Nella Sentenza n. 515 dell’11 giugno 2019 del Tar Sardegna, i Giudici hanno affermato che la prevalenza delle procedure di mobilità emerge dalla disciplina dettata dall’art. 30, comma 2-bis, del Dlgs. n. 165/2001, secondo cui le Amministrazioni, “prima di procedere all’espletamento di procedure concorsuali, finalizzate alla copertura di posti vacanti in organico, devono attivare le procedure di mobilità di cui al comma 1, provvedendo, in via prioritaria, all’immissione in ruolo dei dipendenti, provenienti da altre amministrazioni, in posizione di comando o di fuori ruolo, appartenenti alla stessa area funzionale, che facciano domanda di trasferimento nei ruoli delle amministrazioni in cui prestano servizio”. Peraltro, tale disposizione esprime un Principio di carattere generale, fondato essenzialmente sulla preminente esigenza di conseguire il miglior impiego delle risorse pubbliche (quelle del personale dipendente e, di riflesso, quelle finanziarie). Inoltre, i Giudici aggiungono che la generalità del Principio non può non coinvolgere anche il caso della mobilità interna all’Amministrazione, soprattutto quando vi sia stata l’indizione di una specifica procedura di mobilità avente per oggetto posti della medesima qualifica e profilo professionale di quelli oggetto della impugnata determinazione dirigenziale. Ricorrono infatti le stesse esigenze di rispetto della ottimale distribuzione del personale pubblico e degli equilibri finanziari. Sotto questo profilo, i Giudici pongono in evidenza che la copertura del posto vacante mediante chiamata in mobilità di personale appartenente alla stessa qualifica e allo stesso profilo professionale implica anche minori costi per la formazione professionale, da sopportare quando si provveda alla assunzione da graduatorie concorsuali.