Mutui Enti Locali: determinato con Decreto ministeriale il tasso annuale massimo

E’ stato pubblicato sulla G.U. n. 117 del 22maggio 2014 il Decreto 19maggio 2014 del Ministero dell’Economia e delle Finanze, riguardante la “Determinazione del costo globale annuo massimo per le operazioni di mutuo effettuate dagli Enti Locali, ai sensi del Dl. 2 marzo 1989, n. 66”.
Il Mef ha ritenuto opportuno modificare le precedenti condizioni stabilite con Dm. 11 giugno 2013, fissando nuovi livelli massimi che siano – a detta del Legislatore – “piú rappresentativi dei livelli di mercato”.
Nelle premesse del Decreto in commento, come già nel precedente, si richiama il Dl. n. 66/89, convertito nella Legge n. 144/89 che, all’art. 22, comma 2, dispone che, periodicamente, il Ministro del Tesoro determini, con proprio Decreto, le condizioni massime da applicare ai mutui da concedere agli Enti Locali anche per uniformare il trattamento di erogazione.
Mutui a tasso fisso
Il costo globale annuo massimo applicabile a tali mutui è il seguente:
a) fino a 10 anni: Interest rate swap 7Y + 1,60%;
b) fino a 15 anni: Interest rate swap 10Y + 2,15%;
c) fino a 20 anni: Interest rate swap 12Y + 2,25%;
d) fino a 25 anni: Interest rate swap 15Y + 2,65%;
e) oltre 25 anni: Interest rate swap 20Y + 2,35%.
“Per Interest rate swap – si legge al comma 2 dell’art. 2 del Dm. in commento – si intende il tasso lettera verso Euribor a 6 mesi fissato a Francoforte alle ore 11 del giorno precedente la stipula del contratto. I tassi swap sono riportati alla pagina Isdafix2 del Circuito Reuters, colonna EuriborBasis – Eur”.
Mutui a tasso variabile
Il costo globale annuo massimo applicabile a tali mutui è il seguente:
a) fino a 10 anni: Euribor a 6 mesi + 1,60%;
b) fino a 15 anni: Euribor a 6 mesi + 2,15%;
c) fino a 20 anni: Euribor a 6 mesi + 2,20%;
d) fino a 25 anni Euribor a 6 mesi + 2,60%;
e) oltre 25 anni: Euribor a 6 mesi + 2,40%.
Il tasso Euribor a 6 mesi è rilevabile alla pagina Euribor 01 del Circuito Reuters. Tali tassi sono rilevati nei 2 giorni lavorativi antecedenti la data di decorrenza di ciascun periodo di interessi.