“Linee guida n. 15” Anac: contrasto dell’insorgenza di conflitti di interesse negli affidamenti diretti

L’Anac con la Delibera n. 494 del 5 giugno 2019, ha approvato le “Linee guida n. 15” recanti “Individuazione e gestione dei conflitti di interesse nelle procedure di affidamento di contratti pubblici”.

Tali Linee guida sono state poste in consultazione dal 19 ottobre al 19 novembre 2018 e sulle stesse si è espresso il Consiglio di Stato con il Parere favorevole n. 667 del 5 marzo 2019.

La Delibera sopra descritta contiene strumenti per contrastare in maniera efficace un’eventuale insorgenza di conflitti di interesse, anche potenziali, obbligando i soggetti che intervengono nella gestione delle gare di appalto ad astenersi, indicando alle Stazioni appaltanti l’individuazione preventiva delle potenziali situazioni di rischio che possano far emergere, in tutte le fasi della procedura di affidamento dei conflitti di interesse che non vengono dichiarati o comunicati.

Le Linee guida n. 15 contengono la definizione, i presupposti e i passaggi da seguire nella gestione delle criticità derivanti da alcune situazioni di conflitto in cui possono trovarsi i dipendenti o gli stessi Amministratori delle Amministrazioni aggiudicatrici in caso di affidamenti ex art. 42 del Dlgs. n. 50/2016.

Nel documento, l’Autorità richiama preliminarmente il significato di conflitto di interesse così come delineato dal combinato disposto dell’art. 42 del Dlgs. n. 50/2016 con l’art. 7 del Dpr. n. 62/2013 stabilendo che esso “[…] è la situazione in cui la sussistenza di un interesse personale in capo a un soggetto operante in nome o per conto della stazione appaltante che interviene a qualsiasi titolo nella procedura di gara o potrebbe in qualsiasi modo influenzarne l’esito” (attraverso un’interferenza tra la sfera istituzionale e quella personale del funzionario pubblico) “[…] è potenzialmente idonea a minare l’imparzialità e l’indipendenza della stazione appaltante nella procedura di gara.

Dopodiché, l’Autorità si sofferma sull’ambito di applicazione di tale istituto e il conseguente percorso procedurale da intraprendere in caso di insorgenza negli appalti, nelle concessioni così come nei contratti esclusi (tra i quali rientrano, ad esempio, i servizi legali).

Le Linee guida individuano, inoltre, i soggetti potenzialmente coinvolti, indicandone un ampio ventaglio tra cui i dipendenti della stazione appaltante in senso stretto, cioè tutti i lavoratori aventi un rapporto di lavoro subordinato, oltre che a tutti quei soggetti che per la posizione ricoperta o l’incarico affidatogli sono in grado di impegnare l’Ente nei confronti dei terzi o di esercitare un’influenza sull’Ente coinvolto. L’Anac, inoltre, individua tra i soggetti potenzialmente interessati ai membri degli organi di amministrazione e controllo della stazione appaltante anche quando non sia un’Amministrazione aggiudicatrice (ad esempio i componenti del Cda di una società partecipata), così anche agli organi di governo delle Amministrazioni aggiudicatrici in sede di adozione della delibera che approva l’interesse pubblico di un determinato progetto oltre che agli organi di vigilanza esterni.

Un ulteriore riferimento all’art. 77 del Codice degli Appalti prevede l’assoggettamento al rispetto delle procedure di tali Linee guida Anac anche ai segretari e i componenti delle commissioni giudicatrici.

Un ulteriore obbligo in capo ai dipendenti della stazione appaltante è quello di dichiarare l’esistenza o meno di eventuali conflitti di interesse mediante un’apposita dichiarazione da compilare contestualmente all’assegnazione delle funzioni relative alla gestione di un qualsiasi appalto (ad esempio la parentela tra il dipendente e un’azienda interessata a partecipare alla gara d’appalto), oltre che rendere per ogni procedura una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà e di certificazione finalizzata a escludere o a far rilevare le situazioni di conflitto che possano nel frattempo essersi determinate.

Al fine di contrastare tali fenomeni, l’Autorità ha inserito all’interno delle Linee Guida una tabella per agevolare l’individuazione dei soggetti potenzialmente interessati dal conflitto di interesse, per ciascuna fase della gara d’appalto, e le possibili conseguenze che potrebbero derivarne.

La mancata dichiarazione dell’insorgenza di tali conflitti di interesse espone il dipendente a responsabilità amministrativa, erariale e penale, con il rischio aggiuntivo di essere sottoposto a sanzioni, da parte di una commissione disciplinare.

Spetta al dirigente verificare la sussistenza di gravi cause che mettano in pericolo l’adempimento dei doveri di integrità, indipendenza e imparzialità del dipendente, oltre che il pregiudizio che ne deriverebbe al decoro e al prestigio dell’Amministrazione stessa. La valutazione andrà effettuata sulla base di diversi parametri tra cui le circostanze del caso concreto, l’organizzazione della stazione appaltante stessa, le procedure espletate oltre che i compiti e le funzioni svolte dal dipendente e i potenziali interessi personali di quest’ultimo.