lombardia
I commi 502 e 503 escludono, per l’anno 2015, dal Patto di stabilità interno, le spese sostenute dai Comuni interessati dal sisma del maggio 2012, con risorse proprie provenienti da erogazioni liberali e donazioni da parte di cittadini privati ed imprese e puntualmente finalizzate a fronteggiare gli eccezionali eventi sismici e la ricostruzione, per un importo massimo complessivo di Euro 5 milioni. L’ammontare delle spese da escludere dal Patto di stabilità interno sarà determinato dalla Regione Emilia-Romagna nei limiti di Euro 4 milioni e dalle Regioni Lombardia e Veneto nei limiti di Euro 0,5 milioni ciascuno. Il pagamento delle rate scadenti nell’esercizio 2015 dei mutui concessi dalla Cassa Depositi e Prestiti Spa ai Comuni e alle Province interessati dal sisma del maggio 2012, come individuati dal Dm. Mef 1° giugno 2012, è differito, senza applicazione di sanzioni e interessi, al secondo anno immediatamente successivo alla data di scadenza del periodo di ammortamento, sulla base della periodicità di pagamento prevista nei provvedimenti e nei contratti regolanti i mutui stessi.
Il pagamento delle rate scadenti negli esercizi 2013 e 2014 dei mutui concessi dalla Cassa DD.PP. Spa ai medesimi Comuni e alle medesime Province di cui sopra, è differito al secondo anno immediatamente successivo alla data di scadenza del periodo di ammortamento, sulla base della periodicità di pagamento prevista nei provvedimenti e nei contratti regolanti i mutui stessi.
Commi da 505 a 507 – Armonizzazione dei sistemi contabili delle Regioni e degli Enti Locali e dei loro Enti ed Organismi strumentali
Il comma 505 ha modificato l’art. 3, comma 7, lett. a), del Dlgs. n. 118/11, assoggettando al riaccertamento straordinario dei residui anche quelli relativi alla politica regionale unitaria- cooperazione territoriale, che prima erano esclusi.
Il comma 506 ha introdotto il comma 4-bis, all’art. 3, del Dlgs. n. 118/11, disponendo che le Regioni che hanno partecipato alla sperimentazione nell’anno 2014, nell’ambito del riaccertamento ordinario effettuato nel 2015 ai fini del rendiconto 2014, provvederanno al riaccertamento dei residui attivi e passivi relativi alla politica regionale unitaria cooperazione territoriale non effettuato in occasione del riaccertamento straordinario svolto al primo anno di sperimentazione, ai sensi dell’art. 14, del Dpcm. 28 dicembre 2011.
Con il comma 507 è stato modificato l’art. 3, comma 17, del Dlgs. n. 118/11, disponendo che, nelle more dell’approvazione dell’atteso Dpcm., di cui all’art. 3, comma 15, con il quale saranno definiti modalità e tempi di copertura dell’eventuale maggiore disavanzo al 1° gennaio 2015 rispetto al risultato di amministrazione accertato al 31 dicembre 2014 – derivante dalla rideterminazione del risultato di amministrazione conseguente al riaccertamento straordinario dei residui – gli Enti che hanno partecipato alla sperimentazione potranno dare copertura all’eventuale disavanzo di amministrazione derivante dal riaccertamento straordinario dei residui operato al primo anno di sperimentazione fino al 2042 (per gli Enti che hanno operato il riaccertamento straordinario dei residui nel 2012) e fino al 2043 (per gli Enti che hanno operato il riaccertamento straordinario dei residui al 1° gennaio 2014). Nella formulazione previgente, la norma prevedeva la possibilità di coprire il disavanzo generato dal riaccertamento straordinario dei residui entro il 2017.
Comma 508 – Deducibilità dal reddito d’impresa dell’Imi immobili strumentali per i Comuni della Provincia autonoma di Bolzano
La deducibilità del 20% ai fini della determinazione del reddito di impresa e del reddito derivante dall’esercizio di arti e professioni riconosciuta per l’Imu relativa agli immobili strumentali è estesa anche all’Imposta municipale immobiliare della Provincia autonoma di Bolzano, istituita con Legge provinciale 23 aprile 2014, n. 3.
Comma 509 – Accantonamento a “Fondo crediti di dubbia esigibilità”
La norma ha modificato il paragrafo 3.3 dell’Allegato 4/2, del Dlgs. n. 118/11, recante “Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria”, laddove disciplina l’accantonamento graduale a “Fondo crediti di dubbia esigibilità” (50% il primo esercizio, 75% il secondo esercizio, e per l’intero importo a partire dal terzo esercizio). Il principio come ora novellato prevede che nel 2015 dovrà essere stanziata in bilancio una quota dell’importo dell’accantonamento quantificato nel prospetto riguardante il “Fondo crediti di dubbia esigibilità” allegato al bilancio di previsione pari almeno al 36% – se l’Ente non ha aderito alla sperimentazione di cui all’art. 36 del Dlgs. n. 118/11 – e al 55% – se invece l’Ente ha aderito alla predetta sperimentazione. Nel 2016 per tutti gli Enti Locali lo stanziamento di bilancio riguardante il “Fondo crediti di dubbia esigibilità” è pari almeno al 55 %, nel 2017 è pari almeno al 70%, nel 2018 almeno all’85% e dal 2019 l’accantonamento al Fondo è effettuato per l’intero importo.
Comma 510 – Armonizzazione dei sistemi contabili e bilancio consolidato
La norma modifica l’art. 151 del Tuel, portando il termine previsto per l’approvazione del bilancio consolidato dal 31 luglio al 30 settembre di ciascun anno, coerentemente a quanto previsto nei principi contabili generali applicati allegati al Dlgs. n. 118/11. È appena il caso di sottolineare che tale disposizione risolve definitivamente l’equivoco normativo legato all’incoerenza del temine di approvazione del bilancio consolidato previsto nel Tuel rispetto a quello previsto nei richiamati principi.
Comma 511 – Riduzione del debito della Regione Sardegna
Il comma 511 statuisce che, a decorrere dal 2015, le riserve erariali di cui all’art. 1, comma 508, della “Legge di Stabilità 2014” (riserve erariali sulle maggiori entrate riscosse sui territori delle Regioni a statuto speciale e alle Province Autonome derivanti dall’applicazione delle norme di cui al Dl. n. 138/11), afferenti al territorio della Regione Sardegna, saranno destinate a spese in conto capitale (nella misura massima di 50 milioni di Euro) e per il restante importo alla riduzione del debito regionale e degli Enti Locali sardi.
Commi da 513 a 524 – Concorso della Regione Friuli Venezia Giulia alla riduzione della spesa pubblica
I commi da 513 a 525 dispongono, a far data dalla pubblicazione della “Legge di stabilità 2015”, la modifica della disciplina inerente il concorso alla riduzione della spesa pubblica della Regione Friuli Venezia Giulia, in attuazione dell’Accordo sottoscritto il 23 ottobre 2014 tra il Presidente del Consiglio dei Ministri, il Mef e il Presidente della Regione Friuli Venezia Giulia.
Il contributo, in termini di saldo netto da finanziare dovuto dalla Regione Friuli Venezia Giulia in relazione all’attuazione del “Federalismo fiscale”, previsto all’art. 1, comma 152, della Legge n. 220/10, e quantificato in Euro 370 milioni dal 2011 al 2017, è sostituito da un contributo finalizzato alla sostenibilità del debito pubblico pari ad Euro 370 milioni, per ciascuno degli anni dal 2011 al 2014, a Euro 260 milioni, per l’anno 2015, ed a Euro 250 milioni per ciascuno degli anni 2016 e 2017.
E’ rideterminato il pagamento di cui all’art. 1, comma 152, lett. a), della Legge n. 220/10, al netto del credito vantato dalla Regione Friuli Venezia Giulia nei confronti dello Stato, in Euro 550 milioni per gli anni dal 2011 al 2017, Euro 350 milioni nel 2015, Euro 340 milioni nel 2016 ed Euro 350 milioni nel 2017.
