Limite al trattamento accessorio: le Istruzioni della Ragioneria generale dello Stato sulla corretta modalità di calcolo basata sui cedolini

La Ragioneria generale dello Stato, attraverso il Parere rilasciato con Nota Prot. n. 179877/2020 alla Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome, ha fornito le Istruzioni circa le modalità per calcolare l’adeguamento del limite del trattamento accessorio alla luce delle indicazioni dell’art. 33, comma 2, del Dl. n. 34/2019, convertito con modificazioni dalla Legge n. 58/2019.

La norma prevede l’obbligo di adeguamento del limite previsto dall’art. 23, comma 2, del Dlgs. n. 75/2017, fissato all’anno 2016 in caso di un maggior numero di dipendenti presenti rispetto al 31 dicembre 2018. Il 2020 è il primo anno per adeguare questo valore e le Istruzioni della RgS consegnano un importante chiarimento ai fini del calcolo, consentendo agli Enti interessati di operare correttamente e per tempo la costituzione e la destinazione del “Fondo delle risorse decentrate” dell’anno.

I Comuni dovranno operare il conteggio, che andrà peraltro rivisto ogni anno, in 2 fasi ben distinte.

In un primo momento andrà determinato il valore medio pro-capite del trattamento accessorio del 2018, da quantificare in base al rapporto tra il “Fondo del trattamento accessorio” di competenza 2018, al netto delle voci escluse dal limite di cui all’art. 23, comma 2, del Dlgs. n. 75/2017, sommato al valore dello stanziamento destinato nello stesso anno alle posizioni organizzative, e il personale in servizio al 31 dicembre 2018, destinatario delle somme come sopra calcolate.

I dipendenti da considerare sono solo quelli a tempo indeterminato. Tale operazione va fatta un’unica volta e restituirà il valore medio pro-capite del 2018. La RgS afferma che il calcolo va effettuato tenendo separati i dipendenti (cui si sommano come visto le posizioni organizzative) e i Dirigenti. Una volta individuata l’entità del valore medio di salario accessorio, ogni anno sarà necessario capire se e di quanto il Comune deve “alzare” l’asticella del limite dell’anno 2016, con la consapevolezza che, come affermato dallo stesso Dm. 17 marzo 2020, non si procederà ad abbassare il valore se i dipendenti risultano diminuiti rispetto a quelli al 31 dicembre 2018.

Il metodo suggerito dalla Ragioneria non si basa più sul metodo dell’ormai nota “semisomma”, bensì su quello della “effettiva presenza in servizio”.

Nel Parere si suggerisce di utilizzare i cedolini emessi (ovvero che si prevede di emettere), evidentemente al netto di quelli eventualmente destinati alla tredicesima mensilità, come unità di misura convenzionale. Si considereranno allora, rispettivamente, per un dipendente che ha lavorato tutto l’anno a tempo pieno 12 cedolini paga; per un dipendente che ha lavorato tutto l’anno a part-time al 50% si computeranno 6 cedolini paga; per un dipendente cessato il 1° settembre, si considerano 8 cedolini paga; per un dipendente che è stato assunto al 1° di ottobre a tempo pieno, 3 cedolini paga; e via dicendo allo stesso modo per tutti i lavoratori. La somma di tutti i cedolini diviso 12 fornirà il numero dei dipendenti presenti nell’anno, da confrontare con quelli al 31 dicembre 2018.

Se il valore è inferiore, il limite del 2016 rimarrà il medesimo; se il valore è superiore il limite dovrà essere adeguato in proporzione al maggior numero di dipendenti a tempo indeterminato, moltiplicando la quota media pro-capite per lo scostamento rilevato.

Particolarmente interessanti anche i suggerimenti sulle tempistiche. Il fatto che il dato certo delle presenze lo si conosca solo a fine anno non vuol dire che questo debba rallentare o bloccare le operazioni di costituzione e contrattazione; in un’ottica prudenziale, gli Enti dovranno stimare, sulla base del proprio “Piano triennale dei fabbisogni di personale”, le entrate e le uscite dei dipendenti ed eventualmente già in sede di Contratto integrativo tenere conto dei possibili andamenti prevedendo clausole flessibili che evitino appunto il ritorno in Contrattazione se cambia il numero dei dipendenti presenti.

In concreto, un incremento del “Fondo” apportato sulla base dell’adeguamento previsto andrà certamente ridotto, o anche azzerato, se a consuntivo i dati fossero mutati in senso peggiorativo, ed è bene che di ciò si dia chiaramente conto, sia in fase di costituzione che in sede di contrattazione.

di Alessio Tavanti