Nella Sentenza n. 5435 del 3 marzo 2017 della Corte di Cassazione, i Giudici di legittimità si esprimono sull’apposizione della relata di notifica sul frontespizio della cartella esattoriale. In particolare, la Suprema Corte dichiara la nullità della notifica con relata apposta sul frontespizio del documento, in quanto solo l’apposizione della relata in calce garantisce la consegna dell’atto nella sua integralità. Tuttavia, la nullità della notificazione dell’atto impositivo è sanata per il raggiungimento dello scopo ove proprio l’atto invalidamente notificato sia stato tempestivamente impugnato, perché ciò ne attestala piena conoscenza da parte del destinatario. Al di fuori dei casi di radicale inesistenza per totale mancanza o irriconoscibilità della notificazione, la difformità dal modello legale genera mera nullità, sanabile ex tunc per effetto della tempestiva impugnazione della cartella.
In particolare, non può dichiararsi la nullità della notifica dell’atto impositivo per apposizione della relata sul frontespizio anziché in calce ove non siano oggetto di specifica contestazione la completezzae conformità dell’atto notificato, il quale contenga in ogni foglio il numero della pagina e l’indicazione del numero complessivo di esse, ciò che garantisce all’interessato l’integrità dell’atto notificato, conconseguente raggiungimento dello scopo della notifica.
Pertanto, secondo la Suprema Corte, se è stato raggiunto il fine della notifica – ossia la conoscenza legale dell’atto – la relata è nulla ma non inesistente. Quindi, la nullità della notifica della cartella in violazione dell’art. 148 del Cpc. risulta sanata per raggiungimento dello scopo.