Il contributo in termini di indebitamento netto di cui all’art. 1, comma 156, della Legge n. 220/10, è pari ad Euro 220 milioni nel 2014, Euro 270 milioni nel 2015, Euro 260 milioni nel 2016 ed Euro 270 milioni nel 2017. Il predetto contributo è finalizzato alla sostenibilità del debito pubblico.
L’obiettivo del Patto di stabilità interno della Regione Friuli Venezia Giulia è determinato in Euro 4.980,07 milioni per l’anno 2014, in Euro 4.797,61 milioni per l’anno 2015, in Euro 4.807,61 milioni per l’anno 2016 ed in Euro 4.797,61 milioni per l’anno 2017. Gli obiettivi di cui al precedente periodo sono rideterminati a seguito dell’aggiornamento della previsione della spesa sanitaria, in conformità ai parametri tendenziali previsti nell’ambito del Patto della salute.
Gli obiettivi degli Enti Locali della Regione Friuli Venezia Giulia per il periodo 2014-2017 sono complessivamente determinati in base alla normativa nazionale, secondo le modalità stabilite nell’Accordo sottoscritto il 23 ottobre 2014 tra il Presidente del Consiglio dei ministri, il Mef e il Presidente della Regione Friuli Venezia Giulia. A tal fine, per ciascuno degli anni dal 2015 al 2017, il Mef comunica alla Regione Friuli Venezia Giulia, entro il 28 febbraio di ogni anno, l’importo dell’obiettivo determinato. Tale importo potrà essere rideterminato in relazione ad eventuali modifiche normative statali sopravvenute che comportino una rideterminazione degli obiettivi fissati per gli Enti Locali del territorio nazionale, con comunicazione del Mef da effettuarsi entro 30 giorni dall’approvazione della normativa statale che prevede le modifiche alla normativa sul Patto di stabilità interno.
Il comma 521 dispone che agli Enti Locali della Regione Friuli Venezia Giulia si applicano le esclusioni dal saldo finanziario rilevante ai fini della verifica del rispetto del Patto di stabilità interno previste dalle disposizioni statali vigenti per gli Enti del territorio nazionale.
Sono escluse dal Patto di stabilità interno anche le somme restituite dagli Enti Locali alla Regione, finché gli obiettivi della Regione continueranno ad essere espressi in termini di tetto di spesa.
Commi da 526 a 530 – Riordino degli Uffici giudiziari
I commi da 526 a 529 modificano la Legge n. 392/41, inerente il trasferimento ai Comuni delle spese del Servizio degli Uffici giudiziari. In particolare è disposto, a decorrere dal 2015, il ri-trasferimento delle spese per gli Uffici giudiziari, oggi imputate ai Comuni di riferimento, alla competenza del Ministero della Giustizia. Non saranno dovute ai Comuni canoni in caso di locazione o comunque utilizzo di immobili di proprietà comunale, destinati a sedi di Uffici giudiziari.
Inoltre, con Dm. Giustizia, di concerto con il Mef, sarà determinato, per ciascun Ufficio giudiziario, l’importo complessivo delle spese di competenza. I relativi importi saranno determinati sulla base dei costi standard per categorie omogenee di beni e servizi, in rapporto al bacino di utenza e all’indice delle sopravvenienze di ciascun Ufficio giudiziario. La metodologia di quantificazione dei costi standard sarà definita con Dm. Giustizia, di concerto con il Mef.
Il comma 530 prevede che, con Regolamento da adottare ai sensi dell’art. 17, comma 4-bis, della Legge 23 agosto 1988, n. 400, saranno individuate le dotazioni organiche del Ministero della Giustizia, le necessarie misure organizzative a livello centrale e periferico per l’attuazione delle disposizioni di cui ai commi da 526 a 529.
Il personale delle Province eventualmente in esubero a seguito del riordino di cui alla Legge n. 56/14, sarà prioritariamente assegnato al Ministero della Giustizia per lo svolgimento dei compiti correlati.
Comma 531 – Capitale della Repubblica
La norma attribuisce al Comune di Roma, a decorrere dal 2015, un contributo annuo di Euro 110 milioni, quale concorso dello Stato agli oneri che lo stesso Comune sostiene in qualità di Capitale della Repubblica.
Comma 532 – Semestre di Presidenza italiana al Consiglio dell’Unione europea
Alla luce degli eventi internazionali connessi al Semestre europeo di Presidenza italiana del Consiglio dell’Ue, nonché alla realizzazione e allo svolgimento dell’Expo 2015, nell’ambito delle risorse di bilancio del Comune, è disposta l’inapplicabilità, per l’anno 2015, al Comune di Milano, dei vincoli e dei limiti alla spesa di personale di cui all’art. 9, comma 28, del Dl. n. 78/10, con riguardo alle sole spese di personale assunto con forme di contratto a tempo determinato che sono strettamente necessarie alla realizzazione dell’Esposizione universale.
La norma autorizza altresì la corresponsione al personale non dirigenziale, compresi i titolari di posizione organizzativa, direttamente impiegato nelle attività di Expo, fino al 31 dicembre 2015, nel limite massimo complessivo di 45 ore pro-capite mensili, di compensi per prestazioni di lavoro straordinario effettivamente rese, oltre i limiti previsti dal Ccnl. Comparto Regioni e Autonomie locali 1° aprile 1999. Tali spese non concorreranno alla definizione del calcolo del rispetto dei limiti della spesa di personale di cui all’art. 1, comma 557, della Legge n. 296/06, e delle risorse destinate al trattamento accessorio ai sensi dell’art. 9, comma 2-bis, del Dl. n. 78/10.
Commi da 533 a 535 – Expo 2015
Il comma 533 modifica l’art. 46-ter, comma 2, del Dl. n. 69/13, estendendo al 31 dicembre 2016 la possibile durata dei contratti a tempo determinato relativi alle nuove assunzioni effettuate delle Società “in house” degli Enti Locali soci di Expo 2015 Spa, nonché quelle che gli Enti Locali e regionali interessati potranno effettuare anche in deroga agli specifici vincoli previsti dalla legislazione vigente in materia di personale.
Comma 536 – Proventi da concessioni edilizie
La norma modifica l’art. 2, comma 8, della Legge n. 244/07, estendendo anche al 2015 l’applicazione del limite all’utilizzo dei proventi delle concessioni edilizie e delle sanzioni previste dal Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, per il finanziamento delle spese correnti e per le spese di manutenzione ordinaria del verde, delle strade e del patrimonio comunale.
Comma 537 – Rinegoziazione delle passività esistenti
La norma dispone che, per gli Enti Locali di cui all’art. 2 del Tuel, la durata delle operazioni di rinegoziazione relative a passività esistenti già oggetto di rinegoziazione non potrà essere superiore a 30 anni dalla data del loro perfezionamento.
Comma 538 – Copertura disavanzo generato dall’entrata a regime dell’armonizzazione dei sistemi contabili
La norma modifica l’art. 3, del Dlgs. n. 118/11, prevedendo che, sulla base dei rendiconti delle Regioni e dei consuntivi degli Enti Locali relativi all’anno 2014 e delle Delibere di riaccertamento straordinario dei residui, saranno acquisite le informazioni riguardanti il maggiore disavanzo al 1º gennaio 2015 e quelle relative agli Enti che hanno partecipato alla sperimentazione, incluso l’importo dell’accantonamento al “Fondo crediti di dubbia esigibilità”, con tempi e modalità definiti con Dm. Mef, di concerto con il Ministro dell’Interno e sentita la Conferenza unificata. In base alle predette informazioni sono definiti i tempi di copertura del maggiore disavanzo, secondo modalità differenziate in considerazione dell’entità del fenomeno e della dimensione demografica e di bilancio dei singoli Enti. Gli Enti che non trasmettono le predette informazioni secondo le modalità e i tempi previsti dovranno ripianare i disavanzi nei tempi più brevi previsti dal Decreto di cui all’art. 3, primo periodo, del Dlgs. n. 118/11.
