“No” all’annullamento in autotutela dell’accertamento

Nell’Ordinanza n. 4933 del 20 febbraio 2019 della Corte di Cassazione, i Giudici di legittimità chiariscono che il contribuente che richiede all’Amministrazione finanziaria di ritirare, in via di autotutela, un avviso di accertamento divenuto definitivo, non può limitarsi ad eccepire eventuali vizi dell’atto medesimo, la cui deduzione è definitivamente preclusa, ma deve prospettare l’esistenza di un interesse di rilevanza generale dell’Amministrazione alla rimozione dell’atto. Ne consegue che contro il diniego dell’Amministrazione di procedere all’esercizio del potere di autotutela può essere proposta impugnazione soltanto per allegare eventuali profili di illegittimità del rifiuto e non per contestare la fondatezza della pretesa tributaria. Dunque, in sostanza, deve essere esclusa la possibilità di annullare in autotutela un avviso di accertamento Ici divenuto definitivo se non c’è un interesse di rilevanza generale nel rimuovere l’atto.
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