by Redazione | 04/03/2016 10:28
Nella Sentenza n. 3452 del 22 febbraio 2016 della Corte di Cassazione, i Giudici di legittimità affermano che, in tema di notifica della cartella esattoriale ex art. 26, comma 1, del Dpr. n. 602/73, la prova del perfezionamento del procedimento di notificazione e della relativa data deve essere assolta mediante la produzione dell’avviso di ricevimento, essendo esclusa la possibilità di ricorrere a documenti equipollenti, quali, ad esempio, registri o archivi informatici dell’Amministrazione finanziaria o attestazioni dell’ufficio postale, salva l’applicabilità del principio del raggiungimento dello scopo, in virtù del quale si determina uno spostamento dell’onus probandi, gravando sulla parte,
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