La norma modifica il limite massimo di ripianamento del disavanzo di amministrazione che non sarà più per una quota annua pari ad almeno al 10%, ma invece in non più di 30 esercizi, a quote costanti.
Commi da 539 a 540 – Assunzioni di mutui e indebitamento
Il comma 539 modifica l’art. 204, comma 1, primo periodo del Tuel, innalzando da 8% a 10% il limite massimo degli interessi passivi rispetto alle entrate correnti che gli Enti Locali dovranno rispettare per potere procedere all’assunzione di nuovi mutui e accedere ad altre forme di finanziamento reperibili sul mercato (art. 204 Tuel).
Il comma 540 istituisce, nello stato di previsione del Ministero dell’Interno, un Fondo, con una dotazione di Euro 125 milioni per il 2016 e di Euro 100 milioni per gli anni dal 2017 al 2020, finalizzato alla concessione di contributi in conto interessi a Comuni, Province e Città metropolitane su operazioni d’indebitamento attivate nell’anno 2015 il cui ammortamento decorre dal 1º gennaio 2016. Le modalità e i criteri per l’erogazione del contributo in parola saranno definiti con Dm. Interno, di concerto con il Mef, sentita la Conferenza Stato-Città ed Autonomie locali, da adottarsi entro il 28 febbraio 2015.
Il comma 541 istituisce, nello stato di previsione del Mef un Fondo, con una dotazione di Euro 100 milioni per ciascuno degli anni 2016 e 2017, finalizzato alla concessione di un contributo in conto interessi alle Regioni a statuto ordinario su operazioni di indebitamento attivate nell’anno 2015 il cui ammortamento decorre dal 1º gennaio 2016. Le modalità e i criteri per l’erogazione del contributo in parola saranno definite con Dm. Mef, da adottare entro il 28 febbraio 2015, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano.
Comma 542 – Anticipazioni di Tesoreria
La norma modifica l’art. 2, comma 3-bis, del Dl. n. 4/14, prorogando sino al 31 dicembre 2015, l’innalzamento da 3 a 5 dodicesimi già previsto per il 2014 del limite massimo di ricorso da parte degli Enti Locali ad anticipazioni di Tesoreria, di cui al comma 1, dell’art. 222 del Tuel.
Comma 543 – Termini di approvazione del bilancio di previsione degli Enti sperimentatori
La noma estende anche agli Enti Locali che sperimentano l’applicazione della nuova contabilità di cui al Dlgs. n. 118/11 la possibilità di approvare il bilancio di previsione 2015 e i connessi documenti di programmazione, anche pluriennali, entro i termini di cui alla normativa ordinaria sull’ordinamento finanziario degli Enti Locali.
Comma 544 – Lavoro straordinario negli Enti coinvolti nel sisma del 2012
È prorogato fino al 31 dicembre 2015 l’autorizzazione ai Commissari delegati di cui al Dl. n. 74/12 a riconoscere alle unità lavorative, ad esclusione dei Dirigenti e titolari di posizione organizzativa alle dipendenze della Regione, degli Enti locali e loro forme associative del rispettivo ambito di competenza territoriale, il compenso per prestazioni di lavoro straordinario reso e debitamente documentato per l’espletamento delle attività conseguenti allo stato di emergenza, nei limiti di 30 ore mensili.
Comma 545 – Ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato
Il comma 545 modifica l’art. 261 del Tuel, inserendovi il comma 4-bis, con il quale è disposto che, in caso di inizio mandato, l’ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato già trasmessa al Ministero dell’Interno dalla precedente amministrazione, ordinaria o commissariale, potrà essere sostituita dalla nuova Amministrazione con una nuova ipotesi di bilancio entro 3 mesi dall’insediamento dei nuovi Organi dell’Ente.
Comma 546 – “Piano riequilibrio finanziario”
La norma estende anche per il 2015 l’applicazione di quanto disposto dall’art. 1, comma 573-bis, della Legge n. 147/13, agli Enti Locali che abbiano presentato, nell’anno 2014, i “Piani di riequilibrio finanziario” previsti dall’art. 243-bis del Tuel. Secondo la norma novellata, agli Enti che per i quali sia intervenuta una Deliberazione di diniego da parte della competente Sezione regionale della Corte dei conti ovvero delle Sezioni riunite, è riconosciuta la facoltà di riproporre un nuovo “Piano di riequilibrio”, previa Deliberazione consiliare.
Commi da 547 a 548 – Misure agevolative per Expo 2015 Spa
Il comma 547 dispone l’inapplicabilità fino al 31 dicembre 2015 ad Expo 2015 Spa delle norme di contenimento delle spese per l’acquisto di beni e servizi, nonché quelle limitative delle assunzioni di personale, anche con forme contrattuali flessibili, previste dalla legislazione vigente a carico dei soggetti inclusi nell’Elenco dell’Istat delle P.A., di cui all’art. 1, comma 2, della Legge n. 196/09.
Il comma 548 modifica l’art. 46, comma 1, del Dl. n. 69/13, disponendo che la Società Expo 2015 Spa può richiedere a Consip Spa, nell’ambito del “Programma per la razionalizzazione degli acquisti della P.A.”, di essere supportata nella valutazione tecnico-economica delle prestazioni di servizi comunque acquisiti ai sensi dell’art. 5 del Dl. n. 43/13, e del comma 9, dell’art. 5, del Dpcm. 6 maggio 2013.
Comma 609 – “Servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica”: modifica dell’art. 3-bis del Dl. n. 138/11
Il comma 609 interviene integrando l’art. 3-bis, del Dl. n. 138/11, rubricato “Ambiti territoriali e criteri di organizzazione dello svolgimento dei servizi pubblici locali”, con la finalità di promuovere processi di aggregazione e di rafforzare la gestione industriale dei “servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica”. In proposito, si ricorda che il comma 1, dell’art. 3-bis sopra richiamato prevede che, a tutela della concorrenza e dell’ambiente, lo svolgimento dei “servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica” sia organizzato in Ambiti o Bacini territoriali ottimali tali da consentire economie di scala e massimizzare l’efficienza del servizio. A tal fine, entro il 30 giugno 2012, dovevano essere istituiti ad opera delle Regioni, i rispettivi Enti di governo. Tanto che il nuovo comma 1-bis prevede espressamente che tutte le funzioni di organizzazione dei “servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica”, di scelta della forma di gestione, di determinazione delle tariffe, di affidamento della gestione e relativo controllo, debbano essere esercitate unicamente dagli Enti di governo degli Ambiti o Bacini territoriali ottimali.
Inoltre, sempre il comma 1-bis dispone l’obbligo per gli Enti Locali di partecipare al rispettivo Ente di Governo entro il 1° marzo 2015 oppure entro 60 giorni dall’istituzione dello stesso, decorsi i quali il Presidente della Regione dovrà esercitare i poteri sostitutivi, previa diffida dell’Ente Locale inadempiente.
Gli Enti sono tenuti ad adottare la Relazione di cui all’art. 34, comma 20, del Dl. n. 179/12, in cui dare conto della sussistenza dei requisiti previsti dall’ordinamento europeo per la forma di affidamento prescelta, motivandone le ragioni con riferimento agli obiettivi di universalità e socialità, di efficienza, di economicità e di qualità del servizio. A tal fine, le Deliberazioni assunte dall’Ente di governo sono validamente assunte nei competenti Organi dello stesso, senza necessità di ulteriori Deliberazioni, preventive o successive, da parte degli Organi degli Enti Locali.
