Notifica: gli avvisi di accertamento se non impugnati nei termini di legge divengono titolo esecutivo

Nell’Ordinanza n. 12934 del 23 maggio 2017 della Corte di Cassazione, i Giudici di legittimità chiariscono che il Concessionario ha l’onere di notificare la cartella al solo scopo di provocare la scadenza del termine a disposizione del contribuente per impugnare l’atto davanti al Giudice tributario. Peraltro, ne consegue che la notifica non è necessaria, ad alcun fine, allorché la pretesa creditoria iscritta a ruolo, insinuata al passivo fallimentare, non abbia natura tributaria (ma, ad esempio, previdenziale) e quindi non si ponga l’esigenza di accertare il diritto controverso davanti ad un Giudice speciale come quello tributario. In tal caso le eventuali contestazioni del Curatore possono e devono essere sollevate davanti allo stesso Giudice fallimentare (Giudice delegato, in sede di determinazione dello stato passivo, Tribunale in sede di opposizione) e da lui risolte. Pertanto, per quanto riguarda gli avvisi di accertamento, ai sensi della Legge n. 111/11, questi divengono titolo esecutivo se non impugnati nei termini di legge e, conseguentemente, l’Agente può procedere alla riscossione una volta emesso il ruolo senza dover procedere alla formazione della cartella di pagamento ed alla relativa notifica.
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