“Legge Madia”: il commento articolo per articolo della riforma della P.A.

Sono ufficialmente delineati i confini entro i quali il Governo si muoverà per portare a compimento una delle più discusse riforme, annunciate dall’attuale Esecutivo: quella della Pubblica Amministrazione. La Legge 7 agosto 2015, n. 124 (“Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle Amministrazioni pubbliche”), detta anche “Legge Madia”, è stata infatti pubblicata sulla G.U. n. 187 del 13 agosto 2015 ed è in vigore dal 28 agosto 2015.
La Legge n. 124/15 interviene su molteplici aspetti d’interesse per gli Enti Locali, toccando temi di cruciale importanza come i servizi pubblici locali, la dirigenza e l’Anticorruzione.
Chiaramente, trattandosi di una Legge-delega, occorrerà attendere l’emanazione dei Decreti attuativi affinché si possano osservare i cambiamenti più incisivi.
Sul piano della digitalizzazione, ad esempio, la norma getta le basi per l’introduzione di un unico codice Pin attraverso il quale ogni cittadino possa accedere a qualsiasi tipo di servizio.
La Legge-delega crea inoltre le premesse per l’introduzione:
- di meccanismi semplificati per regolare la Conferenza dei servizi;
- del silenzio-assenso tra Amministrazioni, che scatta se una P.A. non dà risconto ad un’altra su una determinata richiesta entro 30 giorni;
- di modifiche al Testo unico sulla Trasparenza (Dlgs. n. 33/2013);
- di un numero unico da contattare in tutta Europa in caso di emergenza;
- di ruoli unici per i Dirigenti pubblici che operano presso Amministrazioni locali o centrali;
- di servizi di supporto alla genitorialità per facilitare la conciliazione dei tempi di vita e lavoro dei dipendenti pubblici con figli;
- di meccanismi di razionalizzazione del sistema delle partecipazioni pubbliche.
La Legge n. 124/15 conferma inoltre la volontà di abolire la figura dei Segretari comunali e di sopprimere il requisito del voto minimo di laurea per la partecipazione ai concorsi pubblici.
Procediamo qui di seguito a esaminare nel dettaglio le novità introdotte dalla Legge n. 124/15 in commento.
Art. 1 – Carta della cittadinanza digitale
In merito al processo di migrazione al digitale che sta coinvolgendo le PP.AA., la nuova Legge n. 124 del 7 agosto 2015 dà nuovo impulso al processo di digitalizzazione già avviato e descritto nel Dlgs. n. 82/05 (“Codice dell’Amministrazione digitale”). L’art. 1 è dedicato alla digitalizzazione ed è rubricato “Carta della cittadinanza digitale”, e al comma 1 recita che, “al fine di garantire ai cittadini e alle Imprese, anche attraverso l’utilizzo delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione, il diritto di accedere a tutti i dati, i documenti e i servizi di loro interesse in modalità digitale, nonché al fine di garantire la semplificazione nell’accesso ai servizi alla persona, riducendo la necessità dell’accesso fisico agli Uffici pubblici, il Governo è delegato ad adottare, entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore della presente Legge, con invarianza delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, uno o più Decreti legislativi”. Princìpi già conosciuti e contenuti nel “Codice dell’Amministrazione digitale”, nel quale all’art. 3, comma 1, si dispone che “i cittadini e le Imprese hanno diritto a richiedere ed ottenere l’uso delle tecnologie telematiche nelle comunicazioni con le Pubbliche Amministrazioni”, e al comma 2 la possibilità di ottenere la tutela del predetto diritto presso il Giudice amministrativo.
La portata innovativa della “Legge Madia” tuttavia si insinua in una più puntuale ed incisiva definizione e attuazione delle disposizioni contenute nel “Codice dell’Amministrazione digitale”. In tal senso il comma 1, lett. a), Legge n. 124/15 dispone che il Governo “individui strumenti per definire il livello minimo di sicurezza, qualità, fruibilità, accessibilità e tempestività dei servizi on line delle Amministrazioni pubbliche; prevedere, a tal fine, speciali regimi sanzionatori e premiali per le Amministrazioni stesse”. La disposizione è di fondamentale importanza: l’erogazione dei servizi mediante l’utilizzo delle tecnologie rientra tra i “livelli essenziali delle prestazioni” previsti dalla lett. m), comma 2, dell’art. 117 della Costituzione, che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale. Oltre a ciò si dispone che il Governo individui anche strumenti sanzionatori per gli Enti inadempienti al fine di non far cadere nel vuoto la spinta innovatrice che la disposizione intende perseguire. Genera tuttavia perplessità il fatto che ancora una volta il cambiamento proposto non venga sostenuto dallo stanziamento di risorse economiche ma debba avvenire con “invarianza delle risorse umane, finanziare e strumentali disponibili a legislazione vigente”.
Cercando di definire che cosa l’Ente deve fare e come gestire il cambiamento verso il digitale, l’art. 1, comma 1, lett. b), della “Legge Madia” propone che il Governo disponga di criteri direttivi per “ridefinire e semplificare i procedimenti amministrativi, in relazione alle esigenze di celerità, certezza dei tempi e trasparenza nei confronti dei cittadini e delle Imprese, mediante una disciplina basata sulla loro digitalizzazione e per la piena realizzazione del principio ‘innanzitutto digitale’ (digital first), nonché l’organizzazione e le procedure interne a ciascuna Amministrazione”. L’Ente dunque, non solo deve produrre, gestire e conservare documenti nativamente digitali, ma deve ripensare il proprio modo di lavorare in modalità “digital first”, unico modo per ottenere i benefici attesi dalla digitalizzazione in termini di efficienza, efficacia ed economicità dei servizi offerti e permettere l’erogazione dei servizi in rete come già previsto dall’art. 63 del Dlgs. n. 82/05. Del resto, anche l’adozione della fattura elettronica disposta dal Dm. n. 55/13 ha prodotto valore aggiunto solo nei casi in cui l’Ente non si è limitato a ricevere il documento in modalità elettronica ma ha ripensato in un ottica digitale il modo di gestire internamente la fattura e i processi correlati. Strategico a tal fine l’adozione di un sistema di gestione documentale in grado di produrre, gestire e archiviare correttamente documenti nativi digitali, nel rispetto della normativa sulla privacy e delle disposizioni in materia di conservazione digitale.
In merito a come l’Ente può affrontare il cambiamento gestionale, l’art. 1, comma 1, lett. n), del Provvedimento in parola prevede di “ridefinire le competenze dell’Ufficio dirigenziale di cui all’art. 17, comma 1, del Cad, con la previsione della possibilità di collocazione alle dirette dipendenze dell’Organo politico di vertice di un Responsabile individuato nell’ambito dell’attuale dotazione organica di fatto del medesimo Ufficio, dotato di adeguate competenze tecnologiche e manageriali, per la transizione alla modalità operativa digitale e dei conseguenti processi di riorganizzazione finalizzati alla realizzazione di un’Amministrazione digitale e aperta, di servizi facilmente utilizzabili e di qualità, attraverso una maggiore efficienza ed economicità”. L’individuazione della figura di un Responsabile con adeguate competenze tecnologiche e manageriali è strategica ed utile per garantire la produzione di valore aggiunto dal cambiamento verso il digitale e superarne le resistenze organizzative. Tuttavia, in molti Enti di media e piccola dimensione apre problematiche di non facile soluzione, rendendo necessario in taluni casi l’individuazione di strutture di staff condivise tra più Enti al fine di ottenere adeguate economie oppure attingere a professionalità esterne in grado di gestire la migrazione dell’Ente verso il digitale.
Oltre all’aspetto organizzativo, che resta centrale nella strategia della “Legge Madia”, ci sono anche altri punti cruciali per i quali il Governo dovrà legiferare, quali la garanzia della disponibilità di connettività a banda larga e ultralarga e l’accesso a internet presso gli Uffici pubblici, con autenticazione tramite “Spid” (“Sistema pubblico per la gestione dell’identità digitale”), ma anche garantire pagamenti in modalità elettronica nei confronti dell’Ente e, infine, favorire l’elezione del domicilio digitale (come previsto dall’art 3-bis del “Codice dell’Amministrazione digitale”) da parte dei cittadini al fine di garantire interazioni con le Amministrazioni mediante sistemi non ripudiabili.
