Mancata presentazione del conto giudiziale

Nella Sentenza n. 16 del 14 gennaio 2022 della Corte dei conti Sicilia, la Sezione chiarisce che la Società incaricata del “Servizio di riscossione”, nella qualità di Agente contabile di diritto o di fatto, è sempre tenuta, anche dopo l’apertura del Fallimento o di altra procedura concorsuale (es. Amministrazione straordinaria), a rendere il conto giudiziale anche con riferimento a gestioni contabili precedenti l’apertura di tali procedure. Ciò in quanto il giudizio per la resa del conto è un procedimento speciale finalizzato a garantire l’effettività dell’obbligo di resa del conto ed è strumentale ad attivare il giudizio di conto che ha carattere necessario ed inderogabile, in quanto posto a tutela di interessi pubblici indisponibili e preordinato all’accertamento della regolarità della gestione contabile rappresentata nel conto giudiziale. Da ciò ne deriva che nei confronti di una Società in fallimento incaricata della riscossione dei tributi locali, come nella fattispecie in esame, è possibile instaurare un giudizio per la resa del conto anche con riferimento a gestioni contabili antecedenti alla Dichiarazione di fallimento a nulla rilevando la cessazione del rapporto contrattuale di riscossione ex art. 72, del Rd. n. 267/1942, poiché quello che viene in rilievo è il fatto che la Società abbia svolto nell’anno contestato, anche in via di fatto, tale gestione contabile con maneggio di denaro pubblico.

Dunque, è evidente che il giudizio di resa del conto è strumentale all’attivazione di un giudizio che è riconducibile almeno in via indiretta al campo dei rapporti patrimoniali della Società fallita ricompresi nel fallimento. Ciò comporta che, ai sensi e per gli effetti dell’art. 43 della Lf., nel giudizio per la resa del conto la legittimazione processuale passiva per la Società fallita spetta al Curatore fallimentare con riferimento a tutte le gestioni contabili per le quali la Società ha omesso di rendere il necessario conto giudiziale. Sullo stesso Curatore quindi incombe l’onere di adempiere l’ordine del Giudice contabile di presentare il conto giudiziale all’Amministrazione nel termine perentorio assegnato in conseguenza diretta del fatto che egli dopo la Dichiarazione di fallimento è diventato l’Amministratore del patrimonio della Società fallita.