by Redazione | 05/08/2019 12:24
Tar Lazio, Sezione I, Sentenza 15 luglio 2019, n. 9335
Sulla natura delle “Linee-guida” Anac (fattispecie inerente le “Linee-guida” n. 11/2018, sulla verifica degli affidamenti da parte dei Concessionari).
Per giurisprudenza consolidata, il Processo amministrativo non costituisce una giurisdizione di diritto oggettivo, volta a ristabilire una legalità che si assume violata, ma ha la funzione di dirimere una controversia fra un soggetto che si afferma leso in modo diretto e attuale da un provvedimento amministrativo e l’Amministrazione che lo ha emanato; pertanto, nel caso di specie, mancando un provvedimento attuativo delle “Linee-guida” n. 11/2018, nessuna lesione delle posizioni giuridiche soggettive della ricorrente può ipotizzarsi quale effetto delle medesime.
Le “linee guida non vincolanti” Anac, lungi dal fissare regole di carattere prescrittivo, si atteggiano soltanto quale strumento di “regolazione flessibile“, con funzione ricognitiva di princìpi di carattere generale e di ausilio interpretativo alle amministrazioni cui sono rivolte. Dunque, non presentano una portata immediatamente lesiva, assolvendo allo scopo, al pari delle Circolari interpretative, di supportare l’Amministrazione e favorire comportamenti omogenei. Pertanto, nel caso di specie, le previsioni contenute nella Parte I delle ““Linee-guida” Anac n. 11, che sono state emanate, ai sensi dell’art. 177, comma 3, del Dlgs. n. 50/2016, non hanno portata lesiva e non sono quindi immediatamente impugnabili. Il potere dell’Anac di emanare direttive nella materia di che trattasi deve intendersi limitato alla sola individuazione delle modalità di verifica e calcolo delle percentuali di esternalizzazione imposte dall’art. 177, comma 1, del “Codice dei contratti”. Anche per quanto riguarda la Parte II delle “Linee-guida”, autoqualificatasi “vincolante“, con la quale sono specificati taluni obblighi in capo al concedente e ai Concessionari anche in relazione alla pubblicazione di dati riguardanti la concessione, l’atto di regolazione dell’Anac non presenta carattere immediatamente lesivo. Infatti, gli operatori economici che ritengano di non doversi adeguare alle indicazioni ivi contenute in ragione della peculiarità del rapporto concessorio non incorrono immediatamente nella sanzione. Sarà con l’atto mediante il quale gli Enti concedenti contesteranno agli operatori economici, all’esito della prima verifica annuale successiva alla scadenza del termine per l’adeguamento alle previsione dell’art. 177, comma 1, l’esistenza di una “situazione di squilibrio“, che sorgerà per tali operatori l’interesse concreto a sollecitare un controllo giurisdizionale sulla corretta applicazione ed interpretazione dell’art. 177, e ciò in tempo utile prima di essere attinti dalla sanzione. Pertanto, allo stato non sussiste, in capo alla ricorrente, Società a capitale interamente pubblico operante, principalmente, nel Settore della Illuminazione votiva, e nella gestione di Impianti sportivi e di Farmacie comunali, un interesse attuale e concreto ad ottenere l’annullamento delle impugnate previsioni delle “Linee-guida n. 11”.
Continua a leggere su Diritto dei servizi pubblici locali[1]
Questo contenuto è stato selezionato per i nostri lettori dallo Studio legale Tessarolo, editore di Diritto dei servizi pubblici e partner di Centro Studi Enti Locali.
[2]
Diritto dei servizi pubblici [3]è una rivista giuridica telematica che, dal 2001, raccoglie informazioni, articoli, leggi, sentenze ed altri provvedimenti su numerosi argomenti di diritto, con particolare riferimento al diritto dei servizi pubblici locali, a cura dello Studio Legale Tessarolo.
Source URL: https://www.entilocali-online.it/natura-delle-linee-guida-anac-in-special-modo-sulla-verifica-degli-affidamenti-da-parte-dei-concessionari/
Copyright ©2023 Enti Locali Online unless otherwise noted.