Nella Delibera n. 36 del 14 aprile 2020 della Corte dei conti Piemonte, il primo quesito richiesto è inammissibile, in quanto viene domandato alla Sezione di esprimere un parere in merito alla maggiore o minore fondatezza di tesi giuridiche, inerenti la validità o l’efficacia di una lettera di patronage, emessa da un Sindaco in apparente violazione delle norme dettate dall’art. 207 del Dlgs. n. 267/2000 (Tuel) sulla facoltà del Comune di emettere garanzie a favore delle proprie Società “in house”. Invece, rientra nell’ambito dell’attività consultiva il secondo quesito, che attiene alle norme e ai Principi contabili da applicare in sede di rappresentazione in bilancio delle vicende legate all’asserita esistenza di una lettera di patronage “forte”, che costituisce una garanzia atipica idonea ad impegnare l’Ente, con impatto sui flussi di cassa e sul patrimonio di esso. A tale proposito non pare eludibile l’obbligo dell’Ente di accantonare un congruo importo al “Fondo rischi per il contenzioso”, parametrato alle spese legali, all’entità dell’avversa pretesa e alle probabilità di accoglimento, secondo quanto disposto dal Principio contabile al punto 5.2, lett. h), dell’allegato 4/2 al Dlgs. n. 118/2011. Quanto sopra, nel caso in cui l’Ente non ritenga, in base alle proprie valutazioni discrezionali sui profili concreti della fattispecie, di provvedere all’accantonamento dell’intero importo della garanzia, secondo le regole dettate dall’art. 204 del Tuel e dal punto 5.5 dell’Allegato 4/2 del Dlgs. n. 118/2011, a titolo di passività potenziale.