Art. 2 – Conferenza di servizi
L’art. 2, comma 1, contiene la delega al Governo ad adottare, entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore della Legge n. 124/15 in commento, un Decreto legislativo per il riordino della disciplina in materia di Conferenza di servizi, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:
- a) ridefinizione e riduzione dei casi in cui la convocazione della Conferenza di servizi è obbligatoria, anche in base alla complessità del procedimento;
- b) ridefinizione dei tipi di Conferenza, anche al fine di introdurre modelli di istruttoria pubblica per garantire la partecipazione anche telematica degli interessati al procedimento, limitatamente alle ipotesi di adozione di provvedimenti di interesse generale, in alternativa a quanto previsto dall’art. 10 della Legge n. 241/90 (che sancisce il diritto dei partecipanti al procedimento amministrativo di prendere visione degli atti del procedimento e di presentare memorie scritte e documenti), e nel rispetto dei principi di economicità, proporzionalità e speditezza dell’azione amministrativa;
- c) riduzione dei termini per la convocazione, per l’acquisizione degli atti di assenso previsti, per l’adozione della determinazione motivata di conclusione del procedimento;
- d) certezza dei tempi della Conferenza, ovvero necessità che qualsiasi tipo di Conferenza di servizi abbia una durata certa, anche con l’imposizione a tutti i partecipanti di un onere di chiarezza e inequivocità delle conclusioni espresse;
- e) disciplina della partecipazione alla Conferenza di servizi finalizzata a: 1) garantire forme di coordinamento o di rappresentanza unitaria delle Amministrazioni interessate; 2) prevedere la partecipazione alla Conferenza di un unico rappresentante delle Amministrazioni statali, designato, per gli Uffici periferici, dal Dirigente dell’Ufficio territoriale dello Stato di cui all’art. 8, comma 1, lett. e);
- f) disciplina del calcolo delle presenze e delle maggioranze volta ad assicurare la celerità dei lavori della Conferenza;
- g) previsione che si consideri comunque acquisito l’assenso delle Amministrazioni, ivi comprese quelle preposte alla tutela della salute, del patrimonio storico-artistico e dell’ambiente che, entro il termine dei lavori della Conferenza, non si siano espresse nelle forme di legge;
- h) semplificazione dei lavori della Conferenza di servizi, anche attraverso la previsione dell’obbligo di convocazione e di svolgimento della stessa con strumenti informatici e la possibilità, per l’Amministrazione procedente, di acquisire ed esaminare gli interessi coinvolti in modalità telematica asincrona;
- i) differenziazione delle modalità di svolgimento dei lavori della Conferenza, secondo il principio di proporzionalità, prevedendo per i soli casi di procedimenti complessi la convocazione di riunioni in presenza;
- l) revisione dei meccanismi decisionali, con la previsione del principio della prevalenza delle posizioni espresse in sede di Conferenza per l’adozione della Determinazione motivata di conclusione del procedimento nei casi di Conferenze decisorie; precisazione dei poteri dell’Amministrazione procedente, in particolare nei casi di mancata espressione degli atti di assenso ovvero di dissenso da parte delle Amministrazioni competenti;
- m) possibilità per le Amministrazioni di chiedere all’Amministrazione procedente di assumere determinazioni in via di autotutela ai sensi degli artt. 21-quinquies e 21-nonies della Legge n. 241/90, purché abbiano partecipato alla Conferenza di servizi o si siano espresse nei termini;
- n) definizione, nel rispetto dei principi di ragionevolezza, economicità e leale collaborazione, di meccanismi e termini per la valutazione tecnica e per la necessaria composizione degli interessi pubblici nei casi in cui la legge preveda la partecipazione al procedimento delle Amministrazioni preposte alla tutela dell’ambiente, del paesaggio, del patrimonio storico-artistico, della salute o della pubblica incolumità, in modo da pervenire in ogni caso alla conclusione del procedimento entro i termini previsti; previsione per le Amministrazioni citate della possibilità di attivare procedure di riesame;
- o) coordinamento delle disposizioni di carattere generale di cui agli artt. 14, 14-bis, 14-ter, 14-quater e 14-quinquies della Legge n. 241/90, con la normativa di settore che disciplina lo svolgimento della Conferenza di servizi;
- p) coordinamento delle disposizioni in materia di Conferenza di servizi con quelle dell’art. 17-bis della Legge n. 241/90, introdotto dall’art. 3 della Legge in esame, concernente il silenzio-assenso tra Amministrazioni pubbliche e tra Amministrazioni pubbliche e gestori di beni o servizi pubblici;
- q) definizione di limiti e termini tassativi per le richieste di integrazioni documentali o chiarimenti, prevedendo che oltre il termine tali richieste non possano essere evase, né possano in alcun modo essere prese in considerazione al fine della definizione del provvedimento finale.
L’art. 2, comma 2, della Legge n. 124/15 in esame disciplina la procedura di adozione del Decreto legislativo di cui al comma 1.
L’art. 2, comma 3, della Legge n. 124/15 attribuisce al Governo la facoltà di adottare, entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore del Decreto legislativo di cui al comma 1, nel rispetto dei principi e criteri direttivi e della procedura di cui al medesimo articolo, uno o più Decreti legislativi recanti disposizioni integrative e correttive.
Art. 3 – Silenzio-assenso tra Amministrazioni pubbliche e tra Amministrazioni pubbliche e gestori di beni o servizi pubblici
L’art. 3 della Legge n. 124/15 in esame inserisce, nella Legge n. 241/90, l’art. 17-bis, rubricato “Silenzio-assenso tra Amministrazioni pubbliche e tra Amministrazioni pubbliche e gestori di beni o servizi pubblici”, introducendo così l’istituto del “silenzio-assenso”, già previsto dall’art. 20 della Legge n. 241/90 per i procedimenti ad istanza di parte per il rilascio di provvedimenti amministrativi, anche per l’adozione di provvedimenti normativi ed amministrativi da parte di una P.A. nei casi in cui sia prevista l’acquisizione di assensi, concerti o nulla osta di altre Amministrazioni pubbliche e di gestori di beni o servizi pubblici.
Tale nuova norma dispone che, nei casi in cui è prevista l’acquisizione di assensi, concerti o nulla osta comunque denominati di Amministrazioni pubbliche e di gestori di beni o servizi pubblici, per l’adozione di provvedimenti normativi e amministrativi di competenza di altre Amministrazioni pubbliche, le Amministrazioni o i gestori competenti comunicano il proprio assenso, concerto o nulla osta entro 30 giorni dal ricevimento dello schema di provvedimento, corredato della relativa documentazione, da parte dell’Amministrazione procedente. Il suddetto termine è interrotto qualora l’Amministrazione o il gestore che deve rendere il proprio assenso, concerto o nulla osta, rappresenti esigenze istruttorie o richieste di modifica, motivate e formulate in modo puntuale nel termine stesso. In tal caso, l’assenso, il concerto o il nulla osta è reso nei successivi 30 giorni dalla ricezione degli elementi istruttori o dello schema di provvedimento; la norma in esame non ammette ulteriori interruzioni di termini. Decorsi i termini sopra previsti senza che sia stato comunicato l’assenso, il concerto o il nulla osta, lo stesso si intende acquisito, operando così l’istituto del “silenzio-assenso”. In caso di mancato accordo tra le Amministrazioni statali coinvolte nei procedimenti sopra indicati, il Presidente del Consiglio dei Ministri, previa Deliberazione del Consiglio dei Ministri, decide sulle modifiche da apportare allo schema di provvedimento. La norma in esame prevede espressamente, al comma 3, l’applicazione delle disposizioni sopra riportate anche ai casi in cui è prevista l’acquisizione di assensi, concerti o nulla osta comunque denominati di Amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, dei beni culturali e della salute dei cittadini, per l’adozione di provvedimenti normativi e amministrativi di competenza di Amministrazioni pubbliche. In tali casi, ove disposizioni di legge o i provvedimenti di cui all’art. 2 della Legge n. 241/90, non prevedano un termine diverso, il termine entro il quale le Amministrazioni competenti comunicano il proprio assenso, concerto o nulla osta, è di 90 giorni dal ricevimento della richiesta da parte dell’Amministrazione procedente. Decorsi i suddetti termini senza che sia stato comunicato l’assenso, il concerto o il nulla osta, lo stesso si intende acquisito. Infine, viene espressamente esclusa, al comma 4, l’applicabilità delle disposizioni sopra riportate nei casi in cui disposizioni del diritto dell’Unione europea richiedano l’adozione di provvedimenti espressi.
Art. 4 – Norme per la semplificazione e l’accelerazione dei procedimenti amministrativi
L’art. 4 della Legge n. 124/15 demanda ad un Regolamento da emanare, ai sensi dell’art. 17, comma 2, della Legge n. 400/88, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all’art. 8 del Dlgs. n. 281/97, entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della Legge n. 124/15 in esame, la previsione di norme di semplificazione e accelerazione dei procedimenti amministrativi, sulla base delle seguenti norme generali regolatrici della materia:
- a) individuazione dei tipi di procedimento amministrativo, relativi a rilevanti insediamenti produttivi, a opere di interesse generale o all’avvio di attività imprenditoriali, ai quali possono essere applicate le misure di cui alle lett. c) e successive;
- b) individuazione in concreto da parte del Presidente del Consiglio dei Ministri, previa Deliberazione del Consiglio dei Ministri, nell’ambito dei tipi di procedimento indicati alla lett. a), dei singoli interventi con positivi effetti sull’economia o sull’occupazione per i quali adottare le misure di cui alle lett. c) e seguenti;
- c) previsione, per ciascun procedimento, dei relativi termini, ridotti in misura non superiore al 50% rispetto a quelli applicabili ai sensi dell’art. 2 della Legge n. 241/90;
- d) per i procedimenti di cui alla lett. b), attribuzione, previa Delibera del Consiglio dei Ministri, di poteri sostitutivi al Presidente del Consiglio dei Ministri o a un suo delegato;
- e) previsione, per i procedimenti in cui siano coinvolte Amministrazioni delle Regioni e degli Enti Locali, di idonee forme di raccordo per la definizione dei poteri sostitutivi di cui alla lett. d);
- f) definizione dei criteri di individuazione di personale in servizio presso le Amministrazioni pubbliche, in possesso di specifiche competenze tecniche e amministrative, di cui possono avvalersi i titolari dei poteri sostitutivi di cui alla lett. d) senza riconoscimento di trattamenti retributivi ulteriori rispetto a quelli in godimento e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
Art. 5 – Segnalazione certificata di inizio attività, silenzio.assenso, autorizzazione espressa e comunicazione preventiva
L’art. 5, comma 1, contiene la delega al Governo ad adottare, entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore della Legge n. 124/15 in esame, uno o più Decreti legislativi per la precisa individuazione dei procedimenti oggetto di segnalazione certificata di inizio attività o di silenzio-assenso, ai sensi degli artt. 19 e 20 della Legge n. 241/90, nonché di quelli per i quali è necessaria l’autorizzazione espressa e di quelli per i quali è sufficiente una comunicazione preventiva, sulla base dei principi e criteri direttivi desumibili dagli stessi articoli, dei principi del diritto dell’Unione europea relativi all’accesso alle attività di servizi e dei principi di ragionevolezza e proporzionalità, introducendo anche la disciplina generale delle attività non assoggettate ad autorizzazione preventiva espressa, compresa la definizione delle modalità di presentazione e dei contenuti standard degli atti degli interessati e di svolgimento della procedura, anche telematica, nonché degli strumenti per documentare o attestare gli effetti prodotti dai predetti atti, e prevedendo altresì l’obbligo di comunicare ai soggetti interessati, all’atto della presentazione di un’istanza, i termini entro i quali l’Amministrazione è tenuta a rispondere ovvero entro i quali il silenzio dell’Amministrazione equivale ad accoglimento della domanda.
