Nella Sentenza n. 20721 del 31 luglio 2019 della Corte di Cassazione, i Giudici di legittimità chiariscono che è legittimo il licenziamento disciplinare, irrogato a seguito di Sentenza penale di patteggiamento, anche se la composizione dell’Ufficio procedimenti disciplinari dell’Ente è cambiata nel tempo, al fine di assicurare la terzietà di giudizio dei membri dell’Upd. In sostanza, nel caso di specie, dopo la Sentenza penale di patteggiamento per i reati di turbativa d’asta e corruzione a carico di un dipendente comunale, il Comune, all’esito del procedimento disciplinare, decideva di licenziarlo. A fronte di tale decisione, il dipendente ricorreva nei confronti del Comune contro il licenziamento irrogato sostenendo l’illegittimità del procedimento disciplinare riconducibile ai mutamenti intervenuti nella composizione della struttura giudicante. Sul punto, la Suprema Corte ha affermato che il carattere imperativo delle disposizioni di legge sulla competenza per i procedimenti disciplinari, stabilito dall’art. 55 comma 1 e 55-bis comma 4 (ora comma 2) del Dlgs. n. 165/2001, va riferito al principio di terzietà ivi espresso e postula solo la distinzione sul piano organizzativo fra l’Upd e la struttura nella quale opera il dipendente, senza attribuire natura imperativa riflessa al complesso delle regole procedimentali interne che regolano la costituzione e il funzionamento dell’Ufficio. Pertanto, qualora non sia dimostrata la violazione del predetto Principio di terzietà o del diritto di difesa, non sono comunque ragione di nullità della sanzione le modalità attraverso cui, nel corso del procedimento disciplinare, si sia proceduto a sostituzione di taluno dei componenti dell’Ufficio stesso.