Notifica a mezzo di pubblici proclami effettuata mediante la pubblicazione sul sito internet

Nella Sentenza n. 6804 del 30 maggio 2019 del Tar Lazio, i Giudici chiariscono che la notifica a mezzo di pubblici proclami realizzata con la pubblicazione sul sito internet dell’Amministrazione resistente, ai fini dell’integrazione del contraddittorio, è correttamente eseguita anche se intervenuta dopo la scadenza del temine perentoriamente fissato dal Giudice nel caso che la parte ricorrente abbia tempestivamente fatto istanza di pubblicazione alla medesima Amministrazione e il ritardo sia quindi imputabile a quest’ultima.

Peraltro, i Giudici pongono in evidenza il Principio secondo cui non può essere imputato alla parte il mancato rispetto di un termine processuale qualora ciò non sia alla stessa in alcun modo addebitabile ma dipenda da un altro soggetto pubblico che doveva materialmente curare l’adempimento e lo ha fatto in modo tardivo. Tale principio è stato declinato proprio in tema di notifica. E’ infatti acclarato, secondo un Principio di carattere generale, prima affermato dalla Corte Costituzionale (Sentenza n. 477/02) e poi normativamente sancito dall’art. 149 del Cpc., che la notificazione a mezzo posta deve ritenersi tempestiva con la consegna dell’atto da notificare all’Ufficiale giudiziario, mentre per il destinatario resta fermo il principio del perfezionamento della notificazione alla data di ricezione dell’atto, attestata dall’avviso di ricevimento del plico postale che lo contiene. D’altra parte, anche per quanto riguarda le notifiche effettuate tramite Pec, sia nel Processo civile che in quello amministrativo, vige il Principio secondo cui il momento di perfezionamento della notifica per il ricorrente è quello dell’invio della Pec e non quello di ricezione da parte del destinatario. Infatti, per il notificante il momento perfezionativo della notifica è quello dell’emissione della ricevuta di accettazione della Pec da parte del gestore e per il destinatario da quella di emissione della ricevuta di avvenuta consegna. In sostanza, il Principio della scissione degli effetti della notificazione per il notificante e per il destinatario trova fondamento nell’esigenza di non far ricadere sul notificante incolpevole le conseguenze negative del ritardo nel compimento di attività del procedimento notificatorio sottratte al suo controllo, secondo un Principio chiaramente applicabile al caso di specie.

Tar Lazio – Sentenza n. 6804 del 2019[1]

Endnotes:
  1. Tar Lazio – Sentenza n. 6804 del 2019: https://www.entilocali-online.it/wp-content/uploads/2019/06/Tar-Lazio-Sentenza-n.-6804-del-2019.doc