Nota informativa debiti/crediti: auspicabile l’asseverazione dei Revisori della Società ma l’obbligo vige solo per quelli dell’Ente

Nella Delibera n. 260 del 9 dicembre 2014 della Corte dei conti Toscana, un Sindaco chiede se la Nota informativa prevista dall’art. 6, comma 4, del Dl. n. 95/12, convertito dalla Legge n. 135/12, da allegarsi al rendiconto della gestione da parte degli Enti Locali, inerente la verifica dei crediti e debiti reciproci tra l’Ente Locale e le Società partecipate, debba essere asseverata, oltre che dall’Organo di revisione dell’Ente stesso, anche da quello della Società. In caso di risposta affermativa, il Sindaco domanda se tale adempimento si sostanzi in un obbligo legale posto direttamente in capo alla Società o, piuttosto, scaturisca da una richiesta dell’Ente e se sia legittimo che gli oneri conseguenti all’asseverazione da parte dell’Organo di revisione della Società siano sostenuti dall’Ente.La Sezione statuisce che la disposizione in esame risulta abrogata, ad opera dell’art. 77, comma 1, lett. e), del Dlgs. n. 118/11, aggiunto dall’art. 1, comma 1, lett. aa), del Dlgs. n. 126/14, fatta salva la sua applicazione ai fini della rendicontazione dell’esercizio 2014. La norma, vigente sino a tutto l’esercizio finanziario 2014, si pone come obiettivo il conseguimento, in ossequio ai principi di certezza e veridicità dei bilanci, di una rappresentazione contabile scevra dai disallineamenti eventualmente presenti nell’esposizione delle poste debitorie e creditorie intercorrenti tra l’Ente Locale e la Società partecipata, al fine di promuovere, sempre qualora si fosse in presenza di tali discordanze, gli idonei processi di correzione volti a rimuoverle. Pertanto, gli Enti Locali hanno l’obbligo di allegare al proprio rendiconto di gestione una Nota informativa, asseverata dal rispettivo Organo di revisione, che esponga la verifica dei crediti e dei debiti sussistenti con le partecipate e la motivazione di eventuali disallineamenti. La finalità di giungere ad una riconciliazione delle reciproche posizioni debitorie e creditorie costituisce, inoltre, il presupposto necessario al processo di elaborazione e redazione del bilancio consolidato. Dal tenore della disposizione, secondo la Sezione, è del tutto evidente che l’obbligo di asseverare la Nota informativa incombe esclusivamente sull’Organo di revisione dell’Ente Locale e non anche, quindi, della Società partecipata, sebbene quest’ultima abbia, comunque, la facoltà di avvalersi delle competenze normativamente intestate al proprio Organo di revisione contabile, al fine di richiedere l’asseverazione del prospetto debiti/crediti, con onere, qualora sussistente, ovviamente a carico della stessa Società partecipata. Infine, è auspicabile sempre e comunque un confronto costruttivo tra i Responsabili finanziari dell’Ente Locale e della partecipata, teso a rendere edotti entrambi i soggetti delle informazioni che sono alla base della riconciliazione, onde risolvere con effettività e tempestività le eventuali incongruenze contabili che dovessero emergere.
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