Trattandosi di servizi a rete, la Relazione deve comprendere un piano economico-finanziario (asseverato da Istituto di credito o da altri soggetti abilitati) che, fatte salve le disposizioni di Settore, contenga anche la proiezione, per il periodo di durata dell’affidamento, dei costi e dei ricavi, degli investimenti e dei relativi finanziamenti, per assicurare la realizzazione degli interventi infrastrutturali ivi previsti.
Nel caso in cui l’Ente di governo prescelga, quale modalità di gestione del servizio, l’affidamento “in house”, la suddetta Relazione deve contenere anche l’assetto economico-patrimoniale della Società, del capitale proprio investito e dell’ammontare dell’indebitamento, con aggiornamento triennale. Sempre nella circostanza dell’affidamento “in house”, gli Enti Locali proprietari procedono, contestualmente all’affidamento, ad accantonare pro-quota nel primo bilancio utile, e poi con cadenza triennale, una somma pari all’impegno finanziario corrispondente al capitale proprio previsto per il triennio nonché a redigere il bilancio consolidato con il soggetto affidatario “in house”.
Secondo il nuovo comma 2-bis, dell’art. 3-bis, del Dl. n. 138/11, come aggiunto dal comma 609 in commento, l’operatore economico, succeduto al Concessionario iniziale secondo procedure trasparenti, prosegue nella gestione dei servizi fino alle scadenze naturali, fermo restando il rispetto dei criteri qualitativi stabiliti inizialmente. In tale ipotesi, il soggetto competente accerta la persistenza dei criteri qualitativi e la permanenza delle condizioni di equilibrio economico-finanziario, prevedendo ove necessario la loro rideterminazione, anche tramite l’aggiornamento del termine di scadenza di tutte o di alcune delle concessioni in essere.
Mentre, ai sensi del comma 4, dell’art. 3-bis, del Dl. n. 138/11, come riformulato dal comma 609 in commento, i finanziamenti a qualsiasi titolo concessi a valere su risorse pubbliche statali relativi ai “servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica”, sono attribuiti agli Enti di governo degli Ambiti o dei Bacini territoriali ottimali, ovvero ai relativi gestori del servizio, a condizione che dette risorse siano aggiuntive o garanzia a sostegno dei piani di investimento approvati dai menzionati Enti di governo.
Le suddette risorse sono prioritariamente assegnate ai gestori selezionati tramite procedura di gara ad evidenza pubblica o di cui l’Ente competente abbia accertato l’efficienza gestionale e la qualità del servizio, ovvero che abbiano deliberato operazioni di aggregazione societaria.
Il nuovo comma 4-bis, dell’art. 3-bis del Dl. n. 138/11, come aggiunto dal comma 609 in commento, dispone che le spese in conto capitale effettuate dagli Enti Locali con i proventi derivanti dalla dismissione totale o parziale, anche a seguito di quotazione, di partecipazioni in Società, e i medesimi proventi, sono esclusi dai vincoli del Patto di stabilità interno.
Il successivo comma 6-bis, aggiunto dalla disposizione in commento, chiarisce che le disposizioni dell’art. 3-bis del Dl. n. 138/11, comprese quelle di carattere speciale in materia di “servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica”, si intendono riferite, salvo deroghe espresse, anche al Settore dei rifiuti urbani e ai Settori sottoposti alla regolazione ad opera di un’Autorità indipendente.
Comma 610 – Convenzioni con le cooperative di Tipo “B”
Il comma 610 interviene modificando l’art. 5, comma 1, della Legge n. 381/91 – “Disciplina delle cooperative sociali” – prevedendo che per la stipula di convenzioni con le Cooperative di Tipo “B” da parte di Enti pubblici, compresi quelli economici, di Società a partecipazione pubblica, per la fornitura di beni e servizi diversi da quelli socio-sanitari ed educativi, anche per importi sotto le soglie comunitarie, è sempre necessario esperire procedure di selezione idonee ad assicurare il rispetto dei principi di trasparenza, di non discriminazione e di efficienza.
Commi da 611 a 614 e 616 – Processo di razionalizzazione delle Società pubbliche
I commi in esame prevedono la realizzazione di un processo di razionalizzazione delle Società e delle partecipazioni societarie direttamente o indirettamente possedute da Regioni, Province autonome di Trento e di Bolzano, Enti Locali, Cciaa, Università ed Istituti di istruzione universitaria pubblici e Autorità portuali, al fine di assicurare il coordinamento della finanza pubblica, il contenimento della spesa, il buon andamento dell’azione amministrativa e la tutela della concorrenza e del mercato.
Nello specifico, fatto salvo comunque il vaglio di legittimità giuridica per la detenzione di una partecipazione societaria nel rispetto di quanto previsto dall’art. 3, commi 27 e seguenti, della Legge n. 244/07 (“Finanziaria 2008”), le disposizioni in commento, in parziale applicazione del “Piano Cottarelli”, prevedono un processo di razionalizzazione delle partecipazioni pubbliche in modo da conseguire una riduzione delle stesse entro il 31 dicembre 2015, tenendo conto dei seguenti criteri:
- eliminazione delle Società e delle partecipazioni societarie non indispensabili al perseguimento delle proprie finalità istituzionali, mediante messa in liquidazione o cessione;
- soppressione delle Società che risultino composte da soli Amministratori o da un numero di Amministratori superiore a quello dei dipendenti;
- eliminazione delle partecipazioni detenute in Società che svolgono attività analoghe o similari a quelle svolte da altre Società partecipate o da Enti pubblici strumentali, anche mediante operazioni di fusione o di internalizzazione delle funzioni;
- aggregazione di Società di “servizi pubblici locali di rilevanza economica”;
- contenimento dei costi di funzionamento, anche mediante riorganizzazione degli Organi amministrativi e di controllo e delle strutture aziendali, nonché attraverso la riduzione delle relative remunerazioni. In riferimento a quest’ultimo punto, si ricorda che, ad opera dell’art. 4, commi 4 e 5, del Dl. n. 95/12, come modificati dal Dl. n. 90/14, dal 1° gennaio 2015 il costo annuale sostenuto per i compensi degli Amministratori di Società strumentali e Società interamente pubbliche, ivi compresa la remunerazione di quelli investiti di particolari cariche, non può superare l’80% del costo complessivamente sostenuto nel 2013.
A tal fine, entro il 31 marzo 2015, i Presidenti degli Enti interessati devono definire e approvare un “Piano operativo di razionalizzazione delle partecipazioni societarie direttamente o indirettamente possedute”, con cui dare conto delle modalità e dei tempi di attuazione e il dettaglio dei risparmi da conseguire.
Il “Piano”, corredato da apposita Relazione tecnica, deve essere trasmesso alla competente Sezione regionale di controllo della Corte dei conti e pubblicato sul sito internet dell’Amministrazione interessata.
Nell’anno successivo, entro il 31 marzo 2016, dovrà essere trasmessa alla Corte dei Conte un’ulteriore Relazione che esplichi i risultati conseguiti. La stessa dovrà essere pubblicata sul sito internet dell’Ente, in ottemperanza agli obblighi di pubblicità del Dl. n. 33/13.
Gli atti di dismissione delle partecipazioni o di scioglimento e liquidazione delle Società, posti in essere in attuazione del “Piano di razionalizzazione” secondo specifica disposizione normativa, sono disciplinati unicamente dal Cc. e non necessitano della modifica della previsione normativa originaria.
Nell’attuazione dei “Piani di razionalizzazione” trovano applicazione le disposizioni di cui ai commi da 563 a 568 e comma 568-ter, della “Legge di stabilità 2014”, in materia di forme di mobilità e flessibilità dei contratti di lavoro applicabili al personale delle Società interessate alla cessazione o alienazione, nonché il comma 568-bis, della stessa Legge n. 147/13, per il regime fiscale agevolato delle suddette operazioni societarie. Più nel dettaglio, il regime di neutralità fiscale delle operazioni societarie di razionalizzazione si applicano anche agli atti deliberati entro il 31 dicembre 2015.
