Mobilità: l’art. 1, comma 49, della Legge n. 311/04 non è applicabile retroattivamente a chi aveva già completato la procedura

Nella Sentenza n. 19101 del 1° agosto 2017 della Corte di Cassazione, la questione controversa riguarda l’interpretazione dell’art. 1, commi 48 e 49, della Legge n. 311/04, con riferimento in particolare alla determinazione del relativo ambito di applicazione. La Suprema Corte chiarisce che non è possibile applicare retroattivamente l’art. 1, comma 49, della Legge n. 311/04 a coloro i quali, al momento dell’entrata in vigore della legge, avessero già completato la procedura di mobilità. Infatti, la soluzione contraria imporrebbe una generalizzazione dell’accesso alla dirigenza sulla base dei 2 requisiti previsti dalla norma, nonché sarebbe fortemente contraddittoria rispetto all’evoluzione normativa e contrattuale riscontrata in materia di mobilità dei Segretari comunali e provinciali. La suddetta disposizione normativa si riferisce ai soli processi di mobilità eventuali e futuri, dovendosi ritenere che una diversa interpretazione sarebbe lesiva del principio costituzionale dell’accesso alla Pubblica Amministrazione per concorso pubblico, applicabile anche alla dirigenza.