L’art. 5, comma 2, della Legge n. 124/15, disciplina la procedura di adozione del Decreto legislativo di cui al comma 1, mentre l’art. 5, comma 3, attribuisce al Governo la facoltà di adottare, entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei Decreti legislativi di cui al comma 1, nel rispetto dei principi e criteri direttivi e della procedura di cui al presente articolo, uno o più Decreti legislativi recanti disposizioni integrative e correttive.
Art. 6 – Autotutela amministrativa
L’art. 6, comma 1, della Legge n. 124/15 in esame apporta rilevanti modificazioni alle disposizioni della Legge n. 241/90, soprattutto per quanto concerne la disciplina dell’autotutela amministrativa.
La lett. a), del comma 1, in particolare, sostituisce all’art. 19 della Legge n. 241/90 (concernente la segnalazione certificata di inizio attività), i commi 3 e 4. Il nuovo comma 3 prevede che l’Amministrazione competente, in caso di accertata carenza dei requisiti e dei presupposti di cui al comma 1, nel termine di 60 giorni dal ricevimento della segnalazione di cui al medesimo comma, adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell’attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi di essa. La nuova disposizione prevede, rispetto alla formulazione precedente, una disciplina puntuale per l’ipotesi in cui sia possibile conformare l’attività intrapresa e i suoi effetti alla normativa vigente, disponendo che, in tal caso, l’Amministrazione competente, con atto motivato, invita il privato a provvedere, disponendo la sospensione dell’attività intrapresa e prescrivendo le misure necessarie con la fissazione di un termine non inferiore a 30 giorni per l’adozione di queste ultime, e disponendo altresì che, in difetto di adozione delle misure stesse, decorso il suddetto termine, l’attività si intende vietata. La modifica di maggior rilievo è quella recata dalla nuova formulazione del comma 4, disciplinante i poteri dell’Amministrazione nel caso in cui sia decorso il termine per l’adozione dei provvedimenti interdittivi e di rimozione degli eventuali effetti dannosi di cui al comma 3, primo periodo, o di cui al comma 6-bis (che concerne la Scia in materia edilizia e prevede un termine di 30 giorni per l’adozione di provvedimenti interdittivi e di rimozione degli eventuali effetti dannosi). Infatti, il nuovo comma 4, dell’art. 19 della Legge n. 241/90, dispone che, decorso il termine per l’adozione dei provvedimenti di cui al comma 3, primo periodo, ovvero di cui al comma 6-bis, l’Amministrazione competente adotta comunque i provvedimenti previsti dal medesimo comma 3 in presenza delle condizioni previste dall’art. 21-nonies della Legge n. 241/90. Pertanto, anche qualora siano decorsi i suddetti termini, è comunque consentito all’Amministrazione di adottare motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell’attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi di essa nell’ipotesi in cui sussistano le condizioni per l’esercizio del potere di annullamento d’ufficio previste dall’art. 21-nonies (disposizione modificata dal medesimo art. 6 della Legge in esame), vale a dire nell’ipotesi in cui, oltre all’illegittimità, sussistano le seguenti condizioni:
- a) vi siano ragioni di interesse pubblico;
- b) il potere venga esercitato entro un termine ragionevole, comunque non superiore a 18 mesi nel caso di provvedimenti di autorizzazione o di attribuzione di vantaggi economici (salva l’ipotesi – in cui è possibile superare il suddetto termine di 18 mesi – dei provvedimenti amministrativi conseguiti sulla base di false rappresentazioni dei fatti o di dichiarazioni sostitutive di certificazione e dell’atto di notorietà false o mendaci per effetto di condotte costituenti reato, accertate con Sentenza passata in giudicato);
- c) siano tenuti in considerazione gli interessi dei destinatari e dei controinteressati.
La lett. b) del comma 1 apporta modifiche all’art. 21 della Legge n. 241/90, rubricato “Disposizioni sanzionatorie”, sostituendo, al comma 1, la parola “denuncia” con la parola “segnalazione”, ed abrogando il comma 2, secondo il quale le sanzioni previste in caso di svolgimento dell’attività in carenza dell’atto di assenso dell’Amministrazione o in difformità di esso si applicavano anche nei riguardi di coloro che abbiano dato inizio all’attività, ai sensi degli artt. 19 e 20, in mancanza dei requisiti richiesti o, comunque, in contrasto con la normativa vigente.
La lett. c) del comma 1 aggiunge un periodo finale al comma 2 dell’art. 21-quater della Legge n. 241/90 (rubricato “Efficacia ed esecutività del provvedimento”), secondo cui la sospensione dell’efficacia ovvero dell’esecuzione del provvedimento amministrativo non può comunque essere disposta o perdurare oltre i termini per l’esercizio del potere di annullamento d’ufficio di cui all’art. 21-nonies della Legge n. 241/90, vale a dire non può essere disposta o perdurare oltre un termine ragionevole, comunque non superiore a 18 mesi dal momento dell’adozione dei provvedimenti di autorizzazione o di attribuzione di vantaggi economici, salva l’ipotesi – per la quale non sussiste il suddetto limite temporale dei 18 mesi – dei provvedimenti amministrativi conseguiti sulla base di false rappresentazioni dei fatti o di dichiarazioni sostitutive di certificazione e dell’atto di notorietà false o mendaci per effetto di condotte costituenti reato, accertate con sentenza passata in giudicato.
La lett. d) del comma 1 modifica il già citato art. 21-nonies della Legge n. 241/90 in materia di annullamento d’ufficio, specificando, innanzitutto, il concetto di “termine ragionevole”, quale condizione per l’esercizio del potere di annullamento in autotutela, in riferimento ai provvedimenti di autorizzazione o di attribuzione di vantaggi economici. Infatti, al comma 1 dell’art. 21-nonies, dopo le parole “entro un termine ragionevole”, sono state inserite le parole “comunque non superiore a 18 mesi dal momento dell’adozione dei provvedimenti di autorizzazione o di attribuzione di vantaggi economici, inclusi i casi in cui il provvedimento si sia formato ai sensi dell’art. 20”. Inoltre, dopo il comma 2, è stato aggiunto il comma 2-bis, che consente all’Amministrazione di procedere all’annullamento d’ufficio dei provvedimenti amministrativi conseguiti sulla base di false rappresentazioni dei fatti o di dichiarazioni sostitutive di certificazione e dell’atto di notorietà false o mendaci per effetto di condotte costituenti reato, accertate con Sentenza passata in giudicato, anche dopo la scadenza del termine di 18 mesi di cui al comma 1, fatta salva l’applicazione delle sanzioni penali nonché delle sanzioni previste dal Capo VI del Testo unico di cui al Dpr. n. 445/00.
Infine, il comma 2 dell’art. 6 della Legge n. 124/15 in esame ha abrogato il comma 136, dell’art. 1, della Legge n. 311/04, che costituiva una norma speciale in materia di annullamento d’ufficio di provvedimenti amministrativi illegittimi (anche in caso di perdurante esecuzione degli stessi) disposto al fine di conseguire risparmi o minori oneri finanziari per le Amministrazioni pubbliche e che in particolare prevedeva, per l’annullamento d’ufficio di provvedimenti amministrativi illegittimi incidenti su rapporti contrattuali o convenzionali con privati, il limite temporale di 3 anni dall’acquisizione di efficacia dei provvedimenti (anche in caso di perdurante esecuzione degli stessi) ed il dovere di tenere indenni i privati stessi dall’eventuale pregiudizio patrimoniale derivante dall’annullamento.
Art. 7 – Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza
Il comma 1 dell’art. 7 prevede una delega al Governo affinché adotti, entro 6 mesi dalla data di entrata in vigore della Legge, uno o più Decreti legislativi recanti disposizioni integrative e correttive del Dlgs. n. 33/13 – in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni – nel rispetto dei principi e criteri direttivi stabiliti dall’art. 1, comma 35, della Legge n. 190/12, nonché dei seguenti principi e criteri direttivi:
- ridefinizione e precisazione dell’ambito soggettivo di applicazione degli obblighi e delle misure in materia di Trasparenza;
- previsione di misure organizzative, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, anche ai fini della valutazione dei risultati, per la pubblicazione nel sito istituzionale dell’Ente delle informazioni concernenti:
- le fasi dei procedimenti di aggiudicazione ed esecuzione degli appalti pubblici;
- il tempo medio di attesa per le prestazioni sanitarie di ciascuna struttura del Servizio sanitario nazionale;
- il tempo medio dei pagamenti relativi agli acquisti di beni, servizi, prestazioni professionali e forniture, l’ammontare complessivo dei debiti e il numero delle imprese creditrici, aggiornati periodicamente;
- le determinazioni dell’Organismo di Valutazione;
- riduzione e concentrazione degli oneri gravanti in capo alle Amministrazioni pubbliche, ferme restando le previsioni in materia di verifica, controllo e sanzioni;
- precisazione dei contenuti e del procedimento di adozione del “Piano nazionale Anticorruzione”, dei “Piani di prevenzione della corruzione” e della Relazione annuale del Responsabile della prevenzione della corruzione, anche ai fini della maggiore efficacia dei controlli in fase di attuazione, della differenziazione per settori e dimensioni, del coordinamento con gli strumenti di misurazione e valutazione delle performancenonché dell’individuazione dei principali rischi e dei relativi rimedi; conseguente ridefinizione dei ruoli, dei poteri e delle responsabilità dei soggetti interni che intervengono nei relativi processi;
- razionalizzazione e precisazione degli obblighi di pubblicazione nel sito istituzionale, ai fini di eliminare le duplicazioni e di consentire che tali obblighi siano assolti attraverso la pubblicità totale o parziale di banche dati detenute da Pubbliche Amministrazioni;
- definizione, in relazione alle esigenze connesse allo svolgimento dei compiti istituzionali, dei diritti dei membri del Parlamento inerenti all’accesso ai documenti amministrativi e alla verifica dell’applicazione delle norme sulla Trasparenza amministrativa, nonché dei limiti derivanti dal segreto o dal divieto di divulgazione e dei casi di esclusione a tutela di interessi pubblici e privati;
- individuazione dei soggetti competenti all’irrogazione delle sanzioni per la violazione degli obblighi di trasparenza;
- riconoscimento della libertà di informazione attraverso il diritto di accesso, anche per via telematica, di chiunque, indipendentemente dalla titolarità di situazioni giuridicamente rilevanti, ai dati e ai documenti detenuti dalle P.A., salvi i casi di segreto o di divieto di divulgazione previsti dall’ordinamento e nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi pubblici e privati, al fine di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull’utilizzo delle risorse pubbliche; semplificazione delle procedure di iscrizione negli elenchi dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori mediante l’unificazione o l’interconnessione delle banche-dati delle Amministrazioni centrali e periferiche competenti, e previsione di un Sistema di monitoraggio semestrale, finalizzato all’aggiornamento degli elenchi costituiti presso le Prefetture – Uffici territoriali del Governo; previsione di sanzioni a carico delle Amministrazioni che non ottemperano alle disposizioni normative in materia di accesso, di procedure di ricorso all’Autorità nazionale Anticorruzione in materia di accesso civico e in materia di accesso.
