Nella Delibera n. 105 del 22 novembre 2016 della Corte dei conti Calabria, un Comune chiede un parere sull’interpretazione dell’art. 9 del Dl. n. 90/14, convertito in Legge n. 114/14.
La Sezione rileva che il divieto di corresponsione dei compensi a far data dal 1° gennaio 2015 in assenza dell’adeguamento del Regolamento non possa applicarsi alle situazioni già definite prima dell’entrata in vigore della norma, dovendo il predetto divieto intendersi limitato alle liquidazioni da disporsi sulla base della nuova disciplina regolamentare. Di conseguenza, il suddetto divieto non ha ragione di operare per le Sentenze favorevoli con recupero delle spese legali a carico delle controparti, depositate in data anteriore all’entrata in vigore del Dl. n. 90/14. Per queste ultime, infatti, i compensi legali vanno liquidati sulla base delle disposizioni previgenti. Inoltre, la Sezione chiarisce che l’art. 9, comma 2, ha abrogato il comma 457 dell’art. 1 della Legge n. 147/13. L’ultimo comma del medesimo art. 9 dispone che “dall’attuazione del presente articolo non devono derivare minori risparmi rispetto a quelli già previsti a legislazione vigente e considerati nei saldi tendenziali di finanza pubblica”. Premesso che la formulazione della norma non appare chiara sul punto, il richiamo ai risparmi attesi rispetto a quelli già previsti a legislazione vigente, unitamente alla contestuale abrogazione della pregressa disciplina, lasciano intendere secondo la Sezione che debba farsi riferimento all’ordinamento anteriore all’entrata in vigore del Dl. n. 90/14.