Notifica per posta raccomandata di un accertamento esecutivo

Notifica per posta raccomandata di un accertamento esecutivo

Nella Sentenza n. 757 dell’11 giugno 2019 della Ctr Piemonte, i Giudici pongono in evidenza gli elementi che distinguono l’atto impo-esattivo primario da quello secondario. Con riferimento al primo, questo deve essere notificato in senso proprio, tramite un Agente della notificazione che deve redigere e sottoscrivere la relativa relata, in considerazione della sua attitudine ad acquisire efficacia esecutiva. Invece gli atti impo-esattivi secondari possono anche essere inviati direttamente dall’Ufficio che li ha formati, anche avvalendosi del “servizio postale”. Riguardo all’atto impo-esattivo cd. “primario”, l’art. 29, comma 1, lett. a), del Dl. n. 78/2010, parla di notificazione senza ulteriori specificazioni, rinviando a quanto disposto dall’art. 60 del Dpr. n. 600/1873 che disciplina la notificazione eseguita tramite Messi, mentre relativamente agli atti impo-esattivi “secondari”, l’art. 29, comma 1, lett. a), del Dl. n. 78/2010, consente espressamente che la notifica possa avvenire anche direttamente, cioè senza l’intermediazione di Messi notificatori, mediante raccomandata con avviso di ricevimento.

L’indicata distinzione legislativa non può che essere intesa nel senso di ammettere la notifica “anche mediante raccomandata con avviso di ricevimento” per i soli atti impo-esattivi secondari.

Quanto alla funzione che la notificazione assume nella fattispecie impo-esattiva, i Giudici rilevano che il citato art. 29, lett. b), dispone che gli atti di cui alla lett. a) divengono esecutivi decorso il termine utile per la proposizione del ricorso, legittimando l’Agente della riscossione a procedere ad espropriazione forzata sulla base dell’atto avente efficacia di titolo esecutivo senza la preventiva notifica della cartella di pagamento.

La circostanza che la decorrenza del termine inizia dal compimento della notificazione dell’atto impo-esattivo primario attribuisce alla notificazione dell’atto stesso carattere costitutivo e produttivo dell’effetto dell’atto, che rientra pertanto nella categoria degli atti ricettizi in senso stretto. L’efficacia costitutiva della notificazione dell’atto per la produzione dei suoi effetti inoltre esclude la configurabilità di ipotesi di equipollenza o sanatoria, ivi compresa quella del raggiungimento dello scopo dell’atto, elaborata in riferimento agli atti processuali civili. In conclusione, in base a quanto sopra esposto, il difetto di notifica dell’atto impo-esattivo primario comporta il mancato perfezionamento dell’atto stesso e l’inesistenza giuridica dei relativi effetti.


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