Il comma 2 descrive l’iter che i Decreti di cui al comma 1 – adottati su proposta del Ministro delegato per la Semplificazione e la Pubblica Amministrazione, previa acquisizione del parere della Conferenza unificata e del parere del Consiglio di Stato – dovranno seguire per l’adozione.
Il comma 3 prevede una delega al Governo affinché adotti, entro 8 mesi dalla data di entrata in vigore della Legge n. 124/15, uno o più Decreti legislativi per la ristrutturazione e la razionalizzazione delle spese relative alle prestazioni a fini di giustizia effettuate a fronte di richieste di intercettazioni e di informazioni da parte delle competenti Autorità giudiziarie.
Anche in questo caso vengono indicati alcuni principi e criteri direttivi quali:
- revisione delle voci di listino per prestazioni obbligatorie, tenendo conto dell’evoluzione dei costi e dei servizi;
- adozione di un tariffario per le prestazioni funzionali alle operazioni di intercettazione sulla base del costo medio per tipologia di prestazione rilevato dall’Amministrazione giudiziaria nel biennio precedente;
- definizione dei criteri e delle modalità per l’adeguamento delle spettanze relative alle operazioni di intercettazione in conseguenza delle innovazioni scientifiche, tecnologiche e organizzative;
- armonizzazione delle disposizioni previste dal Testo unico di cui al Dpr. n. 115/02, in materia di liquidazione delle spese di intercettazione, anche al fine di velocizzare le operazioni di pagamento.
Il comma 4 descrive l’iter che i Decreti di cui al comma 3 – adottati su proposta del Ministro della Giustizia, previa acquisizione del parere del Consiglio di Stato – dovranno seguire per l’adozione.
Il comma 5 precisa che entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei Decreti legislativi di cui ai commi 1 e 3, il Governo può adottare uno o più Decreti legislativi recanti disposizioni integrative e correttive.
Art. 8 – Riorganizzazione dell’Amministrazione dello Stato
Tra le misure introdotte dall’art. 8 della Legge n. 124/15 in commento segnaliamo l’istituzione – comma 1, lett. a) e comma 3) – del “Numero unico europeo per le emergenze” (“112”) che prenderà il posto dei numerosi recapiti telefonici cui si fa attualmente riferimento a seconda dell’assistenza necessaria: “118” per le emergenze mediche, “115” per richiedere l’intervento dei Vigili del fuoco, ecc..
Una semplificazione decisiva che affonda le radici in una Decisione del Consiglio dell’Unione europea 29 luglio 1991 (91/396/Eec) che aveva imposto agli Stati membri l’adozione del numero unico entro il 31 dicembre 1992. La misura ora introdotta dalla “Legge Madia” sana dunque un ritardo più che ventennale che è costato al Paese una condanna per inadempienza da parte della Corte europea di giustizia (Causa C‑539/07, Sentenza 15 gennaio 2009, Settima Sezione).
Il Governo ha autorizzato, per l’istituzione del Numero unico, una spesa pari a 10 milioni di Euro per
l’anno 2015, 20 milioni di Euro per il 2016 e 28 milioni di Euro annui dal 2017 al 2024.
Art. 11 – Dirigenza pubblica
Il comma 1 dell’art. 11 prevede una delega al Governo affinché adotti, entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore della Legge n. 124/15, uno o più Decreti legislativi recanti in materia di dirigenza pubblica e di valutazione dei rendimenti dei pubblici uffici, da adottare nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:
- istituzione del Sistema della dirigenza pubblica, articolato in ruoli unificati e coordinati, accomunati da requisiti omogenei di accesso e da procedure analoghe di reclutamento, basati sul principio del merito, dell’aggiornamento e della formazione continua, e caratterizzato dalla piena mobilità tra i ruoli; istituzione di una banca-dati – tenuta dal Dipartimento della Funzione pubblica – nella quale inserire il curriculum vitae, un profilo professionale e gli esiti delle valutazioni per ciascun Dirigente e della gestione tecnica dei ruoli, alimentati dai dati forniti dalle Amministrazioni interessate;
- con riferimento all’inquadramento dei Dirigenti di Regioni ed Enti Locali:
- Regioni: istituzione di un ruolo unico dei Dirigenti regionali e confluenza nel suddetto ruolo dei Dirigenti di ruolo nelle Regioni, negli Enti pubblici non economici regionali e nelle Agenzie regionali; attribuzione della gestione del ruolo unico a una Commissione per la dirigenza regionale; inclusione nel suddetto ruolo unico della dirigenza delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e della dirigenza amministrativa, professionale e tecnica del Servizio sanitario nazionale, ed esclusione dallo stesso della dirigenza medica, veterinaria e sanitaria del Servizio sanitario nazionale;
- Enti Locali: istituzione, previa intesa in sede di Conferenza Stato-Città ed Autonomie locali, di un ruolo unico dei Dirigenti degli Enti Locali e confluenza nel suddetto ruolo dei Dirigenti di ruolo in tali Enti; attribuzione della gestione del ruolo unico a una Commissione per la dirigenza locale; mantenimento della figura del Direttore generale di cui all’art. 108 del Dlgs. n. 267/00 (Tuel), nei Comuni con popolazione superiore a 100.000 abitanti nel rispetto di quanto previsto dall’art. 2, comma 186, lett. d), della Legge n. 191/09, e definizione dei relativi requisiti;
- Segretari comunali e provinciali: abolizione della figura; attribuzione alla dirigenza degli Enti Locali dei compiti di attuazione dell’indirizzo politico, coordinamento dell’attività amministrativa e controllo della legalità dell’azione amministrativa; mantenimento della funzione rogante in capo ai Dirigenti apicali aventi i prescritti requisiti; inserimento di coloro che, alla data di entrata in vigore del Decreto legislativo adottato in attuazione della delega di cui all’art. 8 in esame, sono iscritti all’Albo nazionale dei Segretari comunali e provinciali, nelle fasce professionali A e B, nel ruolo unico dei Dirigenti degli Enti Locali e soppressione del predetto Albo; fermo restando il rispetto della normativa vigente in materia di contenimento della spesa di personale, specifica disciplina per coloro che sono iscritti nelle predette fasce professionali e sono privi di incarico alla data di entrata in vigore del Decreto legislativo adottato in attuazione della delega di cui all’art. 8 in esame; specifica disciplina che contempli la confluenza nel ruolo unico dei Dirigenti degli Enti Locali dopo 2 anni di esercizio effettivo, anche come Funzionario, di funzioni segretariali o equivalenti per coloro che sono iscritti al predetto Albo nazionale dei Segretari, nella fascia professionale C, e per i vincitori di procedure concorsuali di ammissione al corso di accesso in carriera già avviate alla data di entrata in vigore della Legge n. 124/15; fermo restando il rispetto della vigente normativa in materia di contenimento della spesa di personale, obbligo per gli Enti Locali di nominare comunque un Dirigente apicale con compiti di attuazione dell’indirizzo politico, coordinamento dell’attività amministrativa e controllo della legalità dell’azione amministrativa, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica; previsione che gli incarichi di funzione dirigenziale apicale cessano se non rinnovati entro 90 giorni dalla data di insediamento degli Organi esecutivi; previsione della possibilità, per le Città metropolitane e i Comuni con popolazione superiore a 100.000 abitanti, di nominare, in alternativa al Dirigente apicale, un Direttore generale ai sensi dell’art. 108 del Tuel e previsione in tale ipotesi dell’affidamento della funzione di controllo della legalità dell’azione amministrativa e della funzione rogante ad un Dirigente di ruolo; previsione, per i Comuni di minori dimensioni demografiche, dell’obbligo di gestire la funzione di direzione apicale in via associata; in sede di prima applicazione e per un periodo non superiore a 3 anni dalla data di entrata in vigore del Decreto legislativo adottato in attuazione della delega in commento, obbligo per gli Enti Locali privi di un Direttore generale nominato ex 108 del Tuel di conferire l’incarico di direzione apicale con compiti di attuazione dell’indirizzo politico, coordinamento dell’attività amministrativa, direzione degli uffici e controllo della legalità dell’azione amministrativa ai Segretari, già iscritti all’Albo e confluiti nel ruolo unico dei Dirigenti degli Enti Locali, nonché ai Segretari già iscritti all’Albo, nella fascia professionale C, e ai vincitori del corso di accesso in carriera, già bandito alla data di entrata in vigore della Legge-delega. Per la Regione Trentino-Alto Adige resta ferma la particolare disciplina prevista per i Segretari comunali;
- con riferimento all’accesso alla dirigenza:
- per corso-concorso: definizione di requisiti e criteri di selezione dei partecipanti al corso-concorso ispirati alle migliori pratiche utilizzate in ambito internazionale, fermo restando il possesso di un titolo di studio non inferiore alla laurea magistrale; cadenza annuale del corso-concorso per ciascuno dei 3 ruoli di Dirigenti dello Stato, Dirigenti delle Regioni e Dirigenti degli Enti Locali, per un numero fisso di posti, definito in relazione al fabbisogno minimo annuale del Sistema amministrativo; esclusione di graduatorie di idonei nel concorso di accesso al corso-concorso; immissione in servizio dei vincitori del corso-concorso come Funzionari, con obblighi di formazione, per i primi 3 anni, con possibile riduzione del suddetto periodo in relazione all’esperienza lavorativa nel Settore pubblico o a esperienze all’estero e successiva immissione nel ruolo unico della dirigenza; possibilità di reclutare, con il corso-concorso, anche Dirigenti di carriere speciali e delle Autorità indipendenti; previsione di Sezioni speciali del corso-concorso per Dirigenti tecnici;
