Il Tar Lombardia, con la Sentenza n. 1058 del 15 ottobre 2014, affronta la tematica della nomina con Decreto sindacale dei componenti del Consiglio di amministrazione di una Fondazione, già Ipab. I Giudici lombardi hanno statuito che le nomine di competenza dei Comuni possono essere effettuate legittimamente anche in assenza degli indirizzi ex art. 42 comma 2, lett. m) del Dlgs. n. 267/00, in quanto l’ordinamento generale contiene dei criteri-guida che si impongono anche se non sono recepiti dai singoli Enti. Tra questi, i 2 principali sono certamente, in positivo, la preparazione professionale e, in negativo, l’assenza di conflitti di interesse. La contestazione delle nomine dunque deve avere come fondamento la dimostrazione di un deficit curricolare o di una situazione di incompatibilità, elementi che nel caso di specie non sono stati forniti.