Inoltre, la possibilità di sciogliere le società con partecipazione pubblica di controllo diretta o indiretta, di cui al sopracitato comma 568-bis della “Legge di stabilità 2014” con le agevolazioni fiscali ivi previste, viene estesa anche alle Aziende speciali, ed il termine originario di 12 mesi entro cui operare lo scioglimento è portato a 24 mesi. Considerato che il termine letterale è “(…) scioglimento (…) deliberato non oltre 24 mesi dalla data di entrata in vigore delle presente disposizione” e che il comma 568-bis è stato introdotto dalla Legge di conversione del Dl. n. 16/14, in vigore dal 6 maggio 2014, il termine ultimo per deliberare lo scioglimento di Società pubbliche e Aziende speciali in regime fiscale agevolato risulta essere il 5 maggio 2016.
Comma 615 – Affidamento “in house” del “Servizio idrico integrato”
Il comma 615 interviene modificando il secondo periodo del comma 1, dell’art. 149-bis, del Dlgs. n. 152/06 in materia di affidamento del “Servizio idrico integrato”. Nello specifico, ricordiamo che l’art. 149-bis è stato introdotto dall’art. 7 del Dl. n. 133/14, prevedendo che debba essere l’Ente di governo dell’Ambito a deliberare la forma di gestione del servizio fra quelle previste dall’ordinamento europeo e successivamente procedere all’affidamento dello stesso (vedi commento alla Legge di conversione del Dl. n. 133/14 in Entilocalinews n. 44 del 17 novembre 2014).
La modifica operata specifica che l’affidamento diretto può avvenire a favore di Società interamente pubbliche in possesso dei requisiti prescritti dall’ordinamento europeo per la gestione “in house”, comunque partecipate dagli Enti Locali ricadenti nell’Ambito territoriale ottimale.
Comma 617 – Comunicazione tra P.A. e cittadini
Il comma 617 abroga i commi 5, 6, 7 e 8, dell’art. 16-bis del Dl. n. 185/08, convertito con modificazioni dalla Legge n. 2/09, con i quali era stato avviato il progetto della Posta certificata governativa. L’Agenzia per l’Italia digitale (Agid) – con la Nota 17 dicembre 2014, pubblicata sul proprio sito istituzionale – aveva già annunciato la dismissione di tale Progetto a causa dei risultati nettamente al di sotto delle aspettative. Le risorse stanziate dal citato comma 8 e non ancora impegnate con atti giuridicamente vincolanti alla data di entrata in vigore della Legge n. 190/14 sono trasferite all’Agid che le impiegherà per interventi volti a favorire ed a semplificare le comunicazioni tra la P.A. e cittadini.
Commi da 618 a 620 – Spostamento “punto franco” Porto vecchio di Trieste
I commi da 618 a 620 dispongono che il regime giuridico internazionale di “punto franco” sia spostato dal Porto vecchio di Trieste ad altre zone opportunamente individuate, funzionalmente e logisticamente legate alle attività portuali. Le aree, le costruzioni e le altre opere appartenenti al Demanio marittimo comprese nel confine della circoscrizione portuale, escluse le banchine, l’Adriaterminal e la fascia costiera del Porto vecchio di Trieste, sono pertanto sdemanializzate e assegnate al patrimonio disponibile del Comune di Trieste per essere destinate alle finalità previste dagli strumenti urbanistici.
Comma 621 – Aumento dell’Imposta sostitutiva sui rendimenti dei fondi pensione
Il comma 621 eleva dall’11% al 20%, a decorrere dal 1° gennaio 2015, l’Imposta sostitutiva sul risultato netto maturato in ciascun periodo d’imposta dalle forme di previdenza complementare.
Comma 623 – Aumento dell’Imposta sostitutiva sulla rivalutazione del Tfr
Il comma 623 in commento porta dall’11% al 17%, a partire dal 2015, l’aliquota dell’Imposta sostitutiva sulla rivalutazione del Tfr.
Commi da 629 a 641 – Contrasto all’evasione: estensione del “reverse charge” e “split payment”
Il comma 629 introduce all’art. 17, comma 6, del Dpr. n. 633/72 – la norma che disciplina il c.d. “reverse charge” o inversione contabile (solitamente utilizzata dagli Enti Locali nell’acquisto di beni e servizi in ambito intracomunitario, ma non solo) – la lett. a-ter), estendendo tale regime anche alle “prestazioni di pulizia, di demolizione, di installazione di impianti e di completamento relative ad edifici”.
In pratica, dal 1° gennaio 2015 i fornitori degli Enti Locali che emettono fatture per i suddetti servizi potranno non considerare l’Iva in fattura ed il Comune dovrà gestirle col meccanismo dell’inversione contabile (la fattura stessa dovrà contenere in calce l’indicazione “inversione contabile”). Tale norma è da intendersi applicabile, con riferimento agli Enti Locali, per i soli servizi acquisiti in ambito commerciale, ossia afferenti le loro attività Iva (es. pulizia degli asili o dei musei) e non anche in ambito istituzionale (es. pulizia uffici), non potendo in tal caso gestire in Iva tali operazioni.
Nell’ipotesi di imputazione promiscua di alcune fatture (es. pulizia scuole con all’interno i locali adibiti a cucina/refettorio, strumentali al Servizio Iva di “Refezione scolastica”), in teoria, l’Ente Locale committente dovrebbe richiedere al fornitore una fattura ad hoc per la quota-parte del Servizio riferita ad attività commerciali. Se il fornitore si limitasse invece ad emettere una fattura con Iva per l’intero importo, senza inversione contabile, resterà da capire come l’Ente Locale committente possa non perdere la possibilità di recuperare l’Iva sulla quota parte di fattura inerente i propri servizi commerciali.
Lo stesso comma 629, introducendo all’interno del Dpr. n. 633/72 l’art. 17-ter relativo alle prestazioni effettuate nei confronti degli Enti pubblici indicati nell’art. 6, comma 5, del Dpr. n. 633/72 (Enti Locali inclusi), prevede che, per operazioni effettuate nei confronti di tali soggetti quando questi non sono debitori d’imposta (da capire se il Legislatore intende riferirsi alle sole operazioni svolte non in regime di impresa, ossia acquisti di beni e servizi in ambito istituzionale, oppure a tutti gli acquisti sia istituzionali che commerciali tranne quelli operati in regime di “reverse charge” dove l’Ente Locale risulta debitore dell’Iva), l’Ente pubblico committente versa al fornitore il solo corrispettivo al netto dell’Iva, accreditando l’Iva in un apposito conto per essere acquisita direttamente dall’Erario (c.d. “split payment”).
E’ fatto rinvio ad una normativa di attuazione che stabilirà le modalità applicative del sistema.
La nuova disposizione normativa non si applica, come indicato dal comma 2 dello stesso art. 17-ter, ai compensi per prestazioni di servizi assoggettati a ritenute Irpef.
I fornitori interessati dalle operazioni in esame potranno chiedere il rimborso dell’eccedenza detraibile, ai sensi dell’art. 30 del Dpr. n. 633/72, mentre all’Ente pubblico inadempiente sono applicate, ai sensi del comma 633, le sanzioni previste per gli omessi o tardivi versamenti.
Il comma 631 prevede, coerentemente con i limiti previsti dall’art. 199-bis della Direttiva Ue 112/2006, che la suddetta norma si applichi al massimo per un periodo di 4 anni.
Il comma 632 subordina l’efficacia delle nuove disposizioni al rilascio, parte del Consiglio dell’Ue, di una misura di deroga ai sensi dell’art. 395 della citata Direttiva Ue 112/2006; tuttavia, rispetto alla versione iniziale della norma contenuta nel Ddl., la versione definitiva della “Legge di stabilità 2015” ha stabilito che, nelle more del rilascio della citata misura di deroga, le nuove disposizioni sullo “split payment” trovano comunque applicazione per le operazioni per le quali l’Iva è esigibile a partire dal 1º gennaio 2015, riferite quindi anche a periodi antecedenti a tale data.