- per concorso: definizione di requisiti e criteri di selezione ispirati alle migliori pratiche utilizzate in ambito internazionale, fermo restando il possesso di un titolo di studio non inferiore alla laurea magistrale; cadenza annuale del concorso unico per ciascuno dei 3 ruoli di Dirigenti dello Stato, Dirigenti delle Regioni e Dirigenti degli Enti Locali, per un numero di posti variabile, per i posti disponibili nella dotazione organica e non coperti dal corso-concorso; esclusione di graduatorie di idonei; possibilità di reclutare, con il suddetto concorso, anche Dirigenti di carriere speciali e delle autorità indipendenti; formazione della graduatoria finale alla fine del ciclo di formazione iniziale; assunzione a tempo determinato e successiva assunzione a tempo indeterminato previo esame di conferma, dopo il primo triennio di servizio, da parte di un Organismo indipendente, con possibile riduzione della durata in relazione all’esperienza lavorativa nel Settore pubblico o a esperienze all’estero; risoluzione del rapporto di lavoro, con eventuale inquadramento nella qualifica di funzionario, in caso di mancato superamento dell’esame di conferma;
- con riferimento al Sistema di formazione dei pubblici dipendenti: revisione dell’ordinamento, della missione e dell’assetto organizzativo della Scuola nazionale dell’Amministrazione con eventuale trasformazione della natura giuridica, con il coinvolgimento di istituzioni nazionali ed internazionali di riconosciuto prestigio in modo da assicurare l’omogeneità della qualità e dei contenuti formativi per i Dirigenti di Stato, Regioni ed Enti Locali; possibilità di avvalersi, per le attività di reclutamento e di formazione, delle migliori istituzioni di formazione, selezionate con procedure trasparenti; ridefinizione del trattamento economico dei docenti della Scuola nazionale dell’Amministrazione; promozione, con il coinvolgimento dell’Anci, di corsi di formazione concernenti l’esercizio associato delle “funzioni fondamentali” per dipendenti e Dirigenti dei Comuni con popolazione pari o inferiore a 5.000 abitanti;
- con riferimento alla formazione permanente dei Dirigenti: definizione di obblighi formativi annuali e delle modalità del relativo adempimento; coinvolgimento dei Dirigenti di ruolo nella formazione dei futuri Dirigenti, con l’obbligo di prestare gratuitamente la propria opera intellettuale per le suddette attività di formazione;
- con riferimento alla mobilità della dirigenza: semplificazione e ampliamento delle ipotesi di mobilità tra le Amministrazioni pubbliche e con il Settore privato;
- con riferimento al conferimento degli incarichi dirigenziali: possibilità di conferire gli incarichi ai Dirigenti appartenenti a ciascuno dei 3 ruoli di Dirigenti dello Stato, Dirigenti delle Regioni e Dirigenti degli Enti Locali; definizione, per ciascun incarico dirigenziale, dei requisiti necessari in termini di competenze ed esperienze professionali, tenendo conto della complessità, delle responsabilità organizzative e delle risorse umane e strumentali; conferimento degli incarichi a Dirigenti di ruolo mediante procedura comparativa con avviso pubblico sulla base di requisiti e criteri definiti dall’amministrazione in base ai criteri generali definiti dalle Commissioni per la Dirigenza regionale e locale; rilevanza delle attitudini e delle competenze del singolo dirigente, dei precedenti incarichi e della relativa valutazione, delle specifiche competenze organizzative possedute, nonché delle esperienze di direzione eventualmente maturate all’estero, presso il settore privato o presso altre Amministrazioni pubbliche, purché attinenti all’incarico da conferire; preselezione di un numero predeterminato di candidati in possesso dei requisiti richiesti, sulla base dei suddetti requisiti e criteri, per gli incarichi relativi ad uffici di vertice e per gli incarichi corrispondenti ad uffici di livello dirigenziale generale, da parte delle Commissioni per la Dirigenza regionale o locale, e successiva scelta da parte del soggetto nominante; verifica successiva del rispetto dei suddetti requisiti e criteri, per gli altri incarichi dirigenziali, da parte della stessa Commissione; assegnazione degli incarichi con criteri che tengano conto della diversità delle esperienze maturate, anche in Amministrazioni differenti; parere obbligatorio e non vincolante delle Commissioni per la Dirigenza regionale e locale sulla decadenza dagli incarichi in caso di riorganizzazione dell’Amministrazione da rendere entro un termine certo, decorso il quale il parere si intende acquisito; per quanto riguarda gli incarichi dirigenziali non assegnati attraverso i corsi-concorsi e concorsi, previsione di procedure selettive e comparative; previsione della pubblicizzazione dei posti dirigenziali che si rendono vacanti in ogni singola Amministrazione, con congruo anticipo;
- con riferimento alla durata degli incarichi dirigenziali: durata degli incarichi di 4 anni, rinnovabili previa partecipazione alla procedura di avviso pubblico; facoltà di rinnovo degli incarichi per ulteriori 2 anni senza procedura selettiva per una sola volta, purché motivato e nei soli casi nei quali il dirigente abbia ottenuto una valutazione positiva; definizione di presupposti oggettivi per la revoca, anche in relazione al mancato raggiungimento degli obiettivi, e della relativa procedura; equilibrio di genere nel conferimento degli incarichi; possibilità di proroga dell’incarico dirigenziale in essere, per il periodo strettamente necessario al completamento delle procedure per il conferimento del nuovo incarico;
- con riferimento ai Dirigenti privi di incarico: erogazione del trattamento economico fondamentale e della parte fissa della retribuzione, maturata prima della data di entrata in vigore dei Decreti legislativi attuativi della Legge-delega in commento, ai Dirigenti privi di incarico e loro collocamento in disponibilità; disciplina della decadenza dal ruolo unico a seguito di un determinato periodo di collocamento in disponibilità successivo a valutazione negativa; loro diritto all’aspettativa senza assegni per assumere incarichi in altre Amministrazioni ovvero nelle Società partecipate dalle Amministrazioni pubbliche, o per svolgere attività lavorativa nel Settore privato, con sospensione del periodo di disponibilità; possibile destinazione allo svolgimento di attività di supporto presso le suddette Amministrazioni o presso enti senza scopo di lucro, con il consenso dell’interessato, senza conferimento di incarichi dirigenziali e senza retribuzioni aggiuntive; previsione della possibilità, per i Dirigenti collocati in disponibilità, di formulare istanza di ricollocazione in qualità di Funzionario, in deroga all’art. 2103 Cc., nei ruoli delle P.A.;
- con riferimento alla valutazione dei risultati: rilievo dei suoi esiti per il conferimento dei successivi incarichi dirigenziali; costruzione del percorso di carriera in funzione degli esiti della valutazione;
- con riguardo alla responsabilità dei Dirigenti: riordino delle disposizioni legislative relative alle ipotesi di responsabilità dirigenziale, amministrativo-contabile e disciplinare dei Dirigenti e ridefinizione del rapporto tra responsabilità dirigenziale e responsabilità amministrativo-contabile, con particolare riferimento alla esclusiva imputabilità ai Dirigenti della responsabilità per l’attività gestionale, con limitazione della responsabilità dirigenziale alle ipotesi di cui all’art. 21 del Dlgs. n. 165/01; limitazione della responsabilità disciplinare ai comportamenti effettivamente imputabili ai Dirigenti stessi;
- con riferimento alla retribuzione: omogeneizzazione del trattamento economico fondamentale e accessorio nell’ambito di ciascun ruolo unico; confluenza della retribuzione di posizione fissa nel trattamento economico fondamentale; definizione della retribuzione di posizione in relazione a criteri oggettivi in riferimento all’incarico; definizione dell’incidenza della retribuzione di risultato in relazione al tipo di incarico; suo collegamento, sia a obiettivi fissati per l’intera Amministrazione, sia a obiettivi assegnati al singolo Dirigente; definizione di limiti assoluti del trattamento economico complessivo stabiliti in base a criteri oggettivi correlati alla tipologia dell’incarico e di limiti percentuali relativi alle retribuzioni di posizione e di risultato rispetto al totale; possibilità di ciascun dirigente di attribuire un premio monetario annuale a non più di un decimo dei Dirigenti suoi subordinati e a non più di un decimo dei suoi dipendenti, sulla base di criteri definiti nel rispetto della disciplina in materia di contrattazione collettiva e nei limiti delle disponibilità dei fondi a essa destinati; pubblicazione nel sito istituzionale dell’identità dei destinatari dei suddetti premi; definizione di criteri omogenei per la disciplina dei fondi destinati alla retribuzione accessoria delle diverse Amministrazioni;
- con riferimento alla disciplina transitoria: graduale riduzione del numero dei Dirigenti ove necessario; confluenza dei Dirigenti nel ruolo unico con proseguimento fino a scadenza degli incarichi conferiti e senza variazione in aumento del trattamento economico individuale; definizione dei requisiti e criteri per il conferimento degli incarichi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del relativo Decreto legislativo; disciplina del conferimento degli incarichi prevedendo obbligatoriamente un numero minimo di anni di servizio, in modo da salvaguardare l’esperienza acquisita; riequilibrio dei fondi destinati alla retribuzione accessoria delle diverse Amministrazioni sulla base degli effettivi fabbisogni delle Amministrazioni nazionali;
- previsione di ipotesi di revoca dell’incarico e di divieto di rinnovo di conferimento di incarichi in settori sensibili ed esposti al rischio di corruzione, in presenza di condanna anche non definitiva, da parte della Corte dei conti, al risarcimento del danno erariale per condotte dolose.
