Modello “730”: dal 2015 la Dichiarazione è precompilata

L’Agenzia delle Entrate, Direzione centrale Servizi ai contribuenti, ha pubblicato in data 18 dicembre 2014 sul proprio sito web la presentazione del nuovo Modello “730” precompilato.

Dal modello “Mi dica, poi io verifico e le faccio sapere nei prossimi anni” al modello “Questo è quanto dovuto e, se per Lei va tutto bene, ci vediamo per la prossima Dichiarazione”: così l’Amministrazione finanziaria ha riassunto il rovesciamento di prospettiva che soggiace a questa radicale innovazione che ribalta l’attuale concetto di dichiarazione fiscale.

Dal 2015 non sarà più il cittadino a dichiarare i propri redditi e le spese sostenute e a versare le Imposte in autoliquidazione, ma sarà direttamente l’Agenzia delle Entrate ad utilizzare i dati che ha a disposizione, offrendo il nuovo servizio di Dichiarazione precompilata.

Il primo anno il servizio non sarà disponibile per tutti: è stato selezionato un ampio “campione” di circa 20 milioni di persone.

La Dichiarazione sarà resa disponibile al contribuente online, sul sito dell’Agenzia delle Entrate, entro il 15 aprile. Questa potrà essere accettata, integrata o corretta e poi ritrasmessa all’Agenzia delle Entrate entro il 7 luglio, direttamente o tramite il proprio sostituto d’imposta ovvero tramite Caf e professionisti.

I sostituti d’imposta devono trasmettere all’Agenzia, entro il 7 marzo, una certificazione attestante i loro adempimenti.

Per i soggetti che erogano mutui agrari e fondiari, le Imprese assicuratrici, gli Enti previdenziali, le forme pensionistiche complementari, la scadenza per la trasmissione dei dati degli oneri corrisposti nell’anno precedente è il 28 febbraio. Sia questi ultimi che i sostituti di imposta sono sanzionabili in caso di omessa, tardiva o errata trasmissione dei dati. In caso di errore, la sanzione non si applica se avviene la correzione entro 5 giorni dalla scadenza.

Per il 2015, anno di avvio sperimentale del progetto, la Dichiarazione conterrà i dati relativi agli oneri sostenuti per premi per le assicurazioni sulla vita e contro gli infortuni, interessi passivi su mutui, contributi previdenziali, spese pluriennali derivanti dalla Dichiarazione precedente.

Dal 2016 sarà possibile inserire in Dichiarazione anche i dati relativi alle spese sanitarie e altri oneri.

Per quanto riguarda i redditi dei terreni e fabbricati, nel primo anno del progetto la base per la precompilazione è rappresentata da quanto dichiarato nella Dichiarazione precedente. L’Agenzia delle Entrate verificherà poi eventuali variazioni intervenute ed al contribuente spetta il compito di verificare la correttezza dei dati precompilati ed inserire le eventuali nuove informazioni non conoscibili dall’Agenzia.

I controlli delle condizioni soggettive che danno diritto a detrazioni e deduzioni vengono effettuati in ogni caso, mentre i controlli formali (art. 36-ter del Dpr. n. 600/73) non sono effettuati in caso di Dichiarazione accettata senza modifiche.

Per le Dichiarazioni presentate tramite Caf o professionisti, il controllo formale è effettuato proprio nei confronti di quest’ultimi e, se dai controlli emerge un “visto di conformità” infedele, l’intermediario è tenuto a pagare la somma relativa a imposta, sanzione e interessi che sarebbero stati richiesti al contribuente (salvo comportamento doloso di quest’ultimo).

Nell’ottica complessiva del progetto, si punta anche ad una maggiore efficienza del sistema e smaterializzazione di documenti, consentendo la conservazione e gestione dei documenti in formato digitale. I contribuenti potranno delegare gli intermediari per il solo scarico della Dichiarazione o affidare a Caf e professionisti l’intera gestione della Dichiarazione.