Note di credito su fatture emesse in “split payment” inerenti la sfera istituzionale del committente: occorre restituirgli il solo imponibile

L’Agenzia delle Entrate, con la Risposta all’Istanza di Interpello n. 117 del 19 dicembre 2018, ha chiarito che, in caso di rapporti di fornitura con emissione di fatture, laddove si verifichi la risoluzione del rapporto il fornitore dovrà emettere al committente una nota di credito ex art. 26, comma 2, Dpr. n. 633/1972, per documentare la parte di corrispettivo da restituire e:

  • se l’operazione è stata assoggettata allo “split payment”, dovrà restituire al committente la sola quota imponibile eventualmente già incassata, mentre quest’ultimo potrà recuperare la relativa Iva, già versata direttamente all’Erario, mediante scomputo dai successivi versamenti Iva da effettuare nell’ambito del meccanismo della “scissione dei pagamenti”;
  • se l’operazione non è stata assoggettata allo “split payment”, dovrà restituire al committente sia la quota imponibile, sia la relativa imposta, entrambe già incassate.

L’Agenzia ha richiamato al riguardo la propria Circolare n. 15/E del 2015, ed in particolare il paragrafo 7, peraltro dove era stato già chiarito che, “nell’ipotesi in cui il fornitore, ricorrendo i presupposti di cui dell’art. 26, del Dpr. n. 633/1972, emetta una nota di variazione in aumento, torna sempre applicabile il meccanismo della ‘scissione dei pagamenti’ e, pertanto, la stessa dovrà essere numerata, indicare l’ammontare della variazione e della relativa imposta e fare esplicito riferimento alla fattura originaria emessa. Quando la nota di variazione è in diminuzione, se la stessa si riferisce ad una fattura originaria emessa in sede di ‘scissione dei pagamenti’ o ‘split payment’… trattandosi di una rettifica apportata ad un’Iva che non è confluita nella liquidazione periodica del fornitore, lo stesso non avrà diritto a portare in detrazione, ai sensi dell’art. 19 del Dpr. n. 633/1972, l’Imposta corrispondente alla variazione, ma dovrà limitarsi a procedere solo ad apposita annotazione in rettifica nel registro di cui all’art. 23, senza che si determini quindi alcun effetto nella relativa liquidazione Iva.

Conseguentemente, la P.A. committente o cessionaria:

  • nell’ipotesi in cui si tratti di un acquisto effettuato in ambito commerciale, in considerazione delle modalità seguite per la registrazione dell’originaria fattura dalla stessa ricevuta, dovrà provvedere alla registrazione della nota di variazione nel registro ‘Iva vendite’ di cui agli artt. 23 e 24 del Dpr. n. 633/72, fermo restando la contestuale registrazione nel registro ‘Iva acquisti’ di cui all’art. 25 del medesimo Dpr., al fine di stornare la parte di Imposta precedentemente computata nel debito e rettificare l’Imposta detraibile;
  • nel caso in cui l’acquisto sia stato destinato alla sfera istituzionale non commerciale, in relazione alla parte d’imposta versata in eccesso, rispetto all’Iva indicata nell’originaria fattura, la P.A. potrà computare tale maggior versamento a scomputo dei successivi versamenti Iva da effettuare nell’ambito del meccanismo della ‘scissione dei pagamenti’.

Diversamente quando la nota di variazione in diminuzione si riferisce a fatture originarie emesse prima dell’entrata in vigore dello ‘split payment’, alla stessa si applicheranno le regole ordinarie sicché il fornitore avrà diritto a portare in detrazione, ai sensi dell’art. 19 del Dpr. n. 633/1972, l’Imposta corrispondente alla variazione, annotandola in rettifica nel registro di cui all’art. 23.

La P.A. committente o cessionaria, a sua volta:

  • nell’ipotesi in cui si tratti di un acquisto effettuato in ambito commerciale, dovrà registrare la variazione a norma dell’art. 23 o dell’art. 24 del medesimo Dpr, salvo il suo diritto alla restituzione dell’importo pagato al cedente o prestatore a titolo di rivalsa;
  • nel caso in cui l’acquisto sia stato destinato alla sfera istituzionale non commerciale, non dovrà effettuare alcuna variazione, fermo restando in ogni caso il suo diritto alla restituzione dell’importo originariamente pagato”.