Delibera n. 147 del 20 marzo 2024
Nella fattispecie in esame, una Azienda ha presentato un’istanza riguardante la procedura per l’affidamento di un contratto specifico. In particolare, l’Azienda in questione ha contestato la proposta di aggiudicazione rivolta ad altra Società, sostenendo che il punteggio attribuito all’offerta economica non fosse stato calcolato in conformità del Capitolato Speciale d’Appalto, ma seguendo la formula indicata nell’avviso di chiarimenti. Secondo l’Azienda istante, questa formula non era solo esplicativa, come dichiarato dalla Stazione appaltante, ma modificava effettivamente la lex specialis. L’Azienda sostiene che, se fosse stata applicata la formula prevista nel capitolato, l’esito della gara sarebbe stato diverso e sarebbe stata aggiudicataria del contratto. L’Anac afferma che in caso di modifiche significative ai documenti di gara, tali da incidere sulla platea degli operatori economici potenzialmente interessati a partecipare alla procedura o da modificare l’esito della gara, la Stazione appaltante è tenuta alla ripubblicazione degli atti di gara e alla riapertura di tutti i termini previsti dalla lex specialis per la partecipazione.