Nella Sentenza n. 4853 del 13 luglio 2021 del Tar Campania, i Giudici affermano che nel sistema introdotto dalla riforma delle farmacie del 2012, il farmacista è essenzialmente libero di spostare la propria sede all’interno della zona astrattamente di pertinenza mentre i titolari di zone continue non hanno altra tutela se non il rispetto della distanza minima obbligatoria del rispetto dei 200 metri tra esercizi, da misurarsi per la via più breve tra soglia e soglia delle farmacie. A tale ultimo riguardo, i Giudici precisano che, ai fini della misurazione della distanza tra le farmacie, il criterio del percorso pedonale più breve previsto dall’art. 1, della Legge n. 475/1968 si riferisce al percorso effettivamente percorribile a piedi da una persona normalmente deambulante in condizioni di sicurezza. Quindi, i Giudici rilevano che, alla stregua della normativa vigente, quale sia la classificazione del tratto di strada in questione, non può computarsi in tale percorso il tratto di strada non percorribile in sicurezza dai pedoni a causa del transito di auto ad alta velocità e dell’assenza di semafori e/o attraversamenti pedonali.