Nell’Ordinanza n. 11815 del 18 giugno 2020 della Corte di Cassazione, i Giudici di legittimità chiariscono che la consegna dell’atto da notificare “a persona di famiglia”, secondo il disposto dell’art. 139 del Cpc., non presuppone necessariamente, né il solo rapporto di parentela (cui è da ritenersi equiparato quello di affinità), né l’ulteriore requisito della convivenza del familiare con il destinatario dell’atto, non espressamente menzionato dalla norma, risultando all’uopo sufficiente l’esistenza di un vincolo di parentela o di affinità che giustifichi la presunzione che la “persona di famiglia” consegnerà l’atto al destinatario stesso. In ogni caso, resta a carico di colui che assume di non aver ricevuto l’atto l’onere di provare il carattere del tutto occasionale della presenza del consegnatario in casa propria, senza che a tal fine rilevino le sole certificazioni anagrafiche del familiare medesimo.