Il comma 2 descrive l’iter che i Decreti di cui al comma 1 – adottati su proposta del Ministro delegato per la Semplificazione e la Pubblica Amministrazione, previa acquisizione del parere della Conferenza unificata e del parere del Consiglio di Stato – dovranno seguire per l’adozione.
Il comma 3 precisa che entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei Decreti legislativi di cui al comma 1, il Governo può adottare uno o più Decreti legislativi recanti disposizioni integrative e correttive.
Art. 14 – Promozione della conciliazione dei tempi di vita e di lavoro nelle Amministrazioni pubbliche
Il comma 1 dell’art. 14 prevede che le Amministrazioni pubbliche, nei limiti delle risorse di bilancio e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, adottino misure organizzative volte a fissare obiettivi annuali per l’attuazione del telelavoro e per la sperimentazione di nuove modalità spazio-temporali di svolgimento della prestazione lavorativa che permettano, entro 3 anni, ad almeno il 10% dei dipendenti, ove lo richiedano, di avvalersi di tali modalità, garantendo che i dipendenti che se ne avvalgono non subiscano penalizzazioni ai fini del riconoscimento di professionalità e della progressione di carriera. L’adozione delle misure organizzative e il raggiungimento di tali obiettivi costituiscono oggetto di valutazione nell’ambito dei percorsi di misurazione della performance organizzativa e individuale all’interno delle Amministrazioni pubbliche. Le P.A. dovranno adeguano altresì i propri Sistemi di monitoraggio e controllo interno, individuando specifici indicatori per la verifica dell’impatto sull’efficacia e sull’efficienza dell’azione amministrativa, nonché sulla qualità dei servizi erogati, delle misure organizzative adottate in tema di conciliazione dei tempi di vita e di lavoro dei dipendenti, anche coinvolgendo i cittadini, sia individualmente, sia nelle loro forme associative.
Le P.A., nei limiti delle risorse di bilancio e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, possono inoltre procedere, al fine di conciliare i tempi di vita e di lavoro dei dipendenti, a stipulare convenzioni con Asili nido e Scuole dell’infanzia e a organizzare, anche attraverso accordi con altre P.A., servizi di supporto alla genitorialità, aperti durante i periodi di chiusura scolastica.
Con Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentita la Conferenza unificata, saranno definiti gli indirizzi per l’attuazione di quanto sopra e le linee guida contenenti regole inerenti l’organizzazione del lavoro finalizzate a promuovere la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro dei dipendenti.
Il comma 6 aggiunge il comma 1-ter all’art. 30, del Dlgs. n. 165/01. Tale nuova disposizione prevede una particolare disciplina per le dipendenti vittime di violenza di genere. Viene infatti disposta che la dipendente vittima di violenza di genere inserita in specifici percorsi di protezione, debitamente certificati dai servizi sociali del Comune di residenza, può presentare domanda di trasferimento ad altra amministrazione pubblica ubicata in un Comune diverso da quello di residenza, previa comunicazione all’amministrazione di appartenenza. Entro 15 giorni dalla suddetta comunicazione l’Amministrazione di appartenenza dispone il trasferimento presso l’Amministrazione indicata dalla dipendente, ove vi siano posti vacanti corrispondenti alla sua qualifica professionale.
Viene infine previsto che il dissenso delle P.A. alla richiesta del genitore con figlio minore di 3 anni di età di essere assegnato ad una sede di servizio ubicata nella stessa Provincia o Regione nella quale l’altro genitore esercita la propria attività lavorativa non solo deve essere motivato, ma deve anche essere limitato a casi o esigenze eccezionali (art. 42-bis, comma 1, Dlgs. 151/01).
Art. 16 – Procedure e criteri comuni per l’esercizio di deleghe legislative di semplificazione
Ai sensi dell’art. 16 della Legge n. 124/15 in commento, il Governo è delegato ad adottare i Decreti legislativi nei seguenti Settori:
- Lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche e connessi profili di organizzazione amministrativa;
- Partecipazioni societarie delle Amministrazioni pubbliche;
- Servizi pubblici locali di interesse economico generale.
I relativi Decreti legislativi dovranno essere adottati entro 18 mesi per il Settore di cui al punto 1) ed entro 12 mesi per i Settori di cui ai punti 2) e 3).
La suddetta Legge n. 124/15 dispone che il Governo deve attenersi a determinati principi e criteri generali quali l’elaborazione di un Testo unico in ciascuna materia, l’eliminazione delle eventuali incompatibilità tra norme che disciplinano la medesima fattispecie, l’aggiornamento delle procedure attraverso l’utilizzazione delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione al fine di agevolare anche i cittadini e le imprese, oltre al rispetto dei principi e dei criteri direttivi relativi a ciascuno dei 3 Settori indicati negli artt. da 17 a 19.
I Decreti legislativi sono adottati su proposta del Ministro delegato per la Semplificazione e la Pubblica Amministrazione in accordo con il Ministro dell’Economia e delle Finanze e con i Ministri interessati non prima però di essere sottoposti al parere della Conferenza unificata convocata dal Presidente del Consiglio dei Ministri ed al parere del Consiglio di Stato che devono essere rilasciati entro 45 giorni dalla data di trasmissione di ciascuno schema di Decreto legislativo. Il Governo può comunque procedere anche nel caso in cui tali pareri non vengano rilasciati nel suddetto termine.
I Decreti possono essere adottati solo successivamente ai pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari e della Commissione parlamentare per la semplificazione rilasciati entro sessanta giorni dalla data di trasmissione dei relativi schemi.
Il Governo ha la facoltà di non adeguarsi ai pareri parlamentari trasmettendo alle Camere le proprie osservazioni e modificazioni in merito, dopodiché trascorsi 10 giorni dalla data della nuova trasmissione i decreti possono essere comunque adottati.
Art. 17 – Riordino della disciplina del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche
Il comma 1 prevede una i decreti legislativi per il riordino della disciplina in materia di lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche e connessi profili di organizzazione amministrativa siano adottati, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, entro 18 mesi dalla data di entrata in vigore della Legge n. 124/15 in commento, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:
- previsione nelle procedure concorsuali pubbliche di meccanismi di valutazione finalizzati a valorizzare l’esperienza professionale acquisita da coloro che hanno avuto rapporti di lavoro flessibile con le P.A., con esclusione dei servizi prestati presso Uffici di diretta collaborazione degli organi politici e ferma, restando comunque la garanzia di un adeguato accesso dall’esterno;
- previsione di prove concorsuali che privilegino l’accertamento della capacità dei candidati di utilizzare e applicare a problemi specifici e casi concreti nozioni teoriche, con possibilità di svolgere unitariamente la valutazione dei titoli e le prove concorsuali relative a diversi concorsi;
- svolgimento dei concorsi, per tutte le P.A., in forma centralizzata o aggregata, con effettuazione delle prove in ambiti territoriali sufficientemente ampi da garantire adeguate partecipazione ed economicità dello svolgimento della procedura concorsuale, e con applicazione di criteri di valutazione uniformi, per assicurare omogeneità qualitativa e professionale in tutto il territorio nazionale per funzioni equivalenti; revisione delle modalità di espletamento degli stessi, in particolare con la predisposizione di strumenti volti a garantire l’effettiva segretezza dei temi d’esame fino allo svolgimento delle relative prove, di misure di pubblicità sui temi di concorso e di forme di preselezione dei componenti delle commissioni; gestione dei concorsi per il reclutamento del personale degli Enti Locali a livello provinciale; riduzione dei termini di validità delle graduatorie; per le P.A. di cui all’art. 1, comma 2, del Dlgs. n. 165/01 (Enti Locali inclusi) aventi graduatorie in vigore alla data di approvazione dello schema di Decreto legislativo di cui al comma 1, in attuazione dell’art. 1, commi 424 e 425, della Legge n. 190/14, introduzione di norme transitorie finalizzate esclusivamente all’assunzione dei vincitori di concorsi pubblici, le cui graduatorie siano state approvate e pubblicate entro la data di entrata in vigore della Legge n. 124/15 in esame;
- soppressione del requisito del voto minimo di laurea per la partecipazione ai concorsi per l’accesso agli impieghi nelle P.A. e valorizzazione del titolo di dottore di ricerca;
- previsione dell’accertamento della conoscenza della lingua inglese e di altre lingue, quale requisito di partecipazione al concorso o titolo di merito valutabile dalle Commissioni giudicatrici, secondo modalità definite dal bando anche in relazione ai posti da coprire;
- rafforzamento della funzione di coordinamento e di controllo del Dipartimento della Funzione pubblica in relazione alle assunzioni del personale appartenente alle categorie protette;
- attribuzione all’Aran di funzioni di controllo sull’utilizzo delle prerogative sindacali, nonché di funzioni di supporto tecnico alle Amministrazioni rappresentate nelle funzioni di misurazione e valutazione della performance e nelle materie inerenti alla gestione del personale, previa stipula di apposite convenzioni, e rafforzamento della funzione di assistenza ai fini della contrattazione integrativa; definizione dei termini e delle modalità di svolgimento della funzione di consulenza in materia di contrattazione integrativa; definizione delle materie escluse dalla contrattazione integrativa anche al fine di assicurare la semplificazione amministrativa, la valorizzazione del merito e la parità di trattamento tra categorie omogenee, nonché di accelerare le procedure negoziali;
- riorganizzazione delle funzioni in materia di accertamento medico-legale sulle assenze dal servizio per malattia dei dipendenti pubblici, al fine di garantire l’effettività del controllo, con attribuzione all’Inps della relativa competenza e delle risorse attualmente impiegate dalle Amministrazioni Pubbliche per l’effettuazione degli accertamenti;
- definizione di obiettivi di contenimento delle assunzioni, differenziati in base agli effettivi fabbisogni;
