Mancata indicazione del costo della manodopera nell’offerta economica: legittima l’esclusione dalla gara e non ammesso il “soccorso istruttorio”

Nella Sentenza n. 1555 del 14 marzo 2018 del Consiglio di Stato, un Comune aveva avviato una procedura negoziata senza bando ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b) del Dlgs. n. 50/16 per l’affidamento del “Servizio, in outsourcing, di gestione delle operazioni materiali afferenti i procedimenti delle sanzioni amministrative del ‘Codice della Strada’ e leggi complementari compresa la fornitura del software di gestione”, avvalendosi dello strumento di negoziazione Mepa. La lettera di invito stabiliva che l’offerta economica avrebbe dovuto contemplare, a pena di esclusione, l’indicazione esplicita in valore numerico dei propri costi di manodopera e degli oneri aziendali di sicurezza a norma dell’art. 95, comma 10, del Dlgs. n. 50/16, così come modificato dal Dlgs. n. 57/17. I Giudici chiariscono che l’obbligo di indicare separatamente, a pena di esclusione, nell’offerta economica i propri costi della manodopera non può essere integrato ex post attraverso il “soccorso istruttorio” pena l’alterazione della par condicio tra i partecipanti, trattandosi di elemento sostanziale dell’offerta economica.