Notifica a Portiere: è nulla se manca l’attestazione del mancato rinvenimento del destinatario

Notifica a Portiere: è nulla se manca l’attestazione del mancato rinvenimento del destinatario

Nella Sentenza n. 3595 del 10 febbraio 2017 della Corte di Cassazione, i Giudici di legittimità statuiscono che, in caso di notifica nelle mani del portiere, l’Ufficiale giudiziario deve dare atto, oltre che dell’assenza del destinatario, delle vane ricerche delle altre persone preferenzialmente abilitate a ricevere l’atto. Infatti, il relativo accertamento deve attestare chiaramente l’assenza del destinatario e dei soggetti rientranti nelle categorie contemplate dall’art. 139, comma 2 del Cpc., secondo la successione preferenziale da detta norma tassativamente stabilita.

Pertanto, è nulla la notificazione nelle mani del Portiere quando la relazione dell’Ufficiale giudiziario non contenga l’attestazione del mancato rinvenimento delle persone indicate nella norma citata.


Related Articles

Processo tributario: notifica nulla quando non è possibile comprendere il collegamento tra la relata e l’atto notificato

Nella Sentenza n. 2809 del 4 agosto 2015 della Ctp Lecce i Giudici statuiscono che è inesistente la notifica di

Esenzioni Imu Settore turistico, Tosap, Cosap e Imposta di soggiorno e sbarco: ripartite le risorse per compensare le mancate entrate

Ammontano complessivamente a poco meno di 280 milioni di Euro le risorse stanziate dal Governo per compensare le mancate entrate

La legittimazione processuale non spetta al Concessionario alla riscossione, bensì all’Ente creditore, che deve essere chiamato in causa

Nella Sentenza n. 1534/21/2015 della Ctr Caltanisetta, i Giudici affermano che, in materia di impugnazione della cartella esattoriale, la tardività