Nell’Ordinanza n. 20863 del 6 settembre 2017 della Corte di Cassazione, i Giudici di legittimità si esprimono in materia di notificazione a mezzo del Servizio postale, eseguita mediante consegna dell’atto a persona di famiglia che conviva, anche temporaneamente, con il destinatario.
Il rapporto di convivenza, almeno provvisorio, può essere presunto sulla base del fatto che il familiare si sia trovato nell’abitazione del destinatario ed abbia preso in consegna l’atto da notificare. Tuttavia, non è sufficiente per affermare la nullità della notifica la mancata indicazione della qualità di convivente sull’avviso di ricevimento della raccomandata, il cui contenuto, in caso di spedizione diretta a mezzo piego raccomandato, ai sensi dell’art. 16, comma 3, del Dlgs. n. 546/92, è quello prescritto dal Regolamento postale per la raccomandata ordinaria e non già quello previsto dall’art. 139 del Cpc.