Peraltro, sebbene le disposizioni normative sullo “split payment” entrino in vigore tecnicamente già dal 1° gennaio, si ritiene che non possano essere applicate senza l’emanazione del Dm. Mef previsto dall’art. 17-ter che determini modalità e termini di versamento dell’Iva; ciò in considerazione anche del fatto che, essendo la versione definitiva della “Legge di stabilità 2015” pubblicata in G.U. soltanto negli ultimi giorni del 2014, non vi è stata, né da parte dei fornitori, né da parte degli Uffici finanziari ed amministrativi degli Enti Locali acquirenti/committenti, la possibilità di conoscere e comprendere le modalità applicative del nuovo meccanismo.
Per inciso, ricordiamo altresì che:
– gli Enti Locali agiscono sia in veste istituzionale che commerciale e la nuova norma riguarderebbe soltanto il primo ambito;
– lo “split payment” si differenzia dal “reverse charge” perché nel primo, a differenza che nel secondo, l’Iva in fattura viene comunque indicata dal fornitore, mentre cambia soltanto la modalità di versamento all’Erario della stessa, che avverrà ad opera dell’Ente Locale acquirente/committente.
Resta la previsione che, nel caso di mancato rilascio della suddetta misura di deroga, al fine di assicurare comunque le maggiori entrate che deriverebbero dalle disposizioni in esame, viene disposto un aumento dell’Accisa sui carburanti, da adottarsi entro il 30 giugno 2015 con Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Dogane.
Il comma 640 prevede che, nel caso di presentazione di una Dichiarazione “integrativa” e in tutti i casi di regolarizzazione dell’omissione o dell’errore, i termini per la notifica delle cartelle di pagamento relative, rispettivamente, all’attività di liquidazione delle Imposte, dei contributi, dei premi e dei rimborsi dovuti in base alle Dichiarazioni e di controllo formale delle Dichiarazioni decorrono, limitatamente agli elementi oggetto dell’integrazione, dall’anno successivo a quello di presentazione di tali Dichiarazioni. Allo stesso modo, la norma dispone che, limitatamente agli elementi oggetto dell’integrazione, i termini per l’accertamento decorrono dalla presentazione della Dichiarazione “integrativa”.
Il comma 641 elimina, a partire dall’anno 2016 e con riferimento all’anno 2015, l’obbligo della Dichiarazione unificata (peraltro per gli Enti Locali già da qualche anno anche la Dichiarazione Iva, così come la Dichiarazione Irap, è inviata in via autonoma) e anticipa il termine di presentazione della Dichiarazione Iva al mese di febbraio. Viene così eliminato anche l’obbligo di presentazione della “Comunicazione dati Iva” (obbligo dal quale peraltro gli Enti Locali erano già esonerati).
Comma 642 – Proroga attività di Equitalia Spa e di Riscossione Sicilia Spa
La presente disposizione sposta dal 31 dicembre 2014 al 30 giugno 2015 il termine previsto per la cessazione delle attività di accertamento, liquidazione e riscossione, spontanea e coattiva, delle entrate tributarie e/o patrimoniali dei Comuni, da parte di Equitalia Spa e delle sue partecipate e di Riscossione Sicilia Spa.
Comma 652 – “Fondo per la riduzione della pressione fiscale”
Il comma 652 in commento incrementa di Euro 150 milioni il “Fondo per la riduzione della pressione fiscale” istituito dal comma 431, art. 1, della “Legge di stabilità 2014”. Tali risorse sono accantonate e rese indisponibili, e possono essere utilizzate nella misura delle somme effettivamente incassate per la parte eccedente l’importo di Euro 350 milioni.
Commi 655 e 656 – Riduzione della non imponibilità dei dividendi percepiti da Enti non commerciali
Il comma 655 ha ridotto l’esenzione del 95% dei dividenti percepiti dagli Enti non commerciali, portandola al 22,26%. La disposizione in commento si applica a decorrere dai dividendi messi in distribuzione dal 1° gennaio 2014, in deroga all’art. 3, della Legge n. 212/00 (“Statuto del contribuente”).
Il comma 656 ha riconosciuto, a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 1° gennaio 2014, un credito d’imposta pari alla maggiore Ires versata nel solo periodo d’imposta in corso al 1° gennaio 2014, in applicazione delle disposizioni di cui al comma 655. Il credito potrà essere utilizzato esclusivamente in compensazione nella misura di 1/3 a decorrere dal 1° gennaio 2016, nella medesima misura a decorrere dal 1° gennaio 2017, ed infine, a partire dal 1° gennaio 2018 per la parte rimanente.
Il credito d’imposta dovrà essere indicato nella Dichiarazione relativa al periodo d’imposta successivo a quello in corso alla data del 1° gennaio 2014 e non concorrerà alla formazione della base imponibile Ires e Irap.
Comma 657 – Ritenuta d’acconto sui bonifici disposti per beneficiare di oneri deducibili
Il comma 657 in commento ha elevato dal 4% all’8% la ritenuta a titolo d’acconto sull’Imposta sul reddito dovuta dai beneficiari, a titolo i rivalsa, operata dalle banche e da Poste Italiane Spa sui bonifici disposti dai contribuenti per beneficiare di oneri deducibili.
Commi 662 e 663 – Proroga delle disposizioni finalizzate ad agevolare la ripresa delle attività nelle aree terremotate
Il comma 662 ha esteso fino al 30 giugno 2015 il termine ultimo per la non rilevanza ai fini Irpef/Ires dei redditi derivanti dai fabbricati distrutti o soggetti ad ordinanza di sgombero a seguito degli eventi sismici verificatisi il 20 ed il 29 maggio 2012. I predetti fabbricati sono inoltre esenti ai fini Imu fino alla data precedentemente citata.
Nel caso in cui i fabbricati oggetto del Provvedimento agevolativo siano stati ricostruiti o dichiarati nuovamente agibili in data antecedente al 30 giugno 2015, l’esenzione si applica fino a tale data.
Il comma 663 ha imposto alla Regione Emilia-Romagna di provvedere al monitoraggio degli aventi diritto all’esenzione entro il 30 marzo 2015.
Comma 679 – Disposizioni Tasi per l’anno 2015
Il comma 679 in commento ha prorogato per l’anno 2015, con la lett. a), l’aliquota massima Tasi del 2,5 per mille. Inoltre, è stata mantenuta anche per l’anno 2015 la possibilità di superare i 2 limiti all’imposizione Tasi previsti dall’art. 1, comma 677, primo e secondo periodo, della Legge n. 147/13, nel limite complessivo dello 0,8 per mille.
Commi da 682 a 688 – Comunicazioni di inesigibilità dei ruoli da parte dell’Agente della riscossione
Il comma 682, con la lett. a), ha previsto che il Concessionario della riscossione dovrà trasmettere all’Ente creditore una comunicazione d’inesigibilità entro il terzo anno successivo alla consegna del ruolo, fatto salvo quanto diversamente previsto da specifiche disposizioni di legge. La comunicazione in parola deve essere trasmessa anche se alla scadenza di tale termine le quote sono interessate da procedure esecutive o cautelari avviate, da contenzioso pendente, da accordi di ristrutturazione o transazioni fiscali e previdenziali in corso, da insinuazioni in procedure concorsuali ancora aperte, ovvero da dilazioni in corso concesse ai sensi dell’art. 19, del Dpr. n. 602/73. In quest’ultimo caso, la comunicazione assume valore informativo e deve essere integrata entro il 31 dicembre dell’anno di chiusura delle attività in corso se la quota non sia integralmente riscossa.
La lett. b), al punto 1), ha abrogato la disposizione che prevedeva che la perdita al diritto del discarico del ruolo quando non veniva effettuata la comunicazione annuale delle procedure relative alle singole quote comprese nei ruoli trasmessi in uno stesso mese, di cui all’art. 19, comma 2, lett. b), del Dlgs. n. 112/99.
Il punto 2), della lett. b), ha previsto, quale causa di perdita al diritto di discarico del ruolo, la mancata trasmissione della comunicazione di inesigibilità prevista dall’art. 19, comma 1, del Dlgs. n. 112/99.
Il punto 3 ha integrato l’art. 19, comma 2, lett. e), del Dlgs. n. 112/99, aggiungendo che il Concessionario della riscossione, al fine di preservare il diritto al discarico del ruolo, può dimostrare che le irregolarità da lui commesse non pregiudicano l’azione di recupero.
La lett. c) del comma 682 ha disposto, mediante la sostituzione dell’art. 19, comma 3, del Dlgs. n. 112/99, che per le quote contenute nelle comunicazioni d’inesigibilità che non sono soggette a successiva integrazione, presentate in uno stesso anno solare, l’Agente della riscossione è automaticamente discaricato decorso il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di presentazione. L’Agente non è automaticamente discaricato limitatamente alle quote per le quali l’Ente creditore abbia, entro il predetto termine, avviato l’attività di controllo ai sensi dell’art. 20, del Dlgs. n. 112/99. I crediti corrispondenti alle quote discaricate sono eliminati dalle scritture patrimoniali dell’ente creditore.
La lett. d) del comma 682 ha introdotto il termine di 120 giorni dalla richiesta dalla comunicazione, da parte dell’Ente creditore, dell’esercizio dell’attività di controllo, entro il quale il Concessionario deve fornire la documentazione necessaria allo svolgimento della cennata attività. Se entro tale data il Concessionario non provvede a quanto sopra, perde il diritto al discarico del ruolo.
La successiva lett. e) ha aggiunto il comma 6-bis all’art. 19, con il quale ha previsto che l’Ente creditore, nelle more dell’eventuale discarico delle quote affidate, deve adottare i provvedimenti necessari ai fini dell’esecuzione delle pronunce rese nelle controversie in cui è parte l’Agente della riscossione.
Il comma 683 ha sostituito integralmente l’art. 20 del Dlgs. n. 112/99 il quale, a decorrere dal 1° gennaio 2015, prevede, al comma 1, che il competente Ufficio dell’Ente creditore dà impulso alla procedura di controllo con la notifica, all’Agente della riscossione competente, della comunicazione di avvio del procedimento, all’interno della quale può chiedere la trasmissione della documentazione di cui all’art. 19, comma 6, del Dlgs. n. 112/99.
Il medesimo Ufficio, qualora non ritenga rispettate le disposizioni dell’art. 19, comma 2, lett. a), d), d-bis) ed e), entro 180 giorni dalla comunicazione di avvio del procedimento o dalla trasmissione della documentazione di cui all’art. 19, comma 6, se richiesta, notifica a pena di decadenza apposito atto di contestazione all’Agente della riscossione, il quale può produrre osservazioni entro i successivi 90 giorni. All’interno dell’atto di contestazione devono essere esposte analiticamente, a pena di nullità, le omissioni ed i vizi o irregolarità riscontrati in rapporto alla descrizione delle corrette modalità di svolgimento dell’attività. Decorso il predetto termine l’Ufficio, entro 60 giorni a pena di decadenza, ammette o rifiuta il discarico con provvedimento a carattere definitivo, ovvero, laddove le osservazioni prodotte facciano emergere la possibilità di riattivare proficuamente le attività esecutive, assegna all’agente della riscossione un termine non inferiore a 12 mesi per l’espletamento di nuove azioni, riservandosi di decidere allo scadere di tale termine.
Il comma 2 dispone che il controllo di cui al sopra citato comma 1 è effettuato dall’Ente creditore, tenuto conto del principio di economicità dell’azione amministrativa e della capacità operativa della struttura di controllo e, di norma, in misura non superiore al 5% delle quote comprese nelle comunicazioni di inesigibilità presentate in ciascun anno.
Il comma 3 dispone che se l’Agente della riscossione non ha inoltrato la comunicazione d’inesigibilità della quota prevista dall’art. 19, comma 1, l’Ufficio prevede ai sensi del comma 1 sopra citato immediatamente dopo che si è verificata la causa di perdita del diritto al discarico.
Il comma 4 del nuovo art. 20 del Dlgs. n. 112/99 ha statuito che, nel termine di 90 giorni dalla notificazione del provvedimento definitivo di cui al comma 1 dello stesso art. 20, l’Agente della riscossione può definire la controversia con il pagamento di una somma, maggiorata degli interessi legali decorrenti dal termine ultimo previsto per la notifica della cartella, pari a 1/8 dell’importo iscritto a ruolo e alla totalità delle spese di cui all’art. 17, commi 6 e 7-ter, del Dlgs. n. 112/99, se rimborsate dall’Ente creditore ovvero, se non procede alla definizione agevolata, può ricorrere alla Corte dei conti. Decorso tale termine, in mancanza di definizione agevolata o di ricorso, la somma dovuta dall’Agente della riscossione è pari a 1/3 dell’importo iscritto a ruolo con aggiunta degli interessi e delle spese di cui al periodo precedente.
Il comma 5 ha disposto che la definizione agevolata prevista dal sopra citato comma 4 non si applica a specifiche risorse proprie, per le quali rinviamo alla consultazione del testo della norma; in caso di mancato ricorso alla Corte dei conti per le cennate entrate, la somma dovuta dall’Agente della riscossione è pari all’importo iscritto a ruolo con aggiunta degli interessi e delle spese di cui al sopra citato comma 4.
Il comma 6 del nuovo art. 20 ha previsto che l’Ente creditore, qualora nell’esercizio della propria attività istituzionale individui, successivamente al discarico, l’esistenza di significativi elementi reddituali o patrimoniali riferibili agli stessi debitori sulla base di valutazioni di economicità e delle esigenze operative e a condizione che non sia decorso il termine di prescrizione decennale, può riaffidare in riscossione le somme, comunicando all’Agente della riscossione i nuovi beni da sottoporre a esecuzione, ovvero le azioni cautelari o esecutive da intraprendere. Le modalità di affidamento di tali somme sono stabilite con Decreto Mef; in tal caso, l’azione dell’Agente della riscossione è preceduta dalla notifica dell’avviso di intimazione previsto dall’art. 50 del Dpr. n. 602/73.
Il comma 684 ha normato che le comunicazioni d’inesigibilità relative a quote affidate agli Agenti della riscossione dal 1º gennaio 2000 al 31 dicembre 2014, anche da soggetti creditori che hanno cessato o cessano di avvalersi delle Società del Gruppo Equitalia, sono presentate, per i ruoli consegnati nell’anno 2014, entro il 31 dicembre 2017 e, per quelli consegnati negli anni precedenti, per singole annualità di consegna partendo dalla più recente, entro il 31 dicembre di ciascun anno successivo al 2017.
Il comma 685 ha stabilito che, in deroga a quanto disposto dal precedente comma 684, la restituzione agli Agenti della riscossione delle stesse spese, maturate negli anni 2000-2013, per le procedure poste in essere per conto dei Comuni, è effettuata a partire dal 30 giugno 2018, in 20 rate annuali di pari importo, con onere a carico del bilancio dello Stato. Al fine del rimborso sopra menzionato, fatte salve le anticipazioni eventualmente ottenute, l’Agente della riscossione presenta, entro il 31 marzo 2015, un’apposita istanza al Mef.
Il comma 686 ha sancito che, fino alla data di presentazione delle comunicazioni di cui al comma 684, l’Agente della riscossione resta legittimato ad effettuare la riscossione delle somme non pagate, ai sensi del Dpr. n. 602/73, anche per le quote relative ai soggetti creditori che hanno cessato o cessano di avvalersi delle Società del Gruppo Equitalia.
Il comma 687 ha statuito che le comunicazioni d’inesigibilità relative alle quote di cui al già citato comma 684, presentate anteriormente alla data di entrata in vigore della presente Legge n. 190/14, possono essere integrate entro i termini previsti dallo stesso comma 684; in tale caso, il controllo previsto dall’art. 20 del Dlgs. n. 112/99, come sostituito dal comma 683, può essere avviato solo decorsi i termini previsti dal citato comma 684.
Con il comma 688 è stato introdotto la disposizione secondo la quale alle comunicazioni d’inesigibilità, relative alle quote di cui al comma 684 del presente art. 1, si applicano gli artt. 19 e 20, del Dlgs. n. 112/99 come modificati dalla Legge n. 190/14 in commento. Le quote inesigibili, di valore inferiore o pari a Euro 300, con esclusione di quelle afferenti alle risorse proprie tradizionali di cui all’art. 2, paragrafo 1, lett. a), delle Decisioni 2007/436/CE, Euratom del Consiglio 7 giugno 2007, e 2014/335/Ue, Euratom del Consiglio 26 maggio 2014, non sono assoggettate al controllo di cui al citato art. 19.
Commi 692 e 693 – Rinvio del termine per il versamento Imu per i terreni agricoli montani
Il comma 692 ha disposto il rinvio del termine del versamento Imu 2014 per i terreni agricoli non più oggetto d’esenzione ai sensi dell’art. 7, comma 1, lett. h), del Dlgs. n. 504/92. La scadenza, originariamente prevista per il 16 dicembre 2014, dall’art. 3, del Decreto interministeriale 28 novembre 2014, è stata rinviata al 26 gennaio 2015.
L’Imu per i terreni non più oggetto dell’esenzione deve essere calcolata ad aliquota base, a meno che i Comuni interessati non abbiano approvato specifiche aliquote per i terreni agricoli.
Il comma 693, in materia d’imputazione delle regolazioni contabili tra Enti Locali e Ministero, ha previsto che gli importi a titolo di maggior gettito Imu convenzionalmente individuati dal Decreto interministeriale dovranno essere accertati a tale titolo nell’anno 2014, a fronte della corrispondente riduzione dell’assegnazione a titolo di “Fondo di solidarietà comunale”.
I Comuni interessati dalla compensazione per i terreni ad immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile non situati in zone montane o di collina, di cui all’ultimo periodo dell’art. 4, comma 5-bis, del Dl. n. 16/12, dovranno accertare, in deroga all’art. 175, del Tuel, la relativa entrata come integrazione del “Fondo di solidarietà comunale” per il medesimo esercizio 2014.
Commi 697 e 698 – Riduzione risorse per il pagamento dei debiti scaduti della P.A.
Ai fini del miglioramento dei saldi di finanza pubblica è prevista una riduzione di Euro 495.706.643 degli stanziamenti per il 2014 per il pagamento dei debiti scaduti della Pubblica Amministrazione, per il riequilibrio finanziario degli Enti territoriali, nonché in materia di versamento di tributi degli Enti Locali.
Tale miglioramento dei saldi di finanza pubblica compensa il minore gettito Iva, previsto per l’anno 2014, in correlazione con il pagamento dei debiti pregressi di cui al Titolo III del Dl. 24 aprile 2014, n. 66 (monitoraggio dei debiti delle Pubbliche Amministrazioni e dei relativi tempi di pagamenti).
Comma 702 – Innalzamento della quota di tributi erariali spettanti ai Comuni a seguito di partecipazione al contrasto all’evasione
Il comma ha disposto, per gli anni 2015, 2016 e 2017, l’innalzamento dal 50% al 55% della quota di tributi erariali spettante ai Comuni in caso di partecipazione di quest’ultimi alle operazioni di contrasto all’evasione tributaria.
Commi da 707 a 709 – Limiti ai trattamenti pensionistici
All’art. 24, comma 2, del Dl. n. 201/11, convertito con Legge n. 214/11 – rubricato “Disposizioni in materia di trattamenti pensionistici” – viene aggiunto un inciso in base al quale l’importo complessivo del trattamento pensionistico calcolato secondo il sistema contributivo – con riferimento alle anzianità maturate a decorrere dal 1° gennaio 2012 – non può eccedere quello che sarebbe stato liquidato con l’applicazione delle regole di calcolo vigenti prima della data di entrata in vigore dello stesso decreto (6 dicembre 2011) computando, ai fini della determinazione della misura del trattamento, l’anzianità contributiva necessaria per il conseguimento del diritto alla prestazione, integrata da quella eventualmente maturata fra la data di conseguimento del diritto e la data di decorrenza del primo periodo utile per la corresponsione della prestazione stessa.
Tale limitazione si applica ai trattamenti pensionistici, ivi compresi quelli già liquidati alla data del 1° gennaio 2015, con effetto a decorrere dalla medesima data.
Le economie, da accertare a consuntivo, derivanti dall’applicazione della limitazione ai trattamenti pensionistici affluiscono in un apposito Fondo, istituito presso l’Inps, finalizzato a garantire l’adeguatezza delle prestazioni pensionistiche in favore di particolari categorie di soggetti, individuate con Dpcm., su proposta del Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali.
Comma 710 – Attività di accertamento per Associazioni sportive dilettantistiche – rateazione
Alle Associazioni sportive dilettantistiche e alle loro Sezioni, senza scopo di lucro e affiliate alle Federazioni sportive nazionali o agli Enti di promozione sportiva riconosciuti, decadute entro il 31 ottobre 2014 dal beneficio della rateazione delle somme dovute a seguito delle attività accertative e di liquidazione (attività di liquidazione e di controllo formale delle Imposte, dei contributi, dei premi e dei rimborsi dovuti in base alle Dichiarazioni – art. 36-bis e 36-ter del Dpr. 600/73 – attività di liquidazione dell’Iva in base alle Dichiarazioni, avvisi di accertamento ai fini dell’Ires, dell’Irap e dell’Iva, accertamento con adesione, nonché mediazioni e conciliazioni giudiziali ai fini dei tributi di cui sopra), viene permesso di richiedere un’ulteriore rateazione del pagamento.
L’agevolazione è limitata nel tempo poiché le Associazioni potranno richiedere un nuovo piano di rateazione non oltre il 30 giugno del 2015.
Comma 713 – Limite delle transazioni in contati per le Associazioni sportive dilettantistiche
La norma del comma 713 modifica il primo periodo del comma 5, dell’art. 25, della Legge n. 133/99, e innalza il limite massimo precedentemente previsto per la tracciabilità dell’uso del contante nelle transazioni delle Associazioni sportive dilettantistiche, che ora passa da Euro 516,46 a Euro a 999,99, limite oltre il quale le operazioni di pagamento dovranno essere effettuate legalmente solo tramite conti correnti bancari o postali a loro intestati o con altre modalità idonee a consentire all’Amministrazione finanziaria il corretto svolgimento delle operazioni di controllo. Tale limite ora risulta uniforme a quello previsto ordinariamente dalla normativa Antiriciclaggio.
Commi 718 e 19 – Ulteriori misure di copertura: aumento aliquote Iva
Il comma 718 prevede l’aumento delle aliquote Iva come segue:
– dal 10% al 12% dal 1° gennaio 2016 e al 13% dal 1° gennaio 2017;
– dal 22% al 24% dal 1° gennaio 2016, al 25% dal 1° gennaio 2017 ed al 25,5% dal 1° gennaio 2018.
Il comma 719 precisa che, le misure di cui sopra “possono essere sostituite integralmente o in parte da provvedimenti normativi che assicurino, integralmente o in parte gli stessi effetti positivi sui saldi di finanza pubblica attraverso il conseguimento di maggiori entrate ovvero di risparmi di spesa mediante interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica”.
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