Nella Delibera n. 196 del 13 novembre 2014 della Corte dei conti Molise, la richiesta di parere riguarda la corretta interpretazione dell’art. 187, comma 3-bis, del Dlgs. n. 267/00, aggiunto dall’art.3, comma 1, lett. h), della Legge n. 213/12, chiedendo, in particolare, se tale disposizione costituisca o meno un limite assoluto di utilizzo dell’avanzo di amministrazione per l’Ente che si trova nella situazione prevista dall’art. 222 del Tuel. La Sezione afferma che il divieto di cui all’art. 187, comma 3-bis, del Tuel opera esclusivamente in costanza di utilizzo dell’anticipazione di cassa, situazione in cui versa l’Ente Locale che, avendo deliberato in merito, non abbia ancora provveduto al relativo rimborso (del resto, in questi termini è anche la Relazione illustrativa alla Legge di conversione del Dl. n. 174/12). Diversa è invece l’ipotesi in cui l’Ente, a causa di un disallineamento temporale tra entrate e spese, sopperisca a momentanee carenze di liquidità mediante anticipazioni di cassa tempestivamente rimborsate. In questo caso, infatti, essendo evidente che lo stesso è in grado di acquisire entrate sufficienti a garantire i propri equilibri di bilancio durante l’esercizio finanziario, appare illogico applicare il divieto di utilizzo dell’avanzo di amministrazione. Del resto, in favore di tale approccio si pone anche l’interpretazione del limite di legge posto all’anticipazione di Tesoreria; orientamento recentemente fatto proprio anche dalla Sezione delle Autonomie, che, con la Deliberazione n. 23/14, ha chiaramente affermato che “il limite dell’art.222 Tuel è da intendersi come limite al ‘fido’ accordabile dal Tesoriere, rapportato, in modo costante, al saldo tra anticipazioni e restituzioni”, con la conseguenza che “rispettato tale limite non c’è motivo di limitare l’utilizzabilità dell’anticipazione se l’Ente attraverso il rientro dal finanziamento già utilizzato, ricostituisce il plafond disponibile”. Ad ogni modo, le indicazioni fornite con la richiesta di parere in oggetto eliminano ogni sorta di dubbio sulla piena operatività nel caso in esame del detto divieto di impiego dell’avanzo di amministrazione non vincolato. Invero, è lo stesso Comune affermare di versare “in regime di sistematico ricorso all’anticipazione di tesoreria”, con ciò portando ad escludere che si sia di fronte ad un’ipotesi di (seppur momentanea) ricostituzione di essa, situazione che, avrebbe determinato l’inapplicabilità dell’art.187, comma 3-bis, del Tuel al caso di specie. In conclusione, pertanto, la Sezione ritiene che il Comune, versando in regime di sistematico ricorso all’anticipazione di Tesoreria ex art. 222 del Tuel, e trovando quindi applicazione la disciplina di cui all’art. 187, comma 3-bis, del Tuel, non può utilizzare l’avanzo di amministrazione per cofinanziare il citato intervento finalizzato al miglioramento ed allo sviluppo delle infrastrutture, versanti in condizioni di grave degrado.