Nella Sentenza n. 2868 del 3 febbraio 2017 della Corte di Cassazione, i Giudici di legittimità si esprimono in materia di notifica dell’atto tributario. La Suprema Corte rileva che l’art. 60 del Dpr. n. 600/73, riguardante le notifiche degli avvisi e degli altri atti che per legge devono essere notificati al contribuente, fa espresso rinvio alle norme stabilite dagli artt. 137 e seguenti del Cpc.
L’articolo in questione ha previsto specifiche modifiche nel caso in cui la notifica venga eseguita dai Messi comunali o dai Messi speciali autorizzati dall’Ufficio delle Imposte, prevedendo che il Messo deve fare sottoscrivere dal consegnatario l’atto o l’avviso ovvero deve indicare i motivi per i quali il consegnatario non ha sottoscritto e, nel caso il consegnatario non sia il destinatario dell’atto o dell’avviso, prevedendo alla lett. b)-bis che il Messo consegni o depositi la copia dell’atto da notificare in busta sigillata, su cui trascrive il numero cronologico della notificazione, dandone atto nella relazione in calce all’originale e alla copia dell’atto stesso.
Sulla busta non sono apposti segni o indicazioni dai quali possa desumersi il contenuto dell’atto. Il consegnatario deve sottoscrivere una ricevuta e il Messo deve dare notizia dell’avvenuta notificazione dell’atto o dell’avviso, a mezzo di lettera raccomandata. Il tenore letterale della disposizione configura la
raccomandata informativa come un adempimento essenziale del procedimento di notifica.
Pertanto, in caso di notifica dell’atto tributario a persona diversa dal destinatario, è obbligatorio l’inoltro al destinatario e l’effettiva ricezione della raccomandata informativa del deposito dell’atto presso la Casa comunale, non essendone sufficiente la sola spedizione.