Nella Sentenza n. 222 del 23 ottobre 2020 della Corte Costituzionale, la questione controversa in esame riguarda la legittimità costituzionale dell’art. 54, commi 2, 3, 4 e 5, della Legge della Regione Veneto n. 33/2002 (“Testo unico delle leggi regionali in materia di Turismo”), in riferimento all’art. 117, comma 2, lett. e) ed l), della Costituzione. Le norme censurate, nel disciplinare le modalità di svolgimento della procedura comparativa per il rilascio delle concessioni per l’uso del demanio marittimo a finalità turistico-ricreativa, tra cui gli Stabilimenti balneari, prevedono il pagamento di un indennizzo in favore del gestore uscente quale condizione per l’aggiudicazione della concessione al subentrante, a pena di esclusione. Inoltre, determinano l’ammontare del relativo importo in misura pari al 90% del valore dell’Azienda del gestore uscente, come asseverato sulla base di una Perizia giurata da inserire fra gli atti dell’avviso di gara.
I Giudici chiariscono che le norme che stabiliscono i criteri e le modalità di affidamento delle concessioni demaniali marittime sono riconducibili alla competenza esclusiva statale di cui all’art. 117, comma 2, lett. e), della Costituzione, ed “in siffatta competenza esclusiva, le pur concorrenti competenze regionali trovano così un limite insuperabile”. Il fatto, poi, che la stessa normativa dell’Unione Europea consenta ai Legislatori nazionali di adottare garanzie per l’ammortamento degli investimenti effettuati dal gestore uscente non permette, in sé solo, alle Regioni di alterare le modalità con cui il Legislatore statale, nell’ambito della sua competenza esclusiva, ha inteso dare attuazione a detta prerogativa; né alla Regione è consentito di intervenire quando il Legislatore non si sia avvalso di questa possibilità, tenuto conto che, ai fini di tale attuazione, assume rilievo il riparto costituzionale delle competenze.