Spesa auto P.A.: via libera della Corte all’esclusione dal computo di quelle usate da Vigili e Protezione civile  

Un Comune, nella Delibera n. 225 del 17 dicembre 2014, della Corte dei conti Emilia Romagna, ha formulato una richiesta di parere avente ad oggetto l’interpretazione delle disposizioni in materia di contenimento della spesa per autovetture ed acquisto di buoni taxi che si sono succedute nel corso degli ultimi anni (art. 6, comma 14, del Dl. n. 78/10 e art. 15, del Dl. n. 66/14). In particolare, l’Ente chiede di conoscere se, per il 2014, alla spesa per le autovetture comunali utilizzate per i servizi sociali e sanitari svolti per garantire i livelli essenziali di assistenza debba applicarsi il limite previsto dall’art. 15, del Dl. n. 66/14, e se tra le fattispecie di non applicazione del predetto limite possa essere ricompresa anche la spesa relativa alle autovetture comunali utilizzate dalla Polizia municipale e dalla Protezione civile. La Sezione osserva che, nel computo del limite di spesa per il 2014, l’Ente istante potrà legittimamente escludere la spesa relativa all’utilizzazione di autovetture “per i servizi sociali e sanitari svolti per garantire i livelli essenziali di assistenza” in quanto si tratta di una fattispecie (di esclusione) espressamente prevista nell’art. 15, comma 1, del Dl. n. 66/14 (disposizione applicabile dal 1 maggio 2014) e già contemplata nell’art. 5, comma 2, del Dl. n. 95/12 (disposizione applicabile dal 1 gennaio 2014 al 30 aprile 2014). Quanto, poi, alla spesa per le autovetture utilizzate dalla Polizia municipale la Sezione ritiene che tale spesa possa essere esclusa dal computo del limite complessivo purché l’attività svolta dagli Agenti della Polizia municipale possa essere ricondotta in una delle fattispecie di esclusione tipizzate dal Legislatore. Tali ipotesi potrebbero ricorrere o per attività espletate come “servizi istituzionali di tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica” oppure come “servizi di vigilanza ed intervento sulla rete delle strade provinciali e comunali”. La mancanza di questo collegamento funzionale tra l’utilizzo dell’autovettura e la tipologia di attività svolta non consente, a parere della Sezione, di poter legittimamente escludere dal computo del limite complessivo la spesa sostenuta per l’autovettura utilizzata dalla Polizia municipale. Pertanto, sarà cura dell’Ente Locale procedere alla valutazione dei singoli casi tenendo presente il predetto principio interpretativo. Infine, ritiene la Sezione che la spesa sostenuta dall’Ente Locale per le autovetture utilizzate per interventi di Protezione civile possa essere esclusa dal calcolo del tetto di spesa in virtù della disposizione contenuta nell’art. 1, comma 4, del Dl. n. 101/13, che ha, in via espressa, ricompreso nelle fattispecie di esclusione dal computo del limite di spesa “le autovetture utilizzate per le attività di protezione civile dalle Amministrazioni di cui all’art. 6 della Legge n. 225/92” (tra le quali rientrano anche gli Enti Locali).