- nomina, da parte del Ministro per la Semplificazione e la Pubblica Amministrazione, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, di una Consulta nazionale, composta da rappresentanti delle Amministrazioni pubbliche centrali e territoriali, per garantire un’efficace integrazione nell’ambiente di lavoro delle persone con disabilità di cui alla Legge n. 68/99 e per monitorare e controllare l’obbligo di trasmissione annuale da parte delle P.A. della comunicazione relativa ai posti riservati ai lavoratori disabili non coperti, al fine di elaborare un programma relativo a tempi e modalità di copertura della quota di riserva prevista dalla normativa vigente, nel rispetto dei vincoli normativi in materia di assunzioni da parte delle P.A.;
- disciplina delle forme di lavoro flessibile, con individuazione di limitate e tassative fattispecie, caratterizzate dalla compatibilità con la peculiarità del rapporto di lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche e con le esigenze organizzative e funzionali di queste ultime, anche al fine di prevenire il precariato;
- previsione della facoltà, per le Amministrazioni pubbliche, di promuovere il ricambio generazionale mediante la riduzione su base volontaria e non revocabile dell’orario di lavoro e della retribuzione del personale in procinto di essere collocato a riposo, garantendo comunque la possibilità di conseguire l’invarianza della contribuzione previdenziale, consentendo nel contempo l’assunzione anticipata di nuovo personale, nel rispetto della normativa vigente in materia di vincoli assunzionali;
- progressivo superamento della dotazione organica come limite alle assunzioni, fermi restando i limiti di spesa anche al fine di facilitare i processi di mobilità;
- semplificazione delle norme in materia di valutazione dei dipendenti pubblici, di riconoscimento del merito e di premialità; razionalizzazione e integrazione dei sistemi di valutazione; sviluppo di sistemi distinti per la misurazione dei risultati raggiunti dall’organizzazione e dei risultati raggiunti dai singoli dipendenti; potenziamento dei processi di valutazione indipendente del livello di efficienza e qualità dei servizi e delle attività delle Amministrazioni pubbliche e degli impatti da queste prodotti; riduzione degli adempimenti in materia di programmazione anche attraverso una maggiore integrazione con il ciclo di bilancio; coordinamento della disciplina in materia di valutazione e controlli interni;
- introduzione di norme in materia di responsabilità disciplinare dei pubblici dipendenti finalizzate ad accelerare e rendere concreto e certo l’esercizio dell’azione disciplinare;
- rafforzamento del principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione e del conseguente regime di responsabilità dei Dirigenti, attraverso l’esclusiva imputabilità agli stessi della responsabilità amministrativo-contabile per l’attività gestionale;
- riconoscimento alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e di Bolzano della potestà legislativa in materia di lavoro del proprio personale dipendente, nel rispetto del Dlgs. n. 165/01;
- previsione della nomina, da parte delle Amministrazioni pubbliche con più di 200 dipendenti, di un Responsabile dei processi di inserimento di persone con disabilità ai sensi della Legge n. 68/99, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente; previsione dell’obbligo di trasmissione annuale da parte delle P.A. al Ministro delegato per la Semplificazione e la Pubblica Amministrazione e al Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali oltre che al Centro per l’impiego territorialmente competente, non solo della comunicazione relativa alle scoperture di posti riservati ai lavoratori disabili, ma anche di una successiva dichiarazione relativa a tempi e modalità di copertura della quota di riserva prevista dalla normativa vigente, nel rispetto dei vincoli normativi assunzionali delle P.A., nonché previsione di adeguate sanzioni per il mancato invio della suddetta dichiarazione.
Il comma 3 modifica l’art. 5, comma 9, del Dl. n. 95/12 convertito con Legge n. 135/12. La norma prevede il divieto per le P.A. di cui all’art. 1, comma 2, del Dlgs. n. 165/01 (Enti Locali inclusi) di attribuire incarichi di studio e di consulenza a soggetti già lavoratori privati o pubblici collocati in quiescenza. Alle suddette Amministrazioni è, altresì, fatto divieto di conferire ai medesimi soggetti incarichi dirigenziali o direttivi o cariche in organi di governo delle stesse Amministrazioni e degli enti e Società da esse controllati. La precedente versione prevedeva che incarichi e collaborazioni erano consentiti esclusivamente a titolo gratuito e per una durata non superiore a 1 anno, non prorogabile né rinnovabile, presso ciascuna Amministrazione. Con la modifica introdotta dalla Legge n. 124/15 in commento viene previsto che gli incarichi, le cariche e le collaborazioni conferibili a lavoratori privati o pubblici collocati in quiescenza sono comunque consentiti a titolo gratuito. Per i soli incarichi dirigenziali e direttivi, ferma restando la gratuità, la durata non può essere superiore a 1 anno, non prorogabile né rinnovabile, presso ciascuna Amministrazione.
Art. 18 – Riordino della disciplina delle partecipazioni societarie delle Amministrazioni pubbliche
Nell’ambito del Capo IV – “Deleghe per la semplificazione normativa” – l’art. 18 stabilisce che il Decreto legislativo per il riordino della disciplina in materia di partecipazioni societarie delle Amministrazioni pubbliche dovrà essere adottato con il precipuo fine di assicurare la chiarezza della disciplina, la semplificazione normativa e la tutela e promozione della concorrenza. In particolare, il Decreto legislativo dovrà essere adottato dal Governo entro 12 mesi dall’entrata in vigore della Legge-delega, nel rispetto, oltre ai principi di cui all’art. 16 (vedi commento sopra), anche dei seguenti criteri:
- distinzione tra tipi di Società: per attività svolta, misura e qualità della partecipazione, modalità di affidamento ed individuazione della relativa disciplina;
- ridefinizione della disciplina, delle condizioni e dei limiti per la costituzione, assunzione e mantenimento di Società da parte delle PA, in attuazione della razionalizzazione e riduzione delle partecipazioni pubbliche;
- definizione del regime delle responsabilità degli Amministratori delle Amministrazioni partecipanti nonché dei dipendenti e degli Organi di gestione e di controllo delle Società partecipate, nonché dei requisiti e della garanzia di onorabilità dei candidati e dei componenti degli Organi di amministrazione e controllo delle Società;
- razionalizzazione dei criteri pubblicistici per gli acquisti e il reclutamento del personale, per i vincoli alle assunzioni e le politiche retributive, rapportando inoltre la determinazione del compenso economico variabile degli Amministratori ai risultati positivi o negativi raggiunti;
- promozione della trasparenza e dell’efficienza e coordinamento tra disciplina pubblicistica e privatistica al fine di eliminare inutili sovrapposizioni;
- consolidamento delle partecipazioni nei bilanci degli Enti proprietari, con possibilità di piani di rientro per le Società con bilanci in disavanzo e regolazione dei flussi finanziari tra Amministrazione pubblica e Società partecipate.
Inoltre, specifici criteri di delega sono altresì dettati con riferimento alle sole Società partecipate dagli Enti Locali, per le quali dovranno essere previsti:
- per le Società strumentali, criteri per la scelta del modello societario e limiti e condizioni per l’assunzione, la conservazione e la razionalizzazione di partecipazioni;
- per le Società che gestiscono “servizi pubblici di interesse economico generale”, criteri volti a garantire il perseguimento dell’interesse pubblico e la tutela del mercato, nonché il numero massimo di esercizi in perdita, stante l’obbligo di liquidazione delle partecipazioni;
- razionalizzazione delle partecipazioni per garantire il raggiungimento di obiettivi di qualità, efficienza, efficacia ed economicità;
- pubblicazione sul sito internet degli Enti Locali e delle Società partecipate interessati dei dati economico-patrimoniali e di indicatori di efficienza, per un’adeguata trasparenza;
- introduzione di un sistema sanzionatorio per la mancata attuazione dei principi di razionalizzazione e riduzione ivi previsti, prevedendo la riduzione dei trasferimenti statali alle Amministrazioni interessate;
- previsione di strumenti volti a favorire la tutela dei livelli occupazionali nei processi di ristrutturazione e privatizzazione relativi alle Società partecipate;
- revisione degli obblighi di trasparenza e di rendicontazione delle Società partecipate nei confronti degli Enti Locali soci, per rafforzare il Sistema dei controlli interni.
Art. 19 – Riordino della disciplina dei “servizi pubblici locali d’interesse economico generale”
Oltre a quanto genericamente previsto dall’art. 18, con specifico riferimento ai “servizi pubblici locali d’interesse economico generale”, l’art. 19 prevede l’adozione da parte del Governo, entro 12 mesi dall’entrata in vigore della Legge-delega n. 124/15, di un Decreto legislativo, secondo i principi di cui all’art. 16 (vedi commento sopra), ed in attuazione dei seguenti criteri:
- individuazione delle attività di interesse generale il cui svolgimento è necessario al fine di assicurare la soddisfazione dei bisogni degli appartenenti alle comunità locali;
- soppressione dei regimi di esclusiva non conformi ai principi generali in materia di concorrenza e determinazione della disciplina generale per la regolazione e organizzazione dei “Sieg” in ambito locale, con particolare riferimento alle Società del “Servizio idrico”;
- definizione dei criteri per l’organizzazione territoriale ottimale dei “servizi pubblici locali di rilevanza economica”;
- individuazione delle modalità di gestione o di conferimento della gestione dei servizi nel rispetto dei principi dell’ordinamento europeo;
- definizione dei regimi tariffari che tengano conto degli incrementi di produttività e correlati meccanismi di premialità;
- previsione di adeguati strumenti di tutela non giurisdizionale degli utenti, disciplinando forme di consultazione dei cittadini;
- armonizzazione e coordinamento della disciplina generale con le discipline di Settore, anche per la disciplina giuridica dei rapporti di lavoro;
- distinzione tra le funzioni di regolazione e controllo e le funzioni di gestione dei servizi e allocazione dei poteri di regolazione e controllo tra i diversi livelli di governo e le Autorità indipendenti, con la revisione della disciplina dei regimi di proprietà e gestione delle reti, degli impianti e delle altre dotazioni;
- previsione di termini e modalità per l’adeguamento degli attuali regimi alla nuova disciplina e definizione del regime sanzionatorio;
- definizione di strumenti per la trasparenza e la pubblicizzazione dei contratti di servizio e per la rilevazione dei dati economici e industriali, degli obblighi di servizio pubblico imposti e degli standarddi qualità.
Art. 20 – Riordino della procedura dei giudizi innanzi la Corte dei conti
L’art. 20, comma 1, contiene la delega al Governo ad adottare, entro 1 anno dalla data di entrata in vigore della Legge n. 124/15 in esame, un Decreto legislativo recante il riordino e la ridefinizione della disciplina processuale concernente tutte le tipologie di giudizi che si svolgono innanzi la Corte dei conti, compresi i giudizi pensionistici, i giudizi di conto e i giudizi a istanza di parte.
L’art. 20, comma 2, prevede che il suddetto Decreto legislativo si attenga ai seguenti principi e criteri direttivi:
- a) adeguare le norme vigenti, anche tramite disposizioni innovative, alla giurisprudenza della Corte costituzionale e delle giurisdizioni superiori, coordinandole con le norme del Codice di procedura civile espressione di principi generali e assicurando la concentrazione delle tutele spettanti alla cognizione della giurisdizione contabile;
- b) disciplinare lo svolgimento dei giudizi tenendo conto della peculiarità degli interessi pubblici oggetto di tutela e dei diritti soggettivi coinvolti, in base ai principi della concentrazione e dell’effettività della tutela e nel rispetto del principio della ragionevole durata del processo anche mediante il ricorso a procedure informatiche e telematiche;
- c) disciplinare le azioni del Pubblico ministero, nonché le funzioni e le attività del giudice e delle parti, attraverso disposizioni di semplificazione e razionalizzazione dei principi vigenti in materia di giurisdizione del Giudice contabile e di riparto delle competenze rispetto alle altre giurisdizioni;
- d) prevedere l’interruzione del termine quinquennale di prescrizione delle azioni esperibili dal Pubblico ministero per una sola volta e per un periodo massimo di 2 anni tramite formale atto di costituzione in mora e la sospensione del termine per il periodo di durata del processo;
- e) procedere all’elevazione del limite di somma per il rito monitorio di cui all’art. 55 del Testo unico di cui al Rd. 12 luglio 1934, n. 1214, concernente fatti dannosi di lieve entità patrimonialmente lesiva, prevedendo che esso sia periodicamente aggiornabile in base alle variazioni dell’Indice Istat dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati;
- f) prevedere l’introduzione, in alternativa al rito ordinario, con funzione deflativa e anche per garantire l’incameramento certo e immediato di somme risarcitorie all’Erario, di un rito abbreviato per la responsabilità amministrativa che, esclusi i casi di doloso arricchimento del danneggiante, su previo e concorde parere del pubblico ministero consenta la definizione del giudizio di primo grado per somma non superiore al 50% del danno economico imputato, con immediata esecutività della Sentenza, non appellabile; prevedere che, in caso di richiesta del rito abbreviato formulata in appello, il Giudice emetta Sentenza per somma non inferiore al 70% del quantum della pretesa risarcitoria azionata in citazione, restando in ogni caso precluso l’esercizio del potere di riduzione;
- g) riordinare la fase dell’istruttoria e dell’emissione di eventuale invito a dedurre in conformità ai seguenti principi:
1) specificità e concretezza della notizia di danno;
2) dopo l’avvenuta emissione dell’invito a dedurre, nel quale devono essere esplicitati gli elementi essenziali del fatto, pieno accesso agli atti e ai documenti messi a base della contestazione;
3) obbligatorio svolgimento, a pena di inammissibilità dell’azione, dell’audizione personale eventualmente richiesta dal presunto responsabile, con facoltà di assistenza difensiva;
4) specificazione delle modalità di esercizio dei poteri istruttori del Pubblico ministero, anche attraverso l’impiego delle Forze di polizia, anche locali;
5) formalizzazione del provvedimento di archiviazione;
6) preclusione in sede di giudizio di chiamata in causa su ordine del Giudice e in assenza di nuovi elementi e motivate ragioni di soggetto già destinatario di formalizzata archiviazione;
- h) unificare le disposizioni di legge vigenti in materia di obbligo di denuncia del danno erariale e di tutela del dipendente pubblico denunciante, anche al fine di favorire l’adozione di misure cautelari;
- i) disciplinare le procedure per l’affidamento di consulenze tecniche prevedendo l’istituzione di specifici Albi regionali, con indicazione delle modalità di liquidazione dei compensi, ovvero l’utilizzo di Albi già in uso presso le altre giurisdizioni o l’avvalimento di strutture e Organismi tecnici di Amministrazioni pubbliche;
- l) riordinare le disposizioni processuali vigenti integrandole e coordinandole con le norme e i principi del Codice di procedura civile relativamente ai seguenti aspetti:
1) i termini processuali, il regime delle notificazioni, delle domande ed eccezioni, delle preclusioni e decadenze, dell’ammissione ed esperimento di prove, dell’integrazione del contraddittorio e dell’intervento di terzi, delle riassunzioni anche a seguito di translatio, in conformità ai principi della speditezza procedurale, della concentrazione, della ragionevole durata del processo, della salvaguardia del contraddittorio tra le parti, dell’imparzialità e terzietà del giudice;
2) gli istituti processuali in tema di tutela cautelare anche ante causam e di tutela delle ragioni del credito erariale tramite le azioni previste dal Codice di procedura civile, nonché i mezzi di conservazione della garanzia patrimoniale di cui al Libro VI, Titolo III, Capo V, del Codice civile;
- m) ridefinire le disposizioni applicabili alle impugnazioni mediante rinvio, ove possibile, a quelle del processo di primo grado, nonché riordinare e ridefinire le norme concernenti le decisioni impugnabili, l’effetto devolutivo dell’appello, la sospensione dell’esecuzione della decisione di primo grado ove impugnata, il regime delle eccezioni e delle prove esperibili in appello, la disciplina dei termini per la revocazione in conformità a quella prevista dal Codice di procedura civile in ossequio ai principi del giusto processo e della durata ragionevole dello stesso;
- n) ridefinire e riordinare le norme concernenti il deferimento di questioni di massima e di particolare importanza, i conflitti di competenza territoriale e il Regolamento di competenza avverso ordinanze che dispongano la sospensione necessaria del processo, proponibili alle Sezioni riunite della Corte dei conti in sede giurisdizionale, in conformità alle disposizioni dell’art. 374 del Cpc., in quanto compatibili, e in ossequio ai principi della nomofilachia e della certezza del diritto;
- o) ridefinire e riordinare le disposizioni concernenti l’esecuzione delle decisioni definitive di condanna al risarcimento del danno, attribuendo al Pubblico ministero contabile la titolarità di agire e di resistere innanzi al Giudice civile dell’esecuzione mobiliare o immobiliare, nonché prevedere l’inclusione del credito erariale tra i crediti assistiti da privilegio ai sensi del Libro VI, Titolo III, Capo II, del Codice civile;
- p) disciplinare esplicitamente le connessioni tra risultanze ed esiti accertativi raggiunti in sede di controllo e documentazione ed elementi probatori producibili in giudizio, assicurando altresì il rispetto del principio secondo cui i pareri resi dalla Corte dei conti in via consultiva, in sede di controllo e in favore degli Enti Locali nel rispetto dei presupposti generali per il rilascio dei medesimi, siano idoneamente considerati, nell’ambito di un eventuale procedimento per responsabilità amministrativa, anche in sede istruttoria, ai fini della valutazione dell’effettiva sussistenza dell’elemento soggettivo della responsabilità e del nesso di causalità.
L’art. 20, comma 3, prevede che il Decreto legislativo di cui al comma 1 provvede altresì a:
- a) confermare e ridefinire, quale norma di chiusura, il rinvio alla disciplina del processo civile, con l’individuazione esplicita delle norme e degli istituti del rito processuale civile compatibili e applicabili al rito contabile;
- b) abrogare esplicitamente le disposizioni normative oggetto del riordino e quelle con esso incompatibili, fatta salva l’applicazione dell’art. 15 delle disposizioni sulla legge in generale premesse al Codice civile;
- c) dettare le opportune disposizioni di coordinamento in relazione alle norme non abrogate;
- d) fissare una disciplina transitoria applicabile ai giudizi già in corso alla data di entrata in vigore della nuova disciplina processuale.
L’art. 20, comma 4, prevede l’istituzione di un’apposita Commissione, presso il Dipartimento per gli Affari giuridici e legislativi della Presidenza del Consiglio dei Ministri, per la stesura dello schema di Decreto legislativo di cui al comma 1.
L’art. 20, comma 5, della Legge n. 124/15 in esame disciplina la procedura di adozione del Decreto legislativo di cui al comma 1.
L’art. 20, comma 6, attribuisce al Governo la facoltà di adottare, entro 2 anni dalla data di entrata in vigore del Decreto legislativo di cui al comma 1, uno o più Decreti legislativi recanti le disposizioni integrative e correttive che l’applicazione pratica renda necessarie od opportune, nel rispetto dei principi e criteri direttivi e della procedura di cui all’articolo in esame.
Infine, l’art. 20, comma 7, prevede che dall’attuazione del medesimo articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
Art. 21 – Modifica e abrogazione di disposizioni di legge che prevedono l’adozione di provvedimenti attuativi
Ai sensi dell’art. 21, il Governo è delegato ad adottare, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della Legge n. 124/15 (26 novembre 2015), uno o più Decreto legislativi per l’abrogazione o la modifica di norme entrate in vigore dopo il 31 dicembre 2011 e fino alla data di entrata in vigore della presente legge, che prevedono provvedimenti non legislativi di attuazione.
Dovranno essere individuate eventuali disposizioni la cui modifica possa favorire l’adozione dei provvedimenti attuativi della Legge-delega o quelle per le quali non sussistono più le condizioni per l’adozione. Altri criteri guida individuati dall’art. 21 sono la garanzia della coerenza giuridica, logica e sistematica della normativa, l’identificazione delle disposizioni la cui abrogazione comporterebbe effetti, anche indiretti, sulla finanza pubblica e l’adozione dei provvedimenti attuativi che costituiscono adempimenti imposti dall’Unione europea e di quelli necessari per l’attuazione di trattati internazionali ratificati dall’Italia.
Entro 12 mesi dall’entrata in vigore dell’ultimo di questi eventuali Decreti, il Governo può adottare uno o più Decreti legislativi recanti disposizioni